La gratuità delle prestazioni volontaristiche nello sport rappresenta uno dei pilastri della riforma che, nella versione emendata dal primo correttivo, ha superato la figura ibrida dell’amatore e definito i criteri per tracciare una netta linea di demarcazione tra lavoro e volontariato. Tuttavia i successivi interventi modificativi su regime e tipologia di spese rimborsabili, lasciano qualche margine di incertezza operativa che merita un approfondimento
Rinviando ai precedenti contributi in tema di rimborso forfettario in occasione delle manifestazioni riconosciute (Il nuovo rimborso spese forfettario: a chi, quando e come si applica) e sul previgente rimborso autocertificato, ci soffermiamo in questo contributo, ispirato da alcuni quesiti giunti in redazione, sul “destino” dei rimborsi a piè di lista dopo le recenti modifiche normative.
In premessa ricordiamo che nella sua prima applicazione – dal 1° luglio 2023 al 4 settembre 2023 – l’art. 29 co.2 del D.lgs. 36/21 prevedeva unicamente un rimborso analitico e documentato (c.d. piè di lista) per le spese di trasferta rispetto alla residenza del volontario affermando che
“possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente”.
Successivamente, con le integrazioni del correttivo bis (D.lgs 120/23), in vigore dal 5 settembre 2023 al 31 maggio 2024, veniva inserito un nuovo periodo con il quale si prevedeva, oltre al rimborso piè di lista, la possibilità di utilizzare, a determinate condizioni ed entro certi limiti, il rimborso c.d. autocertificato in base al quale
“Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente”.
Con l’ultima modifica operata dal d.l. 71/2024, in vigore dal 1° giugno 2024, il comma 2 dell’art. 29 è stato integralmente sostituito dalla nuova previsione che disciplina i rimborsi di tipo forfettario in occasione delle manifestazioni riconosciute e non contempla né il rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili, né il rimborso documentato. Se sul primo non vi sono dubbi in ordine alla sua implicita abrogazione, trattandosi di disposizione speciale non ulteriormente richiamata, sulla sopravvivenza del rimborso piè di lista valgono invece altre considerazioni.
È ancora possibile utilizzare il rimborso piè di lista per i volontari?
La risposta si ritiene affermativa. Nel quadro vigente, il rimborso analitico e documentato per le spese effettivamente sostenute dal volontario in relazione alle missioni, trasferte e incarichi svolti per l’ente o per l’organismo sportivo, nonostante non trovi più espressa previsione all’interno dell’art. 29 co.2, continua a essere ammesso, riferendosi a somme che per principio immanente del diritto tributario non concorrono alla formazione del reddito.
Per una corretta gestione del rimborso analitico esente, il volontario dovrà:
- rilasciare e sottoscrivere apposita distinta o c.d. nota a piè di lista dove vengano indicati luogo, data e motivo della missione o incarico e riepilogate le spese sostenute per lo svolgimento di essi;
- allegare i relativi giustificativi di spesa (ricevute, fatture, biglietti di viaggio, scontrini ecc.) sia inerenti alle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sia riferiti ad eventuali anticipazioni effettuate per conto dell’ente, come ad esempio l’acquisto di materiale di cancelleria, piccoli utensili, ferramenta e simili.
Non sono previste limitazioni né adempimenti preliminari purché si tratti di spese effettivamente sostenute per le attività autorizzate dall’ente – inerenti e coerenti con lo svolgimento delle attività statutarie – e il rimborso non ecceda l’importo delle stesse, debitamente giustificato dai documenti allegati alla distinta; tuttavia è sempre opportuna, quale buona pratica da seguire per una gestione corretta e trasparente delle risorse del sodalizio sportivo, l’adozione di una delibera preventiva che determini criteri, limiti, condizioni e modalità dell’erogazione del rimborso spese e individui le attività per le quali si riconosce il rimborso (alla stregua di quanto è richiesto per legge nell’ambito del Terzo Settore – art. 17 D.lgs. 117/17)
È possibile il pagamento in contanti?
Le spese così documentate e autorizzate possono essere rimborsate anche in contanti (entro il limite di 999,99 euro stabilito per i sodalizi sportivi), posto che l’obbligo di pagamento con mezzi tracciati riguarda esclusivamente i compensi e le retribuzioni nell’ambito di un rapporto di lavoro. Allo stesso modo, non trattandosi di prestazioni lavorative rese da lavoratore subordinato o co.co.co., non si applicano le nuove disposizioni sulla tracciabilità delle spese sostenute per vitto alloggio o viaggio e trasporto effettuate con mezzi non di linea di cui abbiamo parlato qui Trasferte dei collaboratori sportivi: spese tracciabili dal 1° gennaio 2025; pertanto il volontario potrà beneficiare del rimborso spese esente anche se ha sostenuto in contanti le spese di trasferta allegate e documentate.
