Quando è possibile chiedere la sostituzione di un prodotto difettoso e da quando parte la garanzia su quest’ultimo?
Nell’attuale panorama delle vendite al consumo, dove l’acquisto di un prodotto rappresenta spesso un investimento considerevole, la questione della garanzia riveste un’importanza fondamentale. Immagina di aver acquistato un dispositivo di ultima generazione, firmando magari una finanziaria, per poi scoprire, con non poco disappunto, che i problemi tecnici persistono nonostante i ripetuti tentativi di riparazione. In una situazione del genere, la sostituzione del prodotto difettoso in garanzia con uno nuovo si configura come un tuo diritto inviolabile. Ma cosa accade in questi casi se il venditore si rifiuta di cambiare la merce o se invece dovesse sostenere che la colpa per il cattivo funzionamento è tua? Ed ancora: se anche il prodotto ottenuto in sostituzione dovesse essere rotto, ti spetta la garanzia su quest’ultimo e da quando decorre?
Esaminiamo insieme questo argomento, analizzando cosa dice, a riguardo, il Codice del Consumo.
Come dimostrare che il difetto non dipende dall’uso del consumatore?
Entro il primo anno dalla vendita non spetta al consumatore dimostrare che il difetto di funzionamento era preesistente alla vendita stessa. È piuttosto onere del venditore fornire la prova di un uso non conforme del bene. Dopo il primo anno, e per tutta la durata di quello successivo (quindi fino alla scadenza del secondo anno di garanzia), l’onere della prova si ribalta: spetta quindi al consumatore dimostrare che il difetto sussisteva già prima dell’acquisto del prodotto.
Quando spetta la sostituzione di un prodotto difettoso?
Per richiedere la sostituzione di un prodotto difettoso in garanzia, è necessario fare riferimento alle disposizioni del Codice del Consumo, in particolare agli articoli 130, 135-bis e 135-ter.
In particolare, il bene deve presentare un difetto di conformità rispetto al contratto di vendita. Il difetto deve esistere al momento della consegna del bene e manifestarsi entro due anni da tale data.
Il consumatore non è più tenuto a denunciare il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta com’era un tempo: l’importante è che faccia valere la garanzia entro due anni.
Non appena accortosi del difetto di funzionamento, il consumatore può solo scegliere tra la riparazione o la sostituzione del bene. Il venditore può rifiutare la sostituzione se il difetto è minimo e la riparazione non compromette il valore del bene.
Se questi rimedi sono impossibili o eccessivamente onerosi per il venditore, il consumatore può scegliere tra la risoluzione del contratto (ossia la restituzione del prezzo di acquisto) o la riduzione del prezzo proporzionale al residuo valore del prodotto.
Entro quanto tempo deve essere fatta la sostituzione?
Come visto, se la riparazione è impossibile o eccessivamente onerosa, il consumatore può richiedere la sostituzione del prodotto difettoso. Quest’ultima deve essere effettuata entro un congruo termine e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Il prodotto dato in sostituzione deve essere dello stesso tipo. Se questo è uscito fuori commercio o non ve ne è disponibilità, il veditore è tenuto a garantire un prodotto di qualità superiore.
Il consumatore che riscontra un difetto di conformità nel bene acquistato deve quindi richiedere la sostituzione del bene, specificando che il difetto rende impossibile o eccessivamente onerosa la riparazione.
Se il venditore non provvede alla sostituzione entro un termine ragionevole o se la sostituzione non è possibile, il consumatore può richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Spetta la garanzia sul un prodotto sostituito?
Immaginiamo ora che il prodotto fornito dal venditore in sostituzione di quello rotto sia anch’esso difettoso. Si pone dunque la seguente domanda: spetta la garanzia anche su quest’ultimo?
Non esiste una normativa che fornisca indicazioni precise sulla garanzia dei prodotti sostituiti. Tuttavia, la dottrina giuridica è sostanzialmente concorde nel ritenere che un prodotto sostitutivo goda di una garanzia autonoma, distinta da quella del prodotto originale. Tale garanzia:
- è di 2 anni;
- e decorre dalla data di consegna del nuovo prodotto.
Per determinare la data di inizio della nuova garanzia, è necessario fare riferimento alla documentazione rilasciata al momento della sostituzione, come la fattura, lo scontrino o la bolla di accompagnamento.
Perché il prodotto sostitutivo ha una garanzia autonoma?
La garanzia è intrinsecamente legata al prodotto, non al contratto di acquisto. Di conseguenza, la sostituzione del prodotto difettoso con uno nuovo comporta l’avvio di un nuovo periodo di garanzia. Inoltre, negare la garanzia sul prodotto sostitutivo priverebbe il consumatore di una tutela efficace, paragonabile alla risoluzione del contratto, ultimo rimedio previsto dal Codice del consumo in caso di difetti di conformità irrisolvibili.
Esempi pratici
Caso 1: Laura acquista un computer nel 2022, coperto da una garanzia di 2 anni. Nel 2023, il computer presenta un difetto e viene sostituito con un modello nuovo. La garanzia sul computer sostitutivo decorrerà dal 2023 e avrà una durata di 2 anni.
Caso 2: Marco acquista una fotocamera nel 2021, con una garanzia di 2 anni. Nel 2023, la fotocamera subisce un guasto irreparabile e viene sostituita. La garanzia sulla nuova fotocamera inizierà nel 2023 e durerà 2 anni.
Cosa fare in caso di contestazioni?
Qualora il venditore o il produttore dovesse negare la garanzia sul prodotto sostitutivo, il consumatore può far valere i propri diritti inviando una lettera di reclamo, facendo riferimento alle normative e alla dottrina a sostegno della propria posizione. In caso di persistenza del rifiuto, è possibile rivolgersi a un’associazione di consumatori o intraprendere un’azione legale tramite un avvocato. Per beni di valore fino a 1.100 euro è possibile rivolgersi al giudice di pace senza l’assistenza di un avvocato.
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