Quali difetti non sono coperti dalla garanzia perché causati dal consumatore? A chi spetta l’onere della prova?
Non è raro che, di fronte a un prodotto difettoso, si incontri la resistenza del venditore nel riconoscere la garanzia. Quest’ultimo spesso adduce le scuse più svariate per evitare di riparare l’articolo o di restituire il denaro pagato: sostiene che la colpa sia dell’acquirente, che il prodotto sia stato venduto in condizioni perfette, che non ci siano mai state lamentele in precedenza, che bisogna rivolgersi direttamente al produttore, o insinua che il danno possa essere stato causato dall’acquirente stesso. In questi casi, come si può difendere il consumatore? Questa guida risponderà a una domanda molto comune: quando la garanzia non vale? Illustreremo così come far valere i diritti del consumatore.
In linea generale possiamo già anticipare che la garanzia legale di due anni – prevista dal Codice del Consumo – non si applica quando il difetto del bene è causato da un uso improprio da parte del consumatore. Inoltre, la garanzia non copre i difetti derivanti da modifiche al prodotto non autorizzate dal produttore.
Ma procediamo con ordine ed analizziamo ogni singola ipotesi.
Quando non copre la garanzia
La garanzia non copre nei seguenti casi:
- uso improprio o negligente del bene: se il consumatore utilizza il bene in modo non conforme alle istruzioni o alle specifiche del produttore, causando un danno, la garanzia non è applicabile;
- modifiche o riparazioni non autorizzate: se il consumatore, o terzi non autorizzati, effettuano modifiche o riparazioni sul bene, eventuali difetti derivanti da tali interventi non sono coperti dalla garanzia. Sul punto, però, la giurisprudenza ha ritenuto leciti gli interventi volti a “sbloccare” le consolle dalle restrizioni che impediscono ad esse di funzionare con prodotti realizzati da soggetti diversi dalla casa madre; un’operazione di questo tipo non fa, quindi, perdere la garanzia;
- danni accidentali o causati da eventi esterni: si tratta dei danni causati da incidenti (ad esempio la caduta di uno smartphone nell’acqua calda), eventi naturali (ad esempio un terremoto, un’alluvione o una frana) o altre cause esterne non imputabili al produttore o al venditore: questi eventi escludono l’applicazione della garanzia;
- usura normale: la garanzia non copre i difetti dovuti alla normale usura del bene.
È importante sottolineare che il venditore risponde dei difetti dell’oggetto per quanto imputabili alla fabbrica, ossia al produttore. Difatti il contratto con l’acquirente è stato stipulato dal dettagliante e non dal produttore. Né il venditore può imporre al consumatore di spedire, a proprio carico, il prodotto al centro assistenza: deve, invece, occuparsene lui, ove ciò risulti necessario.
Inoltre l’articolo 118 del Codice del Consumo elenca una serie di altre ipotesi in cui la garanzia del venditore non opera. Tra queste vi sono i seguenti casi:
- prodotto non immesso in circolazione dal produttore: la responsabilità decade se il produttore non ha effettivamente avviato la distribuzione del prodotto sul mercato. Ad esempio: un’azienda produce un prototipo di un nuovo elettrodomestico, ma decide di non commercializzarlo a causa di problemi di produzione. Se il prototipo viene venduto illegalmente e causa danni, il produttore non è responsabile;
- difetto inesistente al momento dell’immissione in circolazione: se il difetto sorge dopo che il prodotto è stato distribuito, a causa di fattori esterni (uso improprio, eventi atmosferici, rottura da parte del corriere, ecc.), la responsabilità è esclusa. Esempio: un telefono cellulare funziona correttamente per un anno, poi smette di funzionare a causa di uno sbalzo della corrente mentre è in carica. In questo caso, il difetto è sopravvenuto e non esisteva al momento della vendita;
- prodotto non fabbricato per la vendita professionale: l’esclusione dalla garanzia si applica se il prodotto è stato realizzato per uso personale del produttore o al di fuori della sua attività professionale. Ad esempio: un hobbista costruisce un robot nel suo garage e lo vende a un amico. Se il robot causa danni, l’hobbista non è responsabile come lo sarebbe un produttore professionale;
- stato delle conoscenze scientifiche e tecniche: se le conoscenze scientifiche e tecnologiche esistenti al momento della distribuzione del prodotto non permettevano di rilevare il difetto, la responsabilità è esclusa. Ad esempio: un farmaco viene autorizzato dalle Autorità competenti e immesso sul mercato senza effetti collaterali noti. Anni dopo, nuove ricerche rivelano effetti dannosi. In questo caso, il produttore potrebbe non essere responsabile se le conoscenze precedenti non permettevano di prevedere il rischio.
A chi spetta l’onere della prova
Secondo l’art. 120 del Codice del Consumo, il danneggiato (consumatore) deve fornire la prova del difetto, del danno e della connessione causale tra difetto e danno. Questo significa che l’acquirente deve dimostrare che il difetto esiste e che è presente al momento della consegna del bene.
Tuttavia, l’art. 132 del Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore: i difetti che si manifestano entro un anno dalla consegna si presumono esistenti già a tale data, salvo prova contraria. In questo caso, spetta al venditore dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna o che è stato causato dal consumatore.
Marco compra un frigo. Dopo 10 mesi il frigo si rompe. Il venditore che voglia negare la garanzia, sostenendo che il difetto dipende da un uso improprio del prodotto deve fornire la prova. Non spetta, quindi, a Marco dimostrare che il problema sussisteva già dalla vendita.
Dopo il primo anno, invece, l’onere della prova passa a carico del consumatore, che diventa tenuto a dimostrare che il difetto era presente al momento della vendita e della consegna.
Nell’esempio precedente, se passano 13 mesi dall’acquisto, spetta a Marco dimostrare che il difetto del frigorifero era presente già al momento dell’acquisto.
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