Ciò premesso rimangono da chiarire due aspetti di non poco conto sul piano concreto: la sorte dei rimborsi chilometrici e la nozione di trasferta.
È possibile riconoscere l’indennità chilometrica?
Sull’indennità chilometrica per l’utilizzo dell’auto propria era intervenuta nel contesto previgente, in relazione all’art. 69 co.2 TUIR, ratione temporis applicabile ai prestatori di attività sportiva dilettantistica, la Risoluzione 11 aprile 2014 n. 38E dell’Agenzia delle Entrate con la quale si specificava che se il rimborso veniva quantificato in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi di cui alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, poteva considerarsi alla stregua di un rimborso analitico e quindi esente.
Pur non risultando più applicabile tale disposizione al contesto sportivo, si ritiene che l’interpretazione fornita da Agenzia sulla natura del rimborso chilometrico e in particolare sulle condizioni da rispettare affinchè si possa considerare di tipo analitico, superi il predetto contesto e assuma valenza generale.
Del resto anche in relazione al rimborso chilometrico nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, l’amministrazione finanziaria ha costantemente ritenuto che i rimborsi chilometrici sono esenti, semprechè in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo utilizzato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura (Circolare n.326/E del 1997, Risoluzione n.54/E del 1999, Risoluzione n.181/E del 13/12/2000).
Riteniamo pertanto che nel rispetto di tali prescrizioni e degli eventuali limiti individuati dall’ente, anche il rimborso chilometrico per l’utilizzo dell’auto propria del volontario, autorizzato dall’ente, possa continuare a rientrare nei rimborsi a piè di lista purché determinato secondo i criteri individuati dall’amministrazione finanziaria.
Trasferta fuori comune: rispetto alla residenza del volontario o rispetto alla sede del sodalizio sportivo?
Il nodo da sciogliere riguarda però la nozione di trasferta, ovvero del tragitto effettuato dal volontario con la propria auto (per i rimborsi chilometrici) o con altri mezzi (per spese di viaggio e trasporto documentate): se infatti nella versione previgente dell’art. 29 co.2 vi era un espresso riferimento al “territorio comunale di residenza del percipiente” nel quadro attuale, in mancanza di specifiche indicazioni, si deve individuare il criterio da utilizzare per definire la trasferta nell’ambito del rapporto di volontariato. Si tratta in sostanza di capire se sia rimborsabile in esenzione solo la trasferta fuori comune rispetto alla sede dell’ente sportivo o dove si svolge abitualmente la prestazione del volontario – al pari di quanto stabilito per i rapporti di lavoro – o se invece, pur in assenza di specifiche previsioni, si possa ugualmente riprendere a base della trasferta la residenza o dimora abituale del volontario, con l’evidente diverso trattamento del rimborso spese sostenute per il tragitto casa-centro sportivo, a seconda che si propenda per l’una o l’altra soluzione.
Per meglio chiarire facciamo un passo indietro.
L’art. 69 co.2 TUIR secondo periodo, in riferimento agli emolumenti previsti dall’art.67 co.1 lett.m) TUIR – dopo la riforma non più applicabili al comparto sportivo dilettantistico – prevede che “non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. Al riguardo, la Risoluzione 38E/2014 precisava che detti rimborsi, comprese le indennità chilometriche, in quanto inerenti a prestazioni rese al di fuori di un rapporto di lavoro, vanno riferite a trasferte svolte al di fuori del territorio comunale del percipiente (diversamente appunto dai rimborsi spese per lavoratori dipendenti e redditi assimilati, che afferiscono alle trasferte fuori comune rispetto alla sede di lavoro). Tale argomentazione era stata codificata proprio dalla riforma dello sport, recepita nel testo previgente dell’art. 29 co.2 ma non riconfermata dalla nuova formulazione introdotta dal DL Sport in vigore dal 1 giugno 2024, che sul punto ha determinato un vuoto normativo.
