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Il 6 marzo 2025 è stato ratificato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome l’Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. L’intesa fu firmata il 20 dicembre 2024 da Marco Luca Carol, coordinatore della Sisac, e dai rappresentanti di Federfarma e Assofarm. L’atto regolamenta i rapporti con le farmacie ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, e punta a valorizzare il ruolo delle farmacie quali presidi sanitari territoriali, ampliandone le funzioni e i servizi erogati alle persone.
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Campo di applicazione, durata e livelli di contrattazione
Nell’Accordo è stata disciplinata l’attività delle farmacie con le disposizioni riguardanti il rapporto in convenzione, l’assistenza farmaceutica, e la dispensazione dei medicinali. Rispetto alle versione precedenti, l’Accordo ha incluso le attività relative alla Farmacia dei servizi, prevedendo esplicitamente l’erogazione – da parte delle farmacie – di prestazioni quali la prenotazione di visite ed esami, le somministrazioni vaccinali, l’esecuzione di test diagnostici e l’attività di telemedicina. Sono state disciplinate anche le modalità di erogazione in farmacia di prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti.
Attuazione della L. 69/2009 e del D.Lgs. 153/2009
Con riferimento ai servizi erogati dalle farmacie nell’ambito della Farmacia dei servizi, essi sono regolamentati dagli articoli 18 e successivi dell’Accordo. In particolare, in attuazione della L. 69/2009 e del D.Lgs. 153/2009, il capo disciplina i servizi erogabili dalle farmacie pubbliche e private, tra cui le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, le somministrazioni vaccinali, le prestazioni analitiche, l’esecuzione di test diagnostici, le attività di telemedicina, l’erogazione di prestazioni professionali da parte di fisioterapisti e infermieri, nonché la partecipazione a programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria. Le Regioni valutano la possibilità di consentire la rendicontazione in Distinta contale riepilogativa elettronica dei ticket riscossi per visite ed esami. Per la possibile remunerazione, i servizi devono essere di reale utilità per le Regioni e misurabili.
Vaccini, prestazioni analitiche, test e telemedicina
L’articolo 20 riguarda le somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche, test diagnostici, telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali. Nel dettaglio, l’Accordo integrativo regionale fissa i requisiti richiesti alle farmacie per l’erogazione di somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima e seconda istanza, esecuzione di test diagnostici, attività di telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali, come individuati dal D.Lgs. 153/2009 e dai relativi decreti attuativi. Vengono specificati i dispositivi utilizzabili, come test autodiagnostici, dispositivi strumentali, test diagnostici per il prelievo di sangue capillare o di campioni biologici a livello nasale, salivare o orofaringeo. Quanto alla parte economica di tali attività erogate dalle farmacia, è l’Accordo integrativo regionale che definisce i criteri per la remunerazione di tali servizi, considerando le tariffe previste dal Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e ulteriori criteri regionali.
Erogazione di prestazioni professionali di infermieri e fisioterapisti
L’articolo 21 prevede che l’Accordo integrativo regionale fissi i requisiti richiesti alle farmacie per l’erogazione di prestazioni professionali effettuate da infermieri e fisioterapisti abilitati e iscritti al relativo ordine professionale. Le prestazioni possono essere erogate a carico del Ssn, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, all’interno di accordi definiti dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie con le Ooss firmatarie dell’Accordo. Le prestazioni erogabili sono individuate dal D.M. Salute 16 dicembre 2010 e possono essere fornite anche in forma di teleassistenza e telemonitoraggio. Anche in questo caso, la farmacia deve rispettare requisiti minimi in termini di spazi, attrezzature, dotazioni per la gestione dell’emergenza e servizi igienici attrezzati per disabili. L’Accordo integrativo regionale definisce i criteri per la remunerazione di tali servizi, considerando i costi sostenuti, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e ulteriori criteri regionali.
Attivazione dei servizi in farmacia su input delle Regioni
L’articolo 22 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei Piani socio-sanitari regionali, promuovono l’attivazione di servizi in farmacia, prevedendo l’adesione del titolare/direttore. Tali servizi includono la partecipazione all’assistenza domiciliare integrata, il monitoraggio della terapia farmacologica degli assistiti, la rilevazione e il monitoraggio dei consumi farmaceutici di farmaci non concedibili dal Ssn, la partecipazione alle attività di screening e alla presa in carico dei cittadini, l’attivazione di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci e la fornitura di strumenti informatici per la televisita. L’Accordo integrativo regionale definisce i criteri per la remunerazione dei servizi, considerando i costi sostenuti, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e ulteriori criteri regionali. Oltre ai servizi previsti, l’Accordo integrativo regionale può disciplinare altri servizi.
Linee guida per l’esecuzione in farmacia delle varie attività
L’Allegato 4 dell’Accordo che definisce le linee guida per l’esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali, a norma del D.Lgs. 153/2009. Le farmacie che intendono svolgere tali attività devono comunicarlo preventivamente all’Azienda Sanitaria competente per territorio. Le somministrazioni vaccinali sono eseguite da farmacisti abilitati, previa verifica dell’idoneità del soggetto e acquisizione del consenso informato. Le attività di vaccinazione devono essere svolte in un’area dedicata, separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e alla dispensazione dei farmaci, nel rispetto delle misure di sicurezza e degli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.
Disciplina delle prestazioni di telemedicina
Per quanto riguarda l’esecuzione di test diagnostici, le farmacie devono utilizzare test conformi alla normativa di riferimento e adottare adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, con particolare attenzione alle procedure di sanificazione degli ambienti e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Le prestazioni di telemedicina, come telecardiologia e spirometria, sono disciplinate in base al quadro normativo nazionale e regionale, nel rispetto degli standard e dei requisiti di funzionalità previsti dalle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”. Le farmacie devono acquisire il consenso informato del paziente, gestire e refertare regolarmente la prestazione sanitaria erogata in modalità telematica, utilizzando apparecchiature certificate e con calibrazione in corso di validità.
Requisiti dimensionali, logistici e igienico-sanitari
L’esecuzione dei servizi può avvenire in un’area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e alla dispensazione dei farmaci, oppure in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente. In entrambi i casi, devono essere rispettati specifici requisiti dimensionali, logistici e igienico-sanitari, oltre alla presenza di materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento. Per la visione integrale delle linee guida si rimanda all’Accordo nella sezione “Documenti allegati”.
Documenti allegati
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