Correttivo al Codice Appalti, Salvini difende la norma sui lavori subappaltati ai fini SOA

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Chiarire gli effetti applicativi della disposizione in materia di lavori subappaltati ai fini Soa del decreto legislativo n. 209 del 2024 – entrato in vigore il 31 dicembre 2024 – correttivo del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Lo ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, una interrogazione della deputata Erica Mazzetti (FI-PPE). “In seguito alla legge delega approvata nel 2022, lo scorso 31 dicembre sono stati approvati i correttivi, con luci ed alcune ombre, come sollevato dalle categorie economiche del settore, in particolare in merito all’utilizzo dei lavori in subappalto ai fini Soa. Conseguentemente, i lavori dati in subappalto dall’impresa appaltatrice nelle categorie scorporabili rimangono utilizzabili solo per la qualificazione delle imprese subappaltatrici che possono autonomamente richiedere i relativi certificati alla stazione appaltante. Tale decurtazione non appare in linea con le prescrizioni dell’Unione europea e della circolazione nel libero mercato, oltre a profili di incostituzionalità per disparità di trattamento e mancanza di valorizzazione delle responsabilità”, ha spiegato Mazzetti al question time del 26 febbraio alla Camera, chiedendo a Salvini “se intende rivedere, ovvero sospendere la previsione sopra citata, in quanto ostativa per le piccole e medie imprese italiane”.

La risposta di Salvini

A parte il fatto che, se fosse incostituzionale, non saremmo qui a parlarne oggi, però, fatta questa dovuta premessa, il quesito riguarda una delle innovazioni introdotte dal correttivo al codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, che, lo ricordo a beneficio di tutti, è stato adottato per fornire risposte ad alcuni precisi obiettivi: promuovere appalti di qualità, favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, agevolare l’efficiente realizzazione delle opere e, aggiungo, superare il caos creato dal precedente codice degli appalti versione Renzi”, ha esordito Salvini nella sua risposta.

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In tale contesto si inserisce la previsione richiamata nell’interrogazione, che riguarda la possibilità per l’appaltatore di spendere l’esperienza e la competenza maturata nei lavori eseguiti in subappalto ai fini dell’attestazione Soa e, quindi, della qualificazione per le successive gare.

Ricordo che, prima dell’adozione del correttivo, l’appaltatore poteva utilizzare per l’ottenimento della propria qualificazione non solo i lavori effettuati direttamente ma anche quelli realizzati dai propri subappaltatori. Tale formulazione comportava la doppia spendita dei requisiti di qualificazione a favore sia dell’appaltatore che del subappaltatore con benefici, non imputabili a finalità premiali, che apparivano non commisurati né proporzionati rispetto all’attività effettivamente svolta. Veniva infatti riconosciuta alle imprese affidatarie la qualificazione in una determinata categoria senza aver maturato in proprio i requisiti necessari; il che – sì – rischiava di alterare la qualità degli affidamenti.

Tale situazione è stata, infatti, oggetto di formali rilievi rivolti al MIT e alla Presidenza del Consiglio da parte, ad esempio, di Anac. In riscontro anche alle segnalazioni di operatori del settore, l’Autorità ha evidenziato il rischio che la doppia spendita dei requisiti di qualificazione finisse per viziare il rapporto tra imprese generaliste e imprese specialistiche, limitando, in un’ottica anticoncorrenziale, il ricorso al subappalto e, quindi, la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese che al Governo e alla Lega stanno particolarmente a cuore.

È per ovviare a tali criticità che, con il correttivo, si è specificato che il valore, la categoria di quanto eseguito in subappalto può essere utilizzato per la sola qualificazione dei subappaltatori e non anche dell’impresa appaltatrice; pare quasi banale. Gli appaltatori potranno continuare a utilizzare i lavori eseguiti in subappalto nelle categorie scorporabili solo per dimostrare la cifra d’affari complessiva. Ribadisco quindi che, a differenza di quanto paventato, si tratta di una modifica volta a valorizzare il ruolo svolto dai subappaltatori in un’ottica a favore della concorrenza e del riconoscimento delle professionalità. Resta peraltro implicito che, come tutte le norme sui contratti pubblici, anche questa dovrà essere testata alla luce delle dinamiche del mercato e valutata per la capacità di migliorare la qualità delle opere pubbliche.

A meno di due mesi dall’entrata in vigore della disposizione non siamo ancora, ovviamente, nelle condizioni di misurarne l’efficacia, ma le assicuro il massimo impegno del Ministero a monitorarne la fase attuativa. Lo ripeto anche in questa circostanza e concludo: nessuna norma del codice o del correttivo è intangibile, ma serve confrontarsi in modo pragmatico sui numeri e sui dati per capire davvero cosa funziona o cosa, invece, va cambiato”.



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