Decontribuzione sud PMI alle agenzie di somministrazione in base al luogo di prestazione

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Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 


La decontribuzione per le imprese del sud ex art. 1 commi 406 ss. della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) rappresenta una disciplina nuova ed autonoma rispetto alla decontribuzione sud ex art. 1 commi 161 ss. della L. 178/2020, applicabile fino al 31 dicembre 2024.

Numerosi sono infatti gli aspetti che differenziano le due agevolazioni, come ad esempio:
– l’ambito applicativo, con la nuova decontribuzione che distingue microimprese e piccole e medie imprese ai sensi dell’Allegato I al Regolamento (Ue) 2014/651 (ovverosia che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro) dai soggetti che non rientrano in tale definizione;
– i rapporti di lavoro, con la nuova decontribuzione che si applica ai soli rapporti a tempo indeterminato già instaurati nell’anno precedente a quello di applicazione;
la misura, con la nuova agevolazione che prevede un tetto massimo mensile.

In merito è opportuno ricordare che l’agevolazione prevista dall’art. 1 commi 406-412 della L. 207/2024, prevista per le micro imprese e piccole e medie imprese è già attiva e fruibile, mentre la decontribuzione per i datori di lavoro non rientranti nella definizione di micro impresa, piccola e media impresa è subordinata all’autorizzazione comunitaria (circ. INPS n. 32/2025).

Contabilità

Buste paga

 

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL e di specifiche contribuzioni, nonché dei contratti di lavoro domestico e apprendistato), in misura pari al:
25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L’esonero contributivo riguarda i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In merito, è stato chiarito che la nuova decontribuzione ex L. 207/2024 si applica anche alle imprese del settore finanziario ed assicurativo, in quanto non sono previste esclusioni dei suddetti settori dal Regolamento de minimis a cui è subordinata la fruizione della misura (cfr. documento CNO Consulenti del Lavoro 13 febbraio 2025).

Ai fini dell’accesso è necessario che la sede di lavoro – ovverosia l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori – sia collocata in una delle suddette Regioni (circ. INPS 32/2025).
Se diverse sono le differenze tra la nuova e la vecchia disciplina, sussistono anche dei punti in comune, come la gestione da parte dei datori di lavoro aventi sede legale in Regione diversa da quelle ammesse ovvero l’applicazione alle agenzie di somministrazione.

Come infatti riportato dall’INPS nella circolare n. 32/2025, può accedere alla nuova decontribuzione anche un datore di lavoro:
– titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in Regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma;
– che abbia una o più unità operative ubicate nelle citate Regioni del Mezzogiorno, nella quale si svolge la prestazione lavorativa (restano ferme le altre condizioni, tra cui quella che prevede che il rapporto sia a tempo indeterminato).

Ai fini dell’accesso il datore doveva richiedere e ottenere dall’INPS il codice autorizzazione “0L” (“Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”).
Con riferimento alle agenzie di somministrazione, l’Istituto di previdenza ha precisato che i fini del diritto all’agevolazione rileva il luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, se il luogo di svolgimento della prestazione è nelle Regioni:
– svantaggiate, la decontribuzione viene riconosciuta a prescindere da dove effettivamente ha sede legale od operativa l’agenzia di somministrazione che ha assunto il lavoratore (fermo restando la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione, stipulato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura);
– non svantaggiate, la decontribuzione non è riconosciuta, anche se l’agenzia ha sede legale oppure operativa in Regioni svantaggiate.



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