Polizze catastrofali, soggetti obbligati e beni da assicurare

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Dilazione debiti

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La lettura della legge, dei documenti parlamentari e del decreto interministeriale riducono la portata inizialmente percepita della norma introdotta. Vediamo il perché

La legge 213 del 30 dicembre 2023 ha introdotto l’obbligo di stipula di un’apposita polizza a copertura dei danni per calamità naturali ed eventi catastrofali.

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Un obbligo che doveva essere già in vigore dal 1° gennaio scorso ma che il decreto Milleproroghe ha posticipato di 3 mesi, in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale che ne avrebbe poi dato effettivo corso, avvenuta qualche giorno fa. Il decreto attuativo entrerà in vigore il 14 marzo prossimo.

In linea generale viene introdotto un nuovo adempimento per le imprese in possesso di determinati beni utilizzati nell’esercizio della propria attività.

Ora, a ridosso della decorrenza dell’obbligo, si stanno attivando le compagnie di assicurazione, le imprese stesse ed i professionisti loro consulenti per comprendere l’effettiva portata della norma.

I dubbi applicativi restano, così come le domande riguardanti la necessità o meno di dover assicurare l’abitazione detenuta in locazione e destinata ad un uso promiscuo da parte del piccolo imprenditore.

Si è voluto così analizzare in questa sede alcuni di aspetti della norma per cercare di rendere più chiaro il perimetro di applicazione del provvedimento:

  • Sono coinvolte anche le imprese iscritte alla sezione speciale del Registro camerale?
  • Devono essere assicurati i beni non di proprietà dell’impresa obbligata?

Partiamo dalla lettura della norma:

“101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

Analizziamo, di seguito, gli aspetti anticipati.

Polizze catastrofali: quali sono i soggetti interessati dall’obbligo

Dal Dossier agli atti della Camera predisposto dai Servizi Studi Dipartimento del Bilancio del Senato e della Camera si evince l’elenco di coloro i quali sono interessati dal provvedimento.

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Nell’elenco, in sintesi, sono indicato i soggetti costituiti, in forma societaria o individuale, esercenti:

  • attività dirette alla produzione di beni o di servizi;
  • attività commerciale;
  • attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • attività bancaria o assicurativa.

Si legge altresì anche una importante precisazione che, a parere di chi scrive, identifica perfettamente chi non è interessato dal provvedimento.

Si legge infatti, a pagina 219 del documento:

“non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Che è poi quanto riportato agli articoli 2202 e 2083 del Codice Civile.

È pur vero che il piccolo imprenditore è tenuto comunque all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e, come riportato all’articolo 7 del Dpr 581/1995:

“1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’industria, è unico e comprende le sezioni speciali.”.

Ma se dovesse essere intesa in senso inclusivo la volontà del Legislatore, non si comprende la espressa previsione di cui al comma 111 della Legge di bilancio 2024, che esclude da questo provvedimento gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, già tutelati dalla Legge 234/2021 al pari dei coltivatori diretti, obbligando però questi ultimi ad una doppia copertura assicurativa.

Va tra l’altro rimarcato quanto all’articolo 2214, dedicato ai Libri obbligatori e altre scritture contabili:

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“L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni… …Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori”

Quindi, riepilogando, la figura del piccolo imprenditore non è interessata dal provvedimento perché:

  • è iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese esclusivamente a fini certificativi e di pubblicità;
  • è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili.

Questo secondo punto ci introduce ad un altro aspetto della norma, non meno importante.

Polizze catastrofali: quali sono i beni assicurabili

Per interpretare i testi normativi è utile leggere, come già visto in precedenza, anche gli atti parlamentari dai quali è possibile trovare, come in questo caso, spunti utili a risalire alla effettiva volontà del Legislatore.

Nella relazione illustrativa del Ddl sul Bilancio 2024 depositata in Senato, alla pagina 110 si legge:

“La norma in esame, coerentemente alla scelta già declinata negli ordinamenti di altri Stati UE, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali e calamitosi alle immobilizzazioni materiali delle imprese con particolare riferimento a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali – beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3…”

Nel dossier agli atti della Camera, a pagina 218, è riportato quanto segue:

“Il comma 101 stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3).”

Le considerazioni rilevate in due documenti diversi e distinti portano alla medesima considerazione: potranno mai definirsi le immobilizzazioni materiali o i beni iscritti nello stato patrimoniale quelli detenuti in forza di un contratto di locazione, comodato, uso gratuito o un’altra forma simile? A parere di chi scrive, la risposta è no.

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Vero è che una lettura sommaria del Decreto interministeriale del 30/01/2025 n. 18 del Ministero Economia e Finanze, di concerto con Ministero delle imprese e del made in Italy, potrebbe indurre molti in errore:

“Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione.

…b) immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa…”

Quel “a qualsiasi titolo impiegati” può apparire come un’estensione del perimetro di applicazione della norma ma la constatazione che la legge non demandi al decreto ministeriale l’eventuale modifica del compendio dei beni da assicurare è evidente dalla lettura del comma 105:

“105. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi…”

Ed è ulteriormente confermata dallo stesso Decreto n. 18 del MEF, al suo articolo 2:

“Il presente decreto disciplina:

  • a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • d) l’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.”

Il decreto non interviene ulteriormente sull’individuazione dei beni da assicurare e non avrebbe potuto farlo.

A conclusione di questa disanima della norma e degli atti parlamentari, in cui sono inserite le conseguenti riflessioni e congetture di chi scrive, si può affermare che:

  • l’obbligo assicurativo non riguarda il piccolo imprenditore di cui all’art.2202 del Codice Civile;
  • i beni devono essere di proprietà ed iscritti tra le immobilizzazioni materiali.

L’assenza di un obbligo non deve far comunque sottovalutare il rischio e la valutazione di implementare le eventuali polizze già in essere, pensando ad esempio anche al periodo di fermo produttivo o all’eventuale danno cagionato a terzi per effetto di quello subito per la calamità. A riguardo può essere utile anche il parere di un assicuratore.

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