Confermato il rinvio al 2026 per l’IVA sul non profit

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Con la L. 15/2025, di conversione del DL 202/2024, è stata confermata la proroga al 31 dicembre 2025 del regime di “decommercializzazione” IVA per gli enti associativi.
Nello specifico, l’art. 3 comma 10 del decreto (rimasto invariato nel corso dell’iter di conversione in legge) modifica l’art. 1 comma 683 della L. 234/2021, rinviando al 2026 l’efficacia delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che dispongono l’abolizione del suddetto regime di favore.

In sostanza, per tutto il 2025, le associazioni individuate dall’art. 4 comma 4 del DPR 633/72 (es. culturali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche), ma anche le SSD senza fini di lucro (stante il disposto dell’art. 3 del DL 113/2024), continueranno a non applicare l’IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Le operazioni interessate sono quelle per le quali gli enti ricevono corrispettivi specifici o contributi supplementari e che sono svolte:
– in conformità alle finalità istituzionali,
– a favore di soci, associati, partecipanti o di altre associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale (e dei relativi soci, associati, partecipanti e tesserati).

A partire dal 1° gennaio 2026, invece, tali operazioni saranno rilevanti ai fini dell’imposta, seppure generalmente in regime di esenzione.
Ad esempio, un ente che svolge prestazioni a favore degli associati in conformità agli scopi istituzionali, ricevendo per le stesse contributi supplementari rispetto alle quote associative, non potrà più considerare tali operazioni fuori campo IVA.
In virtù del nuovo art. 10 comma 4 n. 1 del DPR 633/72, queste dovranno considerarsi comunque rilevanti ai fini del tributo, benché esenti. Di conseguenza, l’ente non sarà tenuto ad applicare l’imposta, ma sarà soggetto, in termini generali, agli adempimenti di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, comunicazione LIPE e dichiarazione annuale).

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Va sottolineato che il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione (o imponibilità) riguarderà soltanto le operazioni “commerciali”, restando escluse da IVA, ad esempio, quelle operazioni che sono rese comunque al di fuori di un rapporto sinallagmatico.
Inoltre, gli enti potranno valutare di avvalersi della dispensa dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti ex art. 36-bis del DPR 633/72, mettendo in conto che tale soluzione preclude integralmente la detrazione dell’imposta sugli acquisti.

Nel nuovo contesto normativo un trattamento parzialmente distinto sarà previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, in quanto destinatarie di una specifica norma di esenzione. In particolare, l’art. 10 comma 4 n. 2) del DPR 633/72 prevede che siano esenti da IVA le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport o dell’educazione fisica rese dalle ASD nei confronti di persone che esercitano tali attività o nei confronti di altre associazioni e dei relativi soci, associati, partecipanti o tesserati delle organizzazioni nazionali.

Va però evidenziato che, allo stato attuale, l’art. 36-bis del DL 75/2023 già dispone l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da organismi senza fini di lucro a favore di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Non sono richiamate, invece, le operazioni verso altri enti e i relativi soci. Pertanto, dal 2026 potrebbe porsi un problema di coordinamento tra l’esenzione di cui all’art. 36-bis del DL 75/2023 e quella di cui all’art. 10 comma 4 n. 2) del DPR 633/72.

In effetti, la proroga prevista dal DL 202/2024, è stata espressamente disposta in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del Terzo settore, in attuazione dell’art. 7 della L. 111/2023. L’intenzione del legislatore, dunque, parrebbe quella di sfruttare l’annualità 2025 per intervenire in modo organico sulla disciplina IVA per il Terzo settore, tenendo conto sia della riforma del DL 146/2021, sia delle modifiche derivanti dal Titolo X del DLgs. 117/2017. Nel contempo, stando a quanto previsto dal citato art. 7 della legge delega di riforma fiscale, ma anche in base agli annunci diffusi negli scorsi mesi da parte del Governo, il tempo aggiuntivo potrebbe offrire la possibilità di introdurre alcune semplificazioni, soprattutto per gli enti con entrate di entità ridotta.

Si fa presente, al riguardo, che già nel corso dell’iter parlamentare di approvazione del Ddl. di bilancio 2025, è stato presentato un emendamento con cui si proponeva l’introduzione di un regime di franchigia IVA opzionale per gli enti con volume d’affari non superiore a 10.000 euro, derivante dalle operazioni destinatarie delle nuove esenzioni. Tale previsione, tuttavia, non è poi confluita nel testo di legge.

Peraltro, si ricorda che una soluzione in parte analoga è già stata adottata dal legislatore per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Tali enti, infatti, dal 2024, ove presentino ricavi annui non superiori a 65.000 euro, possono optare ai fini IVA per il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 58-63 della L. 190/2014 (art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021).



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