A parere di chi scrive, anche sotto questo ulteriore profilo si può attribuire alla Risoluzione 38E/14 un valore interpretativo più ampio – avulso dal contesto di riferimento non più applicabile agli enti sportivi – tale da considerare il criterio sotteso alla definizione della trasferta come principio generale applicabile in tutti i casi in cui il rimborso spese non afferisca ad un rapporto di lavoro, diversamente disciplinato dalle norme tributarie.
In tal senso deporrebbe la risposta a interpello n. 956/1472 del 20.12.2018, resa dalla Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali all’ATC Siena nord (Ambito territoriale di caccia): il caso sottoposto al parere dell’Agenzia riguardava le prestazioni di volontari della vigilanza venatoria, qualificata come attività riconducibile al lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 67 co.1 lett.l) ma sostanzialmente gratuita in quanto remunerata esclusivamente con il rimborso delle spese sostenute dagli addetti, che l’amministrazione finanziaria ha ritenuto esente, anche per il rimborso chilometrico, purché dettagliato, per l’utilizzo dell’auto propria per il raggiungimento del luogo dell’intervento. La motivazione adottata dall’amministrazione finanziaria – analogamente alla Risoluzione 38E/2014 – si fonda sulla natura della prestazione resa che, in quanto non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo, esercitato abitualmente, non deve applicare le diverse regole dettate per le distinte categorie reddituali, né per il regime delle spese rimborsabili, né – possiamo aggiungere – per l’individuazione della trasferta.
Quindi, pur in assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che la trasferta del volontario possa includere anche il tragitto dalla propria residenza al luogo di svolgimento dell’attività, sul presupposto che il trattamento tributario dei rimborsi spese varia in relazione alla natura del rapporto in base al quale sono svolte e che, nel caso del volontario, in presenza di una prestazione lavorativa gratuita che non genera reddito imponibile, non si applicano le regole delle diverse categorie reddituali stabilite per il lavoro dipendente e assimilato o autonomo abituale, rispettivamente dagli artt. 51,52 e 54 del TUIR; né per quanto occorra si applicano le regole dei redditi diversi, per i quali, in ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’assoggettamento a ritenuta in presenza di prestazioni autonome occasionali rimborsate con le sole spese documentate e quindi con reddito pari a zero (Risoluzione n. 49/13).
Pur tuttavia la soluzione non sembra pacifica perchè in passato l’amministrazione finanziaria si era espressa in maniera ondivaga in relazione al trattamento delle spese di trasferta afferenti incarichi di varia natura senza compenso. In relazione al rimborso spese ad associati nell’ambito degli enti del terzo settore si segnala una risposta della DRE Emilia Romagna al Forum Regionale del Terzo Settore, del 29 marzo 2012 che, precisate le condizioni per il rimborso spese e riconosciuta anche la possibilità di rimborsi chilometrici purchè dettagliati secondo quanto sopra esposto, afferma che “gli associati si considerano in trasferta quando prestano la loro attività al di fuori dall’ambito territoriale del Comune in cui ha sede l’ente non commerciale. Il percorso effettuato dagli associati dalla propria abitazione alla sede dell’ente (e viceversa) non è considerato trasferta.”
Tali indicazioni – rese a livello regionale sul presupposto che non sussiste una specifica disciplina dei rimborsi spese agli associati e prive di adeguata motivazione – non si ritengono condivisibili in quanto prescindono dalla natura della prestazione a cui afferisce il rimborso spese e applicano la disciplina della trasferta propria del reddito da lavoro dipendente e assimilato di cui all’art.51 TUIR, determinata dalla precisa scelta del legislatore di limitare il trattamento di favore alle trasferte fuori comune rispetto alla sede di lavoro in ragione della contestuale previsione della detrazione di imposta all’art. 13 TUIR (così nella Circolare 326/E/1997). E quindi a maggior ragione non estensibile a rapporti di volontariato che non generano reddito imponibile.
Alla luce dei recenti interventi normativi, che non dispongono una specifica regolazione dei rimborsi piè di lista per i volontari sportivi, sarebbe quindi auspicabile un chiarimento o un aggiornamento della prassi anche se le argomentazioni di fondo già seguite dall’amministrazione finanziaria consentirebbero di affermare, a nostro avviso, che i rimborsi spese in ambito dilettantistico a favore dei volontari, in quanto non configurabili come prestazioni di lavoro, possano continuare ad applicare i criteri in precedenza seguiti, sia per la determinazione dei rimborsi chilometrici non imponibili, sia per il riferimento della trasferta alla residenza o dimora abituale del percipiente.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link