Euribor nei mutui chirografari: il Tribunale di Catania conferma la validità del parametro ma dichiara nulli gli interessi moratori usurari – 2025

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Una recente pronuncia del Tribunale di Catania ha affrontato il delicato tema dei mutui chirografari a tasso variabile basati sul parametro Euribor, offrendo importanti chiarimenti sulla validità delle clausole contrattuali e sulla nullità degli interessi moratori quando questi superano la soglia di usura. La sentenza in esame, emessa nel 2025, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che mira a bilanciare gli interessi degli istituti di credito con la necessaria tutela dei mutuatari. Nel caso specifico, il Tribunale ha analizzato un contratto di finanziamento a medio termine denominato “Mutuo Impresa Chirografario Tasso Variabile” in cui erano stati applicati interessi moratori successivamente dichiarati nulli per superamento del tasso soglia. La decisione rappresenta un importante precedente in materia di determinabilità dei tassi variabili mediante il riferimento a parametri esterni come l’Euribor, confermando la validità di tale meccanismo purché vengano rispettati specifici requisiti di trasparenza e determinabilità.

Allo stesso tempo, il Tribunale ha ribadito la rigorosa applicazione della normativa antiusura, tracciando una linea di demarcazione tra interessi corrispettivi legittimi e interessi moratori usurari. La vicenda processuale ha portato alla revoca di un decreto ingiuntivo e alla rideterminazione del debito effettivamente dovuto, con un’importante riduzione dell’importo originariamente richiesto dalla banca creditrice.

AVV. COSIMO MONTINARO – e-mail segreteria@studiomontinaro.it ➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Catania, con cui veniva intimato a una società mutuataria e ai suoi fideiussori il pagamento di una somma considerevole a favore di un istituto finanziario, cessionario di crediti già nella titolarità di un istituto bancario. Il credito azionato derivava dall’inadempimento di un mutuo chirografario e delle relative garanzie fideiussorie. Il contratto di finanziamento in questione era stato originariamente concluso con un primario istituto bancario, successivamente incorporato in altra società.

I debitori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo sollevando diverse eccezioni, tra cui la decadenza dal diritto dell’istituto bancario di agire nei confronti dei fideiussori ai sensi dell’art. 1957 c.c., l’insufficienza della documentazione posta a base del decreto, la nullità dello schema contrattuale e, soprattutto, la violazione dei limiti imposti dalla legge antiusura (L. 108/1996). Gli opponenti chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, l’esibizione dei movimenti contabili relativi al finanziamento e una consulenza tecnica d’ufficio per verificare il rispetto del tasso soglia.

Il contenzioso si concentrava particolarmente sulla validità delle clausole relative al tasso d’interesse variabile basato sull’Euribor e sul superamento del tasso soglia per quanto riguarda gli interessi moratori. La banca opposta contestava tutte le eccezioni sollevate, sostenendo la validità ed efficacia del contratto di mutuo e delle condizioni economiche applicate, nonché il rispetto dei requisiti formali previsti dalla normativa.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale respingeva la maggior parte dei motivi di opposizione, ma accoglieva la censura relativa all’usurarietà degli interessi moratori, dichiarandone la nullità. Il procedimento proseguiva quindi con una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a determinare l’effettivo saldo del rapporto, epurato dagli interessi moratori dichiarati nulli.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La questione centrale affrontata dal Tribunale di Catania si inserisce nel quadro normativo definito dall’art. 1815 del codice civile e dalla legge antiusura (L. 108/1996). L’art. 1815 c.c., nella sua formulazione attuale, prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Questo principio è stato oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali, soprattutto in relazione alla distinzione tra interessi corrispettivi e moratori.

Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa antiusura, ma la nullità conseguente al superamento del tasso soglia colpisce solo la clausola relativa agli interessi moratori, lasciando impregiudicata la validità del contratto e degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.

Per quanto riguarda la determinazione del tasso d’interesse mediante riferimento a parametri esterni come l’Euribor, la sentenza richiama un principio giurisprudenziale costante secondo cui l’obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall’art. 1284 c.c. per la pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, non comporta necessariamente l’indicazione in cifre del tasso, essendo sufficiente che il documento contrattuale contenga criteri certi ed oggettivi che consentano la concreta quantificazione del tasso. Questo principio è stato affermato dalla Cassazione in numerose pronunce, tra cui le sentenze n. 8335 del 12.11.1987 e n. 6113 del 25.06.1994.

Il Tribunale ha inoltre fatto riferimento all’art. 1346 c.c., secondo cui l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, ritenendo che tale requisito sia soddisfatto quando la determinazione del tasso avviene mediante il richiamo ad elementi estranei al documento contrattuale ma obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del saggio convenzionale di interesse senza lasciarlo all’arbitrio del creditore.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Catania, dopo aver respinto la maggior parte dei motivi di opposizione con sentenza non definitiva, ha concentrato l’analisi sulla questione dell’usurarietà degli interessi moratori. Dichiarata la nullità della clausola relativa a tali interessi, il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per determinare l’effettivo saldo del rapporto.

Il consulente ha operato una ricostruzione del piano di ammortamento, tenendo conto delle condizioni economiche del contratto e dei pagamenti effettuati dalla società mutuataria, senza applicare alcun interesse di mora. Questa operazione ha consentito di determinare il debito effettivo alla data di revoca del prestito (09.02.2012) e di quantificare per differenza il maggior debito ingiunto, attribuibile agli interessi di mora applicati dalla banca e dichiarati nulli.

Un aspetto particolarmente rilevante della decisione riguarda la validità della determinazione del tasso mediante riferimento all’indice Euribor. Il Tribunale ha rilevato che, sebbene la clausola contrattuale non fosse sufficientemente specifica in alcuni punti, i documenti di sintesi allegati al contratto consentivano di individuare i dati mancanti, rendendo il tasso determinabile secondo criteri certi ed oggettivi.



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