La maggior parte della popolazione italica è convinta che la lotta all’evasione tributaria debba necessariamente passare dalla compressione, se non violazione dei diritti dell’individuo.
Pertanto, qualcuno ritiene che solo attraverso la limitazione di taluni diritti lo Stato possa riuscire a contrastare il fenomeno, ripercorrendo magari le modalità utilizzate nella lotta alla mafia.
Ad ogni modo, occorre rilevare che l’attuale contrasto all’evasione avviene spesso attraverso legislazione di urgenza, sanzioni espropriative, poteri speciali e irruzioni nella vita privata con modalità pesantemente censurate dalla recentissima Sentenza CEDU “Italgomme”.
La verifica a sorpresa con perquisizione, peraltro, non pare neanche rispondere alle esigenze di contrasto poiché si scontra contro la realtà dei fatti: l’evasione è un fenomeno storico e stratificato, vale a dire è riferita ad anni precedenti, tale per cui l’invasione della sfera privata non produce, nella maggior parte dei casi, alcun vantaggio, se non quello di far sentire la forza “intimidatoria” dello Stato.
L’avvento dell’Intelligenza Artificiale e la sua introduzione nel sistema tributario attraverso l’articolo 2 del Dlgs 13/2024, pare ripetere lo schema già collaudato, inerpicandosi pervicacemente in sentieri infecondi.
La base dati su cui sarà costruito ed allenato l’algoritmo potrà contenere anche informazioni pubblicamente disponibili (con il rischio di web-scraping), quindi fuori dalle banche dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria, con il rischio che queste informazioni non abbiano alcun trattamento e possano non avere le caratteristiche della precisione e della affidabilità.
L’articolo 2 del Dlgs 13/2024 prevede, nondimeno, la possibilità di operare numerose restrizioni ai diritti del contribuente previsti dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), limitazioni che, ai sensi dell’articolo 23 del GDPR, devono rispettare l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e siano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.
Sempre lo stesso articolo 2 conferisce il potere di sospendere anche l’articolo 22 del GDPR relativo al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato: tale potestà può generare una nuova tendenza alla catastizzazione degli accertamenti e del reddito, iniziata con il “redditometro, passata poi per i “parametri”, “studi di settore”, ed attualmente con il “concordato preventivo biennale”.
Tale tendenza persegue l’obiettivo di riduzione delle verifiche sul “campo” attraverso una determinazione pseudoscientifica del reddito e non considera le critiche al “determinismo” e dell’impossibilità del cd. “demone” di Laplace (Essai philosophique sur les probabilités, 1814) che ipotizzava la possibilità di creazione di un meccanismo in grado di spiegare in un rapporto di causa effetto sia il passato sia il futuro conoscendo tutte le informazioni.
A nostro avviso, è imprescindibile recuperare l’equilibrio tra interesse pubblico e diritti soggettivi, non attraverso una contrapposizione o una compressione, bensì tramite una composizione.
L’algoritmo e i sistemi di intelligenza artificiale che l’Agenzia delle Entrate vorrà introdurre dovranno pertanto rispondere ai principi della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sent. n. 8472-3-4/2019, 2270/2019, 881/2020) per i quali è obbligatorio che gli algoritmi utilizzati nella pubblica amministrazione siano
(i) conoscibili e comprensibili, vale a dire che devono rendere possibile ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata nelle decisioni algoritmiche (vedi anche CGUE C-203/2022),
(ii) non generino l’esclusività della decisione algoritmica e che
(iii) non comportino la discriminazione algoritmica.
Il sistema di Intelligenza Artificiale, inoltre, dovrà seguire le Linee Guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione in consultazione da parte dell’AGID, rendendo trasparente i dati utilizzati, le logiche sottostanti affinché si aumenti l’adempimento spontaneo, concentrando le attività per la repressione finalizzata non tanto ad obiettivi di “cassa” (che poi ingolfano l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) quanto a rendere il sistema tributario italiano più credibile.
L’algoritmo, pertanto, può essere l’”impulso” per iniziare un percorso di vera pacificazione sociale tributaria, valorizzando l’enorme patrimonio informativo a disposizione dell’amministrazione finanziaria, così da indirizzare i controlli e le varie attività istruttorie ove le anomalie appaiano evidenti, ma senza che le risultanze diventino automatici avvisi di accertamento.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link