Le società di capitali sono tenute ad effettuare il versamento della tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori entro e non oltre il 17 marzo 2025.
Come disciplinato dall’art.23 della tariffa allegata al DPR 641/1972, la tassa annuale prescinde dal numero dei libri o dei registri sociali e delle relative pagine ma dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2025.
Importo dovuto
L’importo da versare varia in funzione dell’ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione al 01/01/2025:
- 309,87 euro, se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro
Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione intervenute successivamente al 1° gennaio 2025 non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’importo della tassa nel 2025 ma ne sarà tenuto conto, invece, per l’anno successivo.
Soggetti tenuti al versamento
Tutte le società di capitali e gli enti commerciali sono tenute al versamento della Tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali entro il 17 marzo 2025 (in quanto la scadenza ordinaria del 16 marzo cade di domenica) tramite modello F24.
Sono tenuti al versamento le società di capitali, anche se in liquidazione, le società consortili a responsabilità limitata, i consorzi tra enti territoriali e le aziende speciali.
Sono esonerate dal versamento:
- le società cooperative e di mutua assicurazione, le ONLUS, gli enti non commerciali ed i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili
- le società dichiarate fallite.
Non sono tenute, come regola al versamento:
- le imprese individuali;
- i consorzi tra imprese
- le società personali (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice)
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione in quanto rientrano nel libro V del C.c. in sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a 67 euro per ogni 500 pagine o frazione di 500
- enti non economici
- aziende ospedaliere
- le aziende sociosanitarie
- le associazioni e fondazioni di volontariato iscritte al Repertorio delle attività economiche
Oltre a società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, sono obbligati al pagamento:
- le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal Codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3);
- gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
- le società consortili (R.M. n. 411461/90).
Termini e modalità di versamento
Per le società di nuova costituzione, il versamento della tassa di concessione governativa va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
Per gli anni successivi al primo, invece, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente (ossia il 16 marzo che quest’anno slitta al 17 marzo perché capita di domenica) mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari o previdenziali a disposizione della società e pertanto il modello F24 va comunque presentato anche se con saldo pari a zero.
Si ricorda che, anche che il mancato versamento della tassa di concessione governativa, in caso di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, potrebbe compromettere la regolarità formale delle scritture contabili.
Se il libro o il registro è presentato per la vidimazione prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
Il controllo dell’avvenuto versamento è effettuato in un momento successivo, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti (R.M. n. 170/2000).
L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del DPR 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. Si segnala tuttavia che, secondo un orientamento, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del DLgs. 471/97.
Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, è necessario versare:
- il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo “7085”;
- la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione.
Contabilità GB
Eseguendo l’aggiornamento del software è disponibile la gestione per il calcolo della tassa annuale libri sociali.
Accedere quindi in:
- contabilità 2025
- bilancio
- tassa annuale libri sociali
In automatico viene riportato il capitale sociale/fondo di dotazione al 01/01/2025 e di conseguenza calcolato l’importo dovuto.
Dopo aver verificato l’importo, effettuare l’invio in F24:
Attraverso il pulsante è possibile visualizzare contemporaneamente tutte le ditte che sono tenute al versamento:
L’invio in F24 comporta il versamento tramite modello F24 telematico, compilando la Sezione Erario con codice tributo 7085 e anno riferimento 2025:
In seguito al versamento è quindi possibile effettuare la registrazione in prima nota:
Applicazioni software collegate all’articolo:
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