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Consiglio di Stato Sez. II n. 831 del 3 febbraio 2025
Urbanistica. Condono e parere della Soprintendenza 

Il parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito dei procedimenti di condono ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica. Esso ha, quindi, natura vincolante con conseguente impossibilità per l’amministrazione procedente di rilasciare il condono in caso di parere negativo. Il parere favorevole dalla Commissione comunale per il paesaggio non può avere l’effetto di limitare o condizionare l’apprezzamento tecnico-discrezionale della Soprintendenza che diversamente sarebbe deprivata della sua funzione di tutela.

Pubblicato il 03/02/2025

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N. 00831/2025REG.PROV.COLL.

N. 06009/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

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sul ricorso numero di registro generale 6009 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Stefano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Pimonte, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione ottava) n. 5673/2020, resa nel giudizio per l’annullamento delle prescrizioni correttive a rilascio di autorizzazione paesaggistica

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

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Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito l’avvocato Stefano Russo, anche in sostituzione dell’avvocato Orazio Abbamonte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso avverso il decreto n. 31 del 10 settembre 2015 con cui il comune di Pimonte, nel rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria in relazione alle opere realizzate sull’immobile di proprietà, ha recepito le prescrizioni della Soprintendenza ed imposto il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria e di indennità risarcitoria, della somma di euro 16.000, e avverso la nota prot. 11059 del 1° luglio 2015 con cui la Soprintendenza ha espresso il parere favorevole con prescrizioni.

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2. Il signor -OMISSIS- presentava, in data 1° aprile 1986, domanda di condono ex l. 47/1985 in relazione ad alcune difformità realizzate, nell’anno 1975, nell’immobile destinato ad abitazione, sito nel comune di Pimonte.

2.1. In data 1° luglio 2015 l’amministrazione comunale trasmetteva la relazione illustrativa e la documentazione istruttoria sia alla competente Soprintendenza, ai fini dell’espressione del parere, sia al ricorrente, ai fini della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990.

2.2. Con nota prot. n. 11059 del 22 luglio 2015, la Soprintendenza comunicava al Comune il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, imponendo le seguenti prescrizioni:

– eliminazione del volume sottotetto aggettante sul prospetto est;

– eliminazione di tutti i volumi sottostanti le sporgenze delle falde inclinate del tetto;

– riduzione della larghezza di tutti gli aggetti, sia balconate sia falde di tetto, fino a pervenire ad una dimensione degli sporti che risulti proporzionata al fine di un ridisegno dei prospetti;

– eliminazione della veranda al primo piano del prospetto sud.

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2.3. Con decreto n. 31 (prot. 6605) del 10 settembre 2015 il Comune rilasciava, quindi, la sanatoria paesaggistica, recependo le prescrizioni della Soprintendenza ed imponendo il pagamento di euro 16.000,00 per il danno ambientale arrecato.

2.4. Con ricorso di primo grado l’interessato chiedeva l’annullamento in parte qua dei provvedimenti sopra indicati, ritenendo illegittime le prescrizioni apposte.

3. Il T.a.r. adito respingeva il ricorso, ritenendo che la valutazione tecnico-discrezionale della Soprintendenza non fosse affetta da manifesta illogicità ed irrazionalità.

4. Con l’appello in trattazione il ricorrente chiede la riforma della sentenza per le seguenti ragioni:

I. ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 C.P.C. E 34, CO. 2, C.P.A. – VIZIO DI ULTRAPETIZIONE – IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 146 E 167 D.LGS 22.1.04 N° 42 E DELL’ART. 32 L. N. 47/1985 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO D’ISTRUTTORIA – MANCATA PONDERAZIONE DEGL’INTERESSI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE DELLA P.A. – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST..

II. ERROR IN IUDICANDO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 146, CO. 8, D.LGS 42/04 E DELL’ART. 10 BIS L. 241/90 – VIZIO DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

III. – ERROR IN IUDICANDO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 167 DEL D.LGS 22.1.04 N° 42 E DELL’ART. 32 LEGGE N. 47 /1985 – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO D’ISTRUTTORIA – MANCATA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

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5. In data 9 novembre 2021 si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura.

6. Il Comune di Pimonte e la Soprintendenza non si sono costituiti in giudizio.

7. All’udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. L’appello è infondato.

9. Con il primo motivo di appello l’appellante lamenta che la sentenza impugnata si fonda sull’erroneo presupposto della natura sostanziale delle difformità realizzate rispetto alla licenza edilizia n. 375/1974 “le quali, contrariamente alla prospettazione del ricorrente tese a minimizzarle, hanno riguardato l’immobile in diverse parti con conseguenti variazioni di prospetto e con ampliamenti sia di superfici, sia di volumi” (punto 2.2 della motivazione).

Tale capo sarebbe viziato da un’inammissibile integrazione postuma della motivazione laddove reca una considerazione sulle difformità oggetto di sanatoria non rinvenibile nel provvedimento impugnato.

