Sistema Cantiani, per la Cassazione i giudici lucani avrebbero trascurato gli interessi del denunciante. Riqualificata da concussione in induzione indebita l’accusa all’ex sindaco di Marsicovetere
PRESCRITTA anche l’ultima imputazione nei confronti dell’ex sindaco di Marsicovetere Sergio Cantiani. Come è sempre più consuetudine per i processi con un certo grado di complessità avviati nel Palazzo di giustizia di Potenza.
PRESCRITTA L’ULTIMA IMPUTAZIONE NEI CONFRONTI DI CANTIANI
Si è chiuso così, in Cassazione, il caso delle pressioni dell’ex primo cittadino valdagrino per l’assunzione del fratello della segretaria nella ditta impegnata nella raccolta dei rifiuti in paese.
Durante l’udienza nel Palazzaccio di piazza Cavour, a metà gennaio, il procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna a 3 anni di reclusione.
La sesta sezione dalla Corte, presieduta da Giorgio Fidelbo, però, ha accolto il primo dei motivi di ricorso degli avvocati di Cantiani, il potentino Donatello Cimadomo e la romana Ester Molinaro in sostituzione di Franco Coppi. Così è spiegato nelle motivazioni della sentenza appena pubblicate, a un mese di distanza da un’altra clamorosa prescrizione per un processo potentino: quello sui rimborsi pazzi in cui erano imputati una trantina di consiglieri regionali ed ex.
CONTESTATA DAI LEGALI LA CONCUSSIONE
I legali dell’ex sindaco di Marsicovetere avevano contestato, in particolare, la qualificazione delle condotte al centro del processo, datate 2007/2008 come concussione. A loro avviso, infatti, da parte dell’allora assessore non vi sarebbe stata una vera e propria coercizione della volontà del titolare della ditta che si era aggiudicata l’appalto per la raccolta dei rifiuti a Marsicovetere, Roberto Spina, bensì l’instaurazione di una «dialettica utilitaristica» con lo stesso. Quindi la qualificazione più corretta di un reato siffatto sarebbe stata quella di “induzione indebita”, un reato meno grave che si sarebbe prescritto già nel 2019.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Nelle motivazioni della sentenza si legge che «la richiesta illecita (consistente nell’assunzione del “protetto” del Cantiani), ad onta del contenuto oggettivamente “evanescente” della frase pronunciata “se vuoi svolgere la tua attività tranquillamente”, non presenta oggettivamente il carattere della perentorietà, né – stando alla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito – è stata formulata in modo insistente e ripetitivo».
I giudici capitolini hanno evidenziato anche altre criticità nella sentenza con cui la Corte d’appello di Potenza, ad aprile dell’anno scorso, aveva confermato la condanna dell’ex sindaco.
IL PARERE DEI GIUDICI ROMANI
Non sarebbe stata considerato in maniera adeguata, in particolare, che al momento di quella conversazione l’aggiudicazione dell’appalto per la raccolta rifiuti alla General service srl di Moliterno era era ancora provvisoria. Sicché la vittima, non essendo «titolare di alcun diritto soggettivo – azionabile in sede giudiziaria – alla stipula con l’ente comunale del contratto definitivo», era portatrice «di un interesse concreto ed attuale ad inserirsi nel “sistema” e comunque a non “entrare in rotta di collisione” con il suo interlocutore».
LA CASSAZIONE
Un’altra circostanza che per la Cassazione non sarebbe stata valutata appieno, poi, è il comportamento successivo della vittima, Spina, che aveva accettato «un secondo invito del “concussore”, divenuto nelle more sindaco, si era presentato da solo (…) ed aveva ottenuto la promessa di affidamento di ulteriori lavori in favore della società da lui gestita». Il tutto come «contropartita» del mancato licenziamento del fratello della segretaria, «sebbene autore di gravi inadempienze contrattuali», in base a quanto «richiestogli dal Cantiani».
Insomma: «Cantiani e Spina non erano in una situazione di parità (poiché era comunque il primo a tenere le redini della situazione, facendo valere, più o meno esplicitamente, il peso della propria posizione)». Ma la condotta del sindaco: «non può essere intesa come una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una pressione psicologica cogente, (…), quanto piuttosto in una pressione morale, blanda e tenue, tale comunque da consentire allo Spina un margine di scelta».
IL “SISTEMA” CANTIANI
A sfuggire alla Corte d’appello di Potenza, pertanto, sarebbe stata: «la condizione di “timore reverenziale” del cittadino privato Spina che – al cospetto di Cantiani, stabilmente inserito nella fazione politica di maggioranza all’interno dell’ente comunale – ha dimostrato acquiescenza nella prospettiva di “conseguire un tornaconto personale”, quanto meno di aggraziarsi l’interlocutore, di non perdere la possibilità di ottenere l’aggiudicazione definitiva e di entrare a far parte del “sistema clientelare”; “sistema” che gli stessi giudici hanno ritenuto oggettivamente esistente nel momento in cui (…) hanno accertato una sorta di “convergenza di interessi” tra Cantiani e Spina».
A riprova dell’esistenza di questo «sistema» la Cassazione cita quanto deciso a dicembre 2020 dal Tribunale di Potenza su un secondo capo d’imputazione per concussione che era contestato, inizialmente, all’ex sindaco e riguardava proprio il mancato licenziamento del fratello della sua segretaria. Riqualificando l’accusa nel reato meno grave di induzione indebita e dichiarandone l’avvenuta prescrizione.
La Cassazione ha revocato, infine, la condanna al risarcimento dei danni sofferti da Spina, che aveva denunciato l’accaduto in seguito alla revoca dell’affidamento della raccolta dei rifiuti alla sua ditta. Qualche settimana dopo il licenziamento del fratello della segretaria del sindaco.
Nel 2019 Cantiani aveva ceduto la fascia tricolore a uno degli assessori della sua giunta. Sempre nel 2019 si era anche candidato senza successo per un seggio in Consiglio regionale nella lista Pd .
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link