Operativo l’esonero contributivo per le aggregazioni di imprese

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella Sezione legale del proprio sito internet il DM 6 marzo 2025 n. 26, con cui viene data attuazione all’incentivo previsto in via sperimentale per il biennio 2024/2025 dall’art. 4-ter del DL 4/2024 e destinato alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da operazioni societarie quali fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Nel dettaglio, il beneficio consiste in un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L’esonero contributivo può spettare per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro.

A tal fine, le imprese interessate possono avviare il confronto sindacale per stipulare, in sede governativa, un accordo che deve contenere un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

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Secondo quanto indicato nell’art. 2 del DM 26/2025, l’accordo sottoscritto in sede governativa deve indicare:
– la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
– il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
– il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
– il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
– l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni di aggregazione, per almeno 48 mesi.

Al fine di tutelare il richiamato perimetro occupazionale, è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

Secondo quanto indicato al comma 2 dell’art. 1 del decreto in commento, la nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l’accordo anche prima dell’aggregazione a condizione che sia previsto l’impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

Per quanto riguarda le condizionalità per accedere all’esonero, l’art. 3 del DM 26/2025 stabilisce che ai datori di lavoro beneficiari non si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015 e richiede che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

Gli incentivi non spettano invece con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.
Inoltre, tali incentivi sono compatibili con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori.

Qualora l’operazione societaria non si concretizzi nei tempi previsti nell’accordo stipulato in sede governativa, vengono meno sia i contenuti dello stesso sia le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell’esonero contributivo.
Inoltre, se nel periodo di durata del beneficio ai lavoratori non vengono erogate le attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive, vengono meno le condizioni giustificatrici di fruizione dell’esonero contributivo.

Infine, nel caso in cui l’azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli appositamente consentiti dal decreto in questione, vengono meno le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell’esonero contributivo e si applica la sanzione pari al doppio dell’esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.



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