Le procedure assunzionali nel 2025 – Associazione Segretari Comunali e Provinciali

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di Arturo Bianco

Facoltatività della mobilità volontaria a partire dallo scorso 25 febbraio; introduzione del vincolo per cui essa è necessaria per una quota di assunzioni, con la irrogazione di una sanzione per le amministrazioni inadempienti; allungamento per i soli enti locali a 3 anni del periodo di validità delle graduatorie concorsuali; superamento del tetto degli idonei nei concorsi pubblici; precisazioni sulle stabilizzazioni: sono queste le principali novità sulle procedure assunzionali di cui gli enti locali e le altre PA devono tenere conto nello svolgimento delle proprie attività. Rimane fermo il vincolo per cui esse operano all’interno delle capacità assunzionali che, per i comuni, per le province, per le città metropolitane e per le regioni a statuto ordinario continuano ad essere disciplinate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

LE DISPOSIZIONI SULLA MOBILITA’ VOLONTARIA

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Per l’anno 2025, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 15/2025 di conversione del d.l. n. 202/2024, cd milleproroghe, l’attivazione della mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 continua ad essere facoltativa. Il mancato ricorso a questa procedura non richiede alcuna specifica motivazione. 

Sulla base delle previsioni dettate dal decreto legge sul reclutamento e la funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni occorre a partire dal 2025 riservare almeno il 15% delle capacità assunzionali alla mobilità volontaria. Il mancato rispetto di questo vincolo è sanzionato con il taglio nell’anno successivo del 15% delle capacità assunzionali.

Spetta ovviamente alle singole amministrazioni decidere quali sono i posti sui cui attivare le assunzioni tramite la mobilità volontaria.

La disposizione supera il carattere vincolante del ricorso alla mobilità volontaria prima di dare corso a procedure assunzionali dall’esterno.

LA VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE

Sulla base delle previsioni dettate dal decreto legge sul reclutamento e la funzionalità delle PA, negli enti locali le graduatorie tornano ad avere una validità triennale e non biennale.

La norma non si applica alle regioni, ma solamente agli enti locali. Essa non è dettata come disposizione di interpretazione autentica, quindi produce i suoi effetti solamente per le graduatorie che a partire dalla data di entrata in vigore del citato d.l. sono ancora valide.

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Si dispone il superamento del tetto per cui il numero massimo degli idonei nei concorsi pubblici è fissato nel 20% dei posti messi a concorso, tetto che ricordiamo non si applica alle procedure indette dagli enti locali fino a 20 posti.

Le amministrazioni possono dare corso ancora per tutto il 2025 alla stabilizzazione diretta degli assistenti sociali in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, norma che per tutti gli altri profili è invece scaduta lo scorso 31 dicembre.

Le stabilizzazioni, intese come concorsi anche per i dirigenti con riserva per gli interni, di cui al d.l. n. 75/2023 possono avere come destinatari solamente coloro che erano in servizio nello stesso ente a tempo indeterminato.

I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI

Occorre ricordare che le assunzioni possono essere effettuate a condizione che siano rispettati tutti i seguenti vincoli:

  1. rispetto nell’anno precedente del tetto di spesa del personale (cioè quella del 2011/2013 per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità e del 2008 per gli enti che erano esclusi); 
  2. attestazione che non vi sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, dichiarazione che va inserita nel programma del fabbisogno del personale;
  3. adozione del piano delle azioni positive o delle pari opportunità (documento inglobato nel PIAO); 
  4. attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ed attestazione che non vi sono richieste in tale direzione che non hanno avuto risposta;
  5. attestazione del rispetto dei termini per l’adozione dei documenti contabili (cioè lo scorso 28 febbraio per il bilancio preventivo, il 30 aprile per il conto consuntivo ed il 30 settembre per il conto consolidato) e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni, cioè i 30 giorni successivi alla approvazione di tali documenti. In caso di mancato rispetto di tali vincoli possono essere effettuate solamente assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del PNRR, per i vigili, per la protezione civile, per i servizi sociali e per l’istruzione ed a tempo indeterminato per quelle etero finanziate per le politiche di coesione;
  6. adozione del PIAO, il cui termine scade alla fine del mese di marzo, decorsi cioè 30 giorni dalla data entro cui vanno approvati i bilanci preventivi;
  7. adozione della programmazione del fabbisogno, che ricordiamo essere inclusa nel PIAO, ed invio alla FFPP tramite Sico, adempimento che non è sostituito dalla trasmissione alla Funzione Pubblica del PIAO per la sua pubblicazione sullo specifico portale.

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