Agevolazioni per nuove assunzioni nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno: disciplina normativa e applicativa.
Il sistema di incentivi per le assunzioni nella Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno rappresenta uno strumento cardine delle politiche di coesione territoriale italiane, finalizzato a contrastare il divario occupazionale tra le regioni meridionali e il resto del Paese. Introdotto con il Decreto Coesione (D.L. 60/2024) e perfezionato dalla Legge 94/2024, il regime agevolativo combina esenzioni contributive e criteri selettivi per massimizzare l’impatto occupazionale nelle aree svantaggiate.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 24 del Decreto Coesione istituisce l’esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, operanti nelle otto regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Il beneficio si innesta sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea, con una dotazione finanziaria iniziale di 591,4 milioni di euro incrementata a 764,6 milioni dalla Legge di Bilancio 20257. L’integrazione con la riforma fiscale Il bonus ZES è compatibile con la maxi-deduzione del 120-130% dei costi del lavoro introdotta dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023, prorogata fino al 202736. Tale sinergia permette alle imprese di cumulare lo sgravio contributivo con vantaggi fiscali, purché rispettino i requisiti di incremento occupazionale netto e regolarità contributiva.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i datori di lavoro privati (escluse PA e lavoro domestico) con sede o unità produttiva nella ZES, che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. È previsto un vincolo temporale stringente: le assunzioni devono avvenire tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, con divieto di licenziamenti individuali o collettivi nei 6 mesi precedenti e successivi.
Caratteristiche dei lavoratori beneficiari
I lavoratori assumibili devono: Aver compiuto 35 anni alla data di assunzione Essere iscritti alle liste di mobilità o disoccupati da almeno 24 mesi Svolgere effettivamente la prestazione lavorativa presso una sede ZES. Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori in apprendistato, mentre è ammessa la riassunzione di ex dipendenti licenziati senza giustificato motivo oggettivo.
Meccanismo agevolativo e limiti quantitativi
Il beneficio consiste nell’esenzione dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico datoriale (esclusi INAIL e premi assicurativi) per 24 mesi continuativi, entro il limite massimo di 650 euro mensili per lavoratore. L’importo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi, con esclusione degli elementi accessori non soggetti a contribuzione.
La ripartizione territoriale delle risorse
L’INPS gestisce un sistema di quote regionali per garantire l’equa distribuzione dei fondi, monitorando trimestralmente l’andamento delle domande. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria per una specifica area, l’Istituto sospende l’accoglimento di nuove richieste, previa comunicazione al Ministero del Lavoro.
Procedura amministrativa e adempimenti
L’accesso al beneficio richiede la trasmissione di una comunicazione unica attraverso il portale istituzionale INPS, contenente: Dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato Attestazione di disoccupazione del lavoratore rilasciata dal Centro per l’Impiego. La procedura è subordinata al possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.
Gli obblighi conservativi e ispettivi
I datori di lavoro devono conservare per 5 anni la documentazione comprovante i requisiti di accesso, inclusi i registri presenze e le comunicazioni sindacali in caso di licenziamenti. L’INPS effettua controlli campionari incrociando i dati con l’Anagrafe Nazionale Attivi, con facoltà di revoca retroattiva del beneficio in caso di irregolarità.
Interazioni con altri istituti agevolativi
Le piccole imprese devono optare tra il bonus ZES e la decontribuzione ordinaria del 40% per le assunzioni nel Mezzogiorno, prevista dalla Legge di Bilancio 2025. La scelta dipende da fattori quali l’età del lavoratore, la durata della disoccupazione e l’entità del risparmio contributivo stimato.
Criticità applicative e orientamenti interpretativi
Un nodo interpretativo riguarda la nozione di “disoccupato da 24 mesi”, definita come periodo continuativo senza rapporti di lavoro subordinato o autonomo superiori a 20 ore settimanali. Sono computati i periodi di Cassa Integrazione ordinaria, mentre restano esclusi i contratti intermittenti e le collaborazioni coordinate.
La verifica della sede lavorativa effettiva
Per prevenire abusi, il decreto attuativo del 7 gennaio 2025 richiede che almeno l’80% dell’orario sia svolto presso la sede ZES, con verifiche a campione tramite geolocalizzazione dei dispositivi aziendali. Le trasferte occasionali non inficiano il requisito, purché non superiori a 30 giorni continui.
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