La polizia forestale può perquisire e arrestare?

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I carabinieri del comando forestale possono effettuare ispezioni, perquisizioni, sequestri e arresti in flagranza?

Un lettore ha posto il seguente quesito: «La forestale può entrare dentro un terreno agricolo recintato e chiuso senza autorizzazione? Può nel caso ripetere più volte il controllo senza arrivare a un risultato?». La domanda offre lo spunto per rispondere al seguente interrogativo: la polizia forestale può perquisire e arrestare?

In buona sostanza, si tratta di capire se questo specifico corpo militare può svolgere attività investigative avvalendosi dei poteri tipici della polizia giudiziaria, compiendo quindi ispezioni, perquisizioni, sequestri e arresti previsti dal codice di procedura penale. Approfondiamo l’argomento.

Polizia forestale: cos’è e cosa fa?

La forestale è un corpo di polizia che – a partire dal 2016 – fa parte dell’Arma dei Carabinieri, assumendo la denominazione di Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari. Per tale motivo, oggi gli appartenenti a tale comando vengono anche chiamati “carabinieri forestali”.

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Alla forestale sono attribuiti compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare

È la legge ad attribuire alla forestale, tra le altre cose, il compito di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale (art. 7, d.lgs. 9 agosto 2016, n. 177).

La forestale può effettuare perquisizioni?

Il Comando carabinieri per la tutela forestale, rappresentando un corpo militare a cui sono attribuite funzioni di polizia ambientale, può eseguire ispezioni e perquisizioni esattamente come ogni altra autorità di pubblica sicurezza.

Per procedere a tali misure, però, occorre che ricorrano le condizioni stabilite dalla legge.

Con specifico riferimento alle perquisizioni, ad esse la forestale può procedere solamente quando vi è fondato motivo di credere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo oppure siano occultate sulla persona dell’indagato (art. 247 cod. proc. pen.).

La forestale procede a perquisizione su mandato (decreto) dell’autorità giudiziaria oppure di propria iniziativa, in questo caso però solo nel caso di flagranza di reato, di evasione o di fermo di una persona indiziata di delitto, sempreché abbia fondato motivo di ritenere che si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse (art. 352 cod. proc. pen.).

In buona sostanza, come ogni altro organo di polizia giudiziaria, la forestale procede con le perquisizioni solo su mandato del pubblico ministero oppure di propria iniziativa quando sussistono ragioni d’urgenza che non rendono possibile attendere il decreto dell’autorità giudiziaria.

Se l’esito della perquisizione è positivo, la forestale procede al sequestro del corpo del reato o della cosa pertinente al reato rinvenuti.

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È appena il caso di specificare che la persona sottoposta a perquisizione personale non ha diritto all’avvocato ma, durante l’esecuzione del controllo, può farsi assistere da persona di fiducia immediatamente reperibile.

La forestale può eseguire un arresto?

I carabinieri della forestale possono senza dubbio procedere all’arresto di una persona colta in flagranza di reato: come ricordato, gli appartenenti a questo comando speciale sono agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, come tali, godono delle prerogative tipiche delle forze dell’ordine.

La forestale può dunque eseguire un arresto, ma solo nei limiti imposti dalla legge.

Oltre alla flagranza di reato, occorre che il responsabile abbia commesso un reato per cui il codice prevede la possibilità di procedere alla temporanea limitazione della libertà personale.

A tal proposito, la legge distingue due ipotesi di arresto:

  • obbligatorio, previsto solamente per reati particolarmente gravi e per quelli puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (art. 380 cod. proc. pen.);
  • facoltativo, previsto per i reati meno gravi, sempreché la polizia ritenga che, in base alle circostanze concrete, il soggetto colto in flagranza sia pericoloso (art. 381 cod. proc. pen.).

Va tuttavia precisato che, poiché i reati ambientali non sono – solitamente – sanzionati con pene elevatissime, raramente la forestale procede all’arresto di una persona, anche se colta in flagranza (ad esempio, nell’atto di sversare sostanze inquinanti in un fiume).

Polizia forestale: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Cosa controlla la forestale?

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