Nel contesto attuale, molte famiglie si trovano in difficoltà finanziarie che possono compromettere la loro capacità di onorare i pagamenti.
Per questo motivo, nel 2025 è possibile avvalersi del Fondo Gasparrini, un’iniziativa che offre la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate. Ma quali sono i requisiti, come si presenta la domanda e quali documenti sono necessari per accedere a questo beneficio? In questo articolo esploreremo dettagliatamente queste informazioni.
Il Fondo Gasparrini, ufficialmente noto come Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, è stato istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Questo fondo è gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) e rappresenta una rete di protezione per i mutuatari in difficoltà economica. L’obiettivo principale è quello di consentire ai titolari di mutui fino a 250.000 euro di sospendere il pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi in caso di situazioni di difficoltà economica temporanea.
Chi può beneficiare della sospensione del mutuo?
Possono richiedere la sospensione del mutuo le famiglie che dimostrano di trovarsi in difficoltà economiche. I requisiti specifici includono:
- Un reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 30.000 euro.
- Situazioni di difficoltà economica temporanea come:
- Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni.
- Riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, con una diminuzione corrispondente della retribuzione.
- Cessazione del rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato o indeterminato.
- Malattia grave o riconoscimento di invalidità civile non inferiore all’80%.
La durata della sospensione del mutuo dipende dalla tipologia e dalla durata della difficoltà economica:
- 6 mesi per una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro di 30-150 giorni.
- 12 mesi per una sospensione di 151-302 giorni.
- 18 mesi per una sospensione oltre 303 giorni.
È importante notare che la sospensione può essere richiesta anche per periodi non continuativi, purché non superi il limite totale di 18 mesi.
La richiesta di sospensione delle rate del mutuo deve essere presentata alla banca che ha concesso il finanziamento. È fondamentale compilare un modulo specifico, disponibile online sui siti ufficiali del Dipartimento del Tesoro, Consap e ABI (Associazione Bancaria Italiana). Una volta completato, il modulo dovrà essere inviato secondo le indicazioni fornite dalla propria banca.
Per procedere con la richiesta di sospensione, i mutuatari devono fornire una serie di documenti che variano a seconda della loro situazione lavorativa e delle circostanze che hanno causato la difficoltà economica. Ecco alcuni esempi:
- Per lavoratori a tempo indeterminato: è necessario allegare la lettera di licenziamento o la documentazione che attesti le dimissioni per giusta causa.
- Per lavoratori a tempo determinato: è richiesta una copia del contratto di lavoro o della proroga, insieme a comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto lavorativo.
- In caso di malattia grave o invalidità: è indispensabile presentare il certificato rilasciato dalla commissione competente che attesti la grave disabilità o l’invalidità civile.
In aggiunta, è fondamentale presentare un documento d’identità valido, come la carta d’identità o il passaporto, e, se il mutuo è cointestato, la domanda deve essere firmata anche dagli altri cointestatari.
Costi e spese durante la sospensione
Uno dei vantaggi principali del Fondo Gasparrini è che la sospensione del mutuo non comporta costi aggiuntivi. Non sono previste spese di istruttoria né commissioni per la gestione della pratica. Tuttavia, è importante sottolineare che, durante il periodo di sospensione, gli interessi maturati sul debito residuo verranno ridotti del 50%, alleviando ulteriormente il carico finanziario per il mutuatario.
È fondamentale notare che non tutte le situazioni possono accedere a questo beneficio. Ad esempio, non sono ammesse richieste di sospensione per mutui in cui ci siano ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni alla data della domanda. Inoltre, non è possibile richiedere la sospensione per mutui stipulati esclusivamente per la ristrutturazione o per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione.
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