Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5992/2025, pubblicata il 6 marzo (trovi la sentenza qui), si sono pronunciate su un caso di rilevanza costituzionale e internazionale, relativo al trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti nell’agosto 2018. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla qualificazione giuridica degli atti del Governo: essi rientrano nella categoria degli atti politici, insindacabili dal giudice ordinario, o in quella degli atti amministrativi, soggetti al controllo di legittimità? Inoltre, la sentenza ha fornito importanti chiarimenti sulla configurabilità di una responsabilità civile dello Stato per lesione della libertà personale.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile” aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
La vicenda: il trattenimento dei migranti sulla nave Diciotti
Nell’agosto 2018, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana soccorse in mare 177 migranti e li trattenne a bordo per dieci giorni. Inizialmente, lo Stato italiano negò l’autorizzazione allo sbarco, sostenendo la necessità di un accordo con altri Stati membri dell’Unione Europea per la ridistribuzione dei migranti. Anche dopo l’attracco nel porto di Catania, il Governo italiano mantenne il divieto di sbarco per altri sei giorni. Alcuni dei migranti convolti hanno, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per detenzione arbitraria.
Il Tribunale di Roma aveva inizialmente dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, qualificando il trattenimento come atto politico, mentre la Corte d’Appello, pur riconoscendo la giurisdizione ordinaria, aveva respinto nel merito la domanda, escludendo la responsabilità della pubblica amministrazione.
Avverso questa decisione, i migranti hanno proposto ricorso in Cassazione e il Governo ricorso incidentale.
Leggi anche i commenti alle altre Sezioni Unite della settimana:
Il ricorso incidentale: la natura dell’atto e la giurisdizione del giudice ordinario
Una delle questioni centrali affrontate dalle Sezioni Unite è stata la qualificazione del trattenimento a bordo della nave Diciotti come atto politico o atto amministrativo. Il Governo, con il ricorso incidentale, ha insistito sul fatto che la decisione di non autorizzare lo sbarco rientrasse nella sfera dell’alta amministrazione e dell’indirizzo politico dello Stato, sottraendola così al sindacato del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno respinto questa tesi, stabilendo che l’atto non aveva natura politica, poiché incideva direttamente su diritti fondamentali individuali, in particolare la libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. e dall’art. 5 CEDU. La Corte ha ribadito che un atto politico è tale solo se:
- è libero nel fine, ovvero non regolato da norme giuridiche vincolanti;
- attiene alla costituzione, salvaguardia o funzionamento dei pubblici poteri, senza incidere direttamente su posizioni giuridiche individuali.
Nel caso di specie, il trattenimento prolungato dei migranti aveva implicazioni giuridiche dirette sui loro diritti individuali e si inseriva nell’ambito dell’esercizio della funzione amministrativa, soggetta alle regole di legalità. Pertanto, la Corte ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rigettato il ricorso incidentale dello Stato.
Il ricorso principale: violazione della libertà individuale e responsabilità civile dello Stato
Il ricorso principale verteva sulla violazione della libertà personale e sulla richiesta di risarcimento per detenzione arbitraria. I ricorrenti sostenevano che il trattenimento sulla nave costituisse una forma di privazione della libertà in assenza di una base giuridica valida, violando:
- l’art. 13 Cost., che richiede un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria per limitare la libertà personale;
- l’art. 5 CEDU, che sancisce il diritto alla libertà e vieta la detenzione arbitraria.
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso principale, riconoscendo che il trattenimento prolungato senza provvedimento giurisdizionale configurava una detenzione arbitraria. La Corte ha sottolineato che la privazione della libertà personale può avvenire solo nei casi previsti dalla legge e con le garanzie costituzionali e convenzionali. La normativa internazionale sul soccorso in mare impone obblighi chiari agli Stati, i quali devono garantire uno sbarco immediato e non possono trattenere i migranti per ragioni di politica migratoria.
La colpa della pubblica amministrazione e la prova del danno
Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Corte è stato il profilo della colpa dello Stato e la necessità della prova del danno per ottenere il risarcimento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno avevano sostenuto che l’errore giuridico nell’interpretazione della normativa SAR (c.d. Convenzione SAR, acronimo per Search And Rescue, anche nota come Convenzione di Amburgo) e SOLAS (c.d. Convenzione SOLAS, acronimo di Safety Of Life At Sea) fosse scusabile, data la complessità del contesto internazionale e la mancanza di regole chiare sulla ripartizione degli obblighi tra Stati.
Le Sezioni Unite hanno rigettato questa argomentazione, affermando che l’errore giuridico dello Stato non era scusabile, poiché le norme internazionali in materia di soccorso in mare sono chiare e prevedono obblighi inderogabili per gli Stati coinvolti. Il trattenimento dei migranti non trovava alcuna giustificazione legale e si configurava come una condotta arbitraria della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda il danno, la Corte ha ritenuto che la privazione della libertà per dieci giorni costituisse una lesione della dignità umana sufficiente a giustificare un risarcimento, senza necessità di una prova specifica del danno conseguenza subito dai migranti. Questo principio è coerente con la giurisprudenza della Corte EDU (Khlaifia c. Italia), che ha già censurato l’Italia per trattenimenti arbitrari di migranti in assenza di una base legale chiara.
La Suprema Corte, respingendo le argomentazioni dei giudici d’appello, in particolare, ha chiarito che la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti. In casi di restrizione della libertà personale, i margini di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo risultano particolarmente forti.
Conclusioni
La sentenza n. 5992/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente in materia di diritti fondamentali e responsabilità dello Stato nell’ambito della gestione dell’immigrazione. La Corte ha affermato che:
- Il diniego di sbarco non è un atto politico, ma un atto amministrativo sindacabile dal giudice ordinario.
- Il trattenimento arbitrario dei migranti configura una violazione della libertà personale, con conseguente responsabilità dello Stato.
- L’errore giuridico dello Stato non è scusabile quando sono in gioco diritti fondamentali, specialmente se esistono norme internazionali chiare sugli obblighi di assistenza e sbarco.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile anche senza prova specifica del danno conseguenza, in quanto la detenzione arbitraria lede la dignità umana.
Questa decisione riafferma con forza che la gestione politica dell’immigrazione non può mai giustificare la violazione dei diritti fondamentali della persona, segnando un punto fermo nella giurisprudenza italiana ed europea.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link