Previdenza – Norme pensionistiche della legge di bilancio 2025 – Circolare INPS n. 53/2025 e messaggio INPS n. 799/2025

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Le novità in materia di previdenza contenute nella Legge di Bilancio 2025 erano già state illustrate e commentate nel DOSSIER CISL di approfondimento alla Legge di Bilancio, del 10 gennaio 2025 a pag. 28 ss. contenente valutazioni e commenti a cura dei Dipartimenti confederali.

Riteniamo in ogni caso utile segnalare che l’INPS ha recentemente riepilogato, fornendo precisazioni, alcune norme pensionistiche con la circolare n. 53/2025 della quale richiamiamo i passaggi più rilevanti:

Pensione quota 103: è stata prorogata di un anno, pertanto è possibile accedere a questa forma di pensionamento anticipato se nel 2025 si raggiungono 62 anni di età e 41 anni di contributi. L’importo della prestazione è calcolato integralmente con il calcolo contributivo. L’ammontare massimo della prestazione non può superare 4 volte il trattamento minimo (importo annuale 31.376,8 € lordi, mensile 2.413,6 € lordi) e l’eventuale differenza sarà attribuita solo al momento del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La pensione è liquidata con il posticipo determinato dalla applicazione delle “finestre” e pertanto, per chi raggiunge i requisiti nel 2025 non potrà essere messa in pagamento prima di 7 mesi per i lavoratori dipendenti del settore privato e per gli autonomi (le prime date utili sono il 1° settembre 2025 se la pensione è in carico alla Gestione AGO o sostitutiva e delle Gestioni speciali degli autonomi, ovvero 2 agosto 2025 se in carico alla Gestione esclusiva dell’AGO come ex INPDAP e IPOST). Invece per i dipendenti della PA la decorrenza non può essere inferiore a un posticipo di 9 mesi (le prime date utili sono il 2 ottobre 2025 se la pensione è liquidata a carico della Gestione esclusiva dell’AGO o dal 1° novembre 2025 se in carico a una Gestione AGO diversa). Per il personale della Scuola e AFAM la decorrenza è rispettivamente 1° settembre e 1° novembre in base all’articolo 59 c. 9 della legge 449/1997. Si ricorda che la pensione con quota 103 è incompatibile con il reddito da lavoro, salvo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 € l’anno, pertanto anche una minima retribuzione da lavoro dipendente può determinare la sospensione e il recupero dell’intera annualità di pensione da parte dell’INPS.

Opzione donna: è stata prorogata di un anno, pertanto le donne che abbiano raggiunto entro il 31/12/2024 il requisito di 61 anni di età e 35 anni di contributi e che rientrino nelle condizioni previste (invalidità almeno pari al 74% e attività di caregiver convivente per almeno 6 mesi con determinati requisiti) possono accedere a questa prestazione che è calcolata integralmente con il metodo contributivo. Il requisito scende a 60 anni in presenza di 1 figlio, a 59 anni in presenza di 2 o più figli e anche in caso di licenziamento o attività presso imprese per le quali è aperto un tavolo di crisi aziendale alla data del 1° gennaio 2025. Le condizioni richieste devono sussistere al momento della domanda. La liquidazione della prestazione è posticipata di 12 mesi in caso di lavoratrici dipendenti e di 18 mesi se autonome. Per il personale della Scuola e AFAM la decorrenza è rispettivamente 1° settembre e 1° novembre in base all’articolo 59 c. 9 della legge 449/1997.

Modifica dei limiti ordinamentali: dal 2025 i limiti ordinamentali di servizio delle pubbliche amministrazioni sono stati elevati, se inferiori, al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia, vale a dire 67 anni salvo incremento per aspettativa di vita dal 2027. Dal momento che la Legge di Bilancio 2024 ha ridotto per le ex Casse INPDAP le aliquote di rendimento per le anzianità fino a 15 anni di servizio al 31/12/1995 ma al tempo stesso escluso tale riduzione in caso di cessazione per il raggiungimento dei limiti ordinamentali, per effetto delle nuove modifiche, a partire dal 2025 nei casi di cessazione a un età pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67 anni (nuovo limite ordinamentale) la riduzione delle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione deve essere applicata.

Proroga APE Sociale: anche nel 2025 viene prorogata questa prestazione a cui è quindi possibile accedere se nel corso dell’anno si raggiungono 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi in caso di disoccupazione di lungo periodo, invalidità almeno pari al 74%, attività di caregiver convivente per almeno 6 mesi alle condizioni previste; 36 anni di contributi in caso di svolgimento di attività gravosa; 32 anni di contributi per operai edili, ceramisti e altre figure. Per le donne con figli è prevista la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per figlio nel massimo di 24 mesi. La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE deve essere presentata entro il 31 marzo, 15 luglio, e non oltre il 30 novembre 2025. La prestazione è incompatibile con il lavoro dipendente e autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 € lordi annui.

Incremento delle pensioni: nel 2025 e 2026 è riconosciuto l’incremento rispettivamente del 2,2% e dell’1,3% al trattamento pensionistico lordo complessivo pari o inferiore al trattamento minimo (603,40 € lordi mensili, 7.844,2 € lordi annui). Inoltre, la maggiorazione sociale prevista dall’articolo 1 della legge 544/1988 è incrementata d’ufficio di 8 € mensili e il limite reddituale per accedervi è aumentato di 104 €.

Modifiche alla riduzione del requisito anagrafico per le lavoratrici madri: la legge 335/1995 art. 1 comma 40 lett. c) prevede che per le donne con figli il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata del sistema contributivo sia riconosciuto l’anticipo sul requisito dell’età pari a 4 mesi per figlio nel massimo di 12 mesi o, in alternativa su richiesta della lavoratrice, l’incremento del coefficiente di calcolo di 1 anno in caso di uno o due figli e di 2 anni in caso di tre figli o più. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che, limitatamente all’anticipo, la riduzione salga a 16 mesi in caso di 4 figli o più. Non è invece stata modificata la regola inerente il coefficiente di calcolo. Il beneficio deve essere richiesto al momento della domanda di pensione.

Abrogazione articolo 2-ter dl 30/1974: dal 1/1/2025 è abrogata la possibilità per il titolare di pensione nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi di chiedere la liquidazione della pensione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti quando siano ivi perfezionati i requisiti, con la possibilità di utilizzare a tali fini anche i contributi eventualmente già computati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale. Di conseguenza, rimangono salve le domande presentate dal pensionato o dai suoi superstiti entro il 31/12/2024 mentre successivamente la norma non è più utilizzabile.

Con il messaggio n. 799/2025, invece, l’INPS fornisce le indicazioni operative per presentare la domanda di incentivo al posticipo del pensionamento come modificato dall’articolo 1 comma 161 della legge di Bilancio 2025. Infatti, i lavoratori dipendenti che raggiungono entro il 31/12/2025 il diritto alla pensione con quota 103 e alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e un anno in meno per le donne) possono rinunciare all’accredito dei contributi a fini pensionistici a carico del lavoratore. La somma non versata all’INPS viene attribuita direttamente al lavoratore e non concorre a formare reddito. Il diritto ad accedere a tali trattamenti pensionistici entro il 2025 può essere esercitato anche successivamente e rimane fermo nonostante l’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito. L’istanza può essere presentata dall’interessato oltre che accedendo al sito dell’INPS con le proprie credenziali, o contattando il Contact Center anche tramite gli Istituti di Patronato e pertanto vi invitiamo a indirizzare i lavoratori alle sedi del Patronato CISL INAS.

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