Esso, inoltre, non considera che il parere della Soprintendenza è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, tenuto anche conto del dissenso immotivato rispetto al parere favorevole della Commissione comunale, del limitato beneficio delle prescritte eliminazioni che incidono sulla statica dell’edificio e della sproporzione con il sacrificio imposto al privato.

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10. Il motivo è infondato.

11. Secondo la giurisprudenza, il parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito dei procedimenti di condono ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato, sez. VI, 05/03/2020, n. 162). Esso ha, quindi, natura vincolante con conseguente impossibilità per l’amministrazione procedente di rilasciare il condono in caso di parere negativo (Cons. Stato, sez. VI, 10/04/2020, n. 2372).

12. Nel caso di specie l’istanza di sanatoria ha avuto ad oggetto le seguenti difformità rispetto al titolo edilizio: i) un ampliamento al piano terra con cambio di destinazione d’uso; ii) la sistemazione e l’ampliamento di superfici esterne e di volumi non residenziali; iii) la modifica della sagoma del tetto di copertura con un aumento di 50 cm della quota della linea di colmo e della quota del tetto in corrispondenza delle pareti perimetrali.

13. Come osservato dal giudice di primo grado, si tratta di difformità sostanziali rispetto alla licenza edilizia in quanto, a differenza dell’intervento di manutenzione straordinaria del tetto autorizzato con nota prot. n. 26190 del 23 dicembre 2010, esse hanno determinato la variazione dei prospetti, oltre che l’ampliamento di superfici e di volumi.

14. In conformità con i principi di leale collaborazione nei confronti dell’ente comunale e di proporzionalità nei riguardi dell’istante, la Soprintendenza, anziché definire il procedimento con un parere negativo, ha richiesto alcune modifiche volte a mitigare l’impatto visivo delle opere abusive, in modo da rendere il manufatto compatibile con contesto paesaggistico, ormai sottoposto a vincolo.

15. Le prescrizioni imposte – consistenti nel riassetto delle falde di copertura, che eccedono le dimensioni dell’edificio, e nell’eliminazione di una veranda al primo piano, che costituisce una aggiunta di incerta datazione- non paiono manifestamente irragionevoli e sproporzionate.

16. Quanto alle ulteriori doglianze dell’appellante è sufficiente osservare che:

a) sia il T.a.r. nella sentenza impugnata che la Soprintendenza nella relazione prodotta in giudizio, lungi dall’integrare in maniera postuma la motivazione, si sono limitati ad esplicitare ed illustrare, in risposta alle doglianze di parte ricorrente, le prescrizioni imposte, volte a ridurre l’impatto paesaggistico dell’intervento con riduzione dei volumi e ridimensionamento degli aggetti;

b) il parere favorevole dalla Commissione comunale per il paesaggio non può avere l’effetto di limitare o condizionare l’apprezzamento tecnico-discrezionale della Soprintendenza che diversamente sarebbe deprivata della sua funzione di tutela (Cons. Stato, sez. VI, 3/12/2015, n. 5487);

c) le considerazioni in ordine alla natura minima del beneficio paesaggistico discendente dalle prescrizioni attengono alla sfera dell’opinabilità della scelta dell’autorità tutoria, insindacabile in questa sede, mentre le doglianze afferenti al pregiudizio statico arrecato all’immobile e alla lamentata sproporzione dell’onere economico sono del tutto generiche e sfornite di supporto probatorio.

17. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

18. Con il secondo motivo di appello il ricorrente censura il capo n. 3 della sentenza che ha respinto il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990.

19. Il motivo è infondato sotto un duplice profilo in quanto: a) la Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole, sicché non trova spazio l’istituto del preavviso di diniego; b) l’appellante ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento in data 1° luglio 2015, circostanza che esclude in radice la lamentata violazione del contraddittorio procedimentale.

20. Per tali ragioni, anche il secondo motivo deve essere respinto.

21. Con il terzo motivo di appello l’appellante censura il capo n. 5 della sentenza che ha escluso la manifesta sproporzione della sanzione pecuniaria di euro 16.000. Il T.a.r. non avrebbe tenuto conto che, con le prescrizioni finalizzate a ricondurre l’immobile abusivo nell’alveo di compatibilità con il paesaggio, la sanzione ha perso il suo unico fondamento.

22. Il motivo è infondato.

23. La sanzione pecuniaria si pone come mera misura riparatoria, alternativa alla demolizione, e viene ragguagliata al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (Cons. Stato sez. VII, 03/06/2024, n. 4946). Essa è, quindi, stata legittimamente irrogata al ricorrente che, a seguito del rilascio del parere favorevole con prescrizioni, ha ottenuto la sanatoria dell’opera abusivamente realizzata.

24. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del Ministero appellato; la mancata costituzione del Comune di Pimonte e della Soprintendenza esclude, invece, ogni statuizione sulle spese con riguardo ai medesimi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il signor -OMISSIS- -OMISSIS- al pagamento a favore del Ministero della Cultura delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.

Nulla spese con riguardo al Comune di Pimonte e alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:

Daniela Di Carlo, Presidente FF

Silvia Martino, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

Annamaria Fasano, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere



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