La combinazione tra la riammissione alla rottamazione-quater e la quinquies. I vantaggi per il contribuente (quesito)

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In Redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito sulla chances di riammissione alla rottamazione-quater prevista nel DL 202/2024, convertito in legge (L.n°15/2025).

Buongiorno, sto valutando la possibilità di presentare domanda di riammissione alla rottamazione-quater appena l’ADER aprirà il canale telematico per l’invio. Avevo aderito alla pace fiscale nel 2023 per un debito di circa 8.000 euro ma poi sono riuscito a pagare solo la prima rata. Da qui la decadenza della sanatoria. Per evitare di subire fermi amministrativi, ipoteche e quant’altro dunque potrei ripresentare istanza di rottamazione-quater. Detto ciò, laddove dovessi presentare la domanda entro il prossimo 30 aprile senza poi riuscire a pagare tutte le rate, mi sarà concesso di accedere alla prossima rottamazione-quinquies per il debito residuo? Grazie.

La riapertura della rottamazione-quater

La riapertura della rottamazione-quater è stata prevista all’art.3-bis del DL Milleproroghe “Riammissione alla definizione agevolata”:

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Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n.

197 del 2022 (..).

Dalla lettura della norma viene fuori che:

  • la riapertura opera solo per coloro i quali sono decaduti alla data del 31 dicembre 2024;
  • nella domanda di riammissione non possono essere inseriti debiti/cartelle che non erano presenti nell’istanza di rottamazione inoltrata nel 2023;
  • chi è in regola con i pagamenti e dunque non è interessato dalla chance di riammissione deve continuare a pagare il piano di dilazione ai tempi concesso (prossima rata entro il 5 marzo).

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali: non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024; per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Riapertura rottamazione. Si paga anche a rate

Il pagamento del debito oggetto di riammissione potrà avvenire:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025
  • oppure tramite un piano rateale fino a un massimo di dieci rate, da pagare tra il 2025 e il 2027.

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia comunicherà ai richiedenti l’importo complessivo dovuto, comprensivo di eventuali interessi al tasso del 2% annuo dovuti a partire dal 1° novembre 2023.

Come ribadito dall’ADER: il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario. Con riferimento alla solo quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Infatti, una volte decaduta la rottamazione-quater il debito residuo viene incrementato di sanzioni e interessi che erano stati cancellati per via dell’adesione alla pace fiscale.

Dunque eventuali versamenti a deconto coprono parte del capitale, interessi e sanzioni. Non sono imputati al solo capitale.

A ogni modo, noi di Investire Oggi abbiamo preparato tre FAQ su come gestire al meglio la riapertura della rottamazione-quater.

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La combinazione tra la riapertura della rottamazione-quater e la quinquies. I vantaggi per il contribuente

In merito al quesito c’è da dire che in vista della prossima rottamazione-quinquies già con l’OK di Giorgetti, ci si chiede se un’eventuale adesione alla rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile precluda la chance di una nuova pace fiscale per gli stessi debiti per i quali si è riammessi.

Ebbene le ultime rottamazioni comprese la ter e la quater non hanno previsto alcuna preclusione rispetto ai debiti per i quali era già stata presentata istanza di definizione agevolata.

Dunque, noi di Investire Oggi, riteniamo che nel caso del lettore, laddove dovesse presentare istanza di riammissione alla rottamazione quater e poi successivamente decadere, non sarà preclusa l’eventuale adesione alla rottamazione-quinquies per il debito residuo.

Naturalemente una volta approvata la “quinquies”, sarà necessario prendere contezza del contenuto della norma e di eventuali chiarimenti ufficiali.

Riassumendo.

  • Riammissione alla rottamazione-quater: Possibile per chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024, con domanda entro il 30 aprile 2025.
  • Debiti ammessi: Solo quelli già inclusi nella rottamazione-quater 2023, senza aggiungere nuove cartelle.
  • Pagamenti: In unica soluzione entro 31 luglio 2025 o in 10 rate fino al 2027, con interessi del 2% annuo.
  • Effetti della decadenza: Ripristino di sanzioni e interessi, ma eventuali pagamenti riducono il debito residuo.
  • Rottamazione-quinquies: L’adesione alla quater non esclude l’accesso alla quinquies, da verificare una volta approvata.



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