“Atteso da famiglie e imprese”

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È in vigore dal 28 febbraio il decreto Fer X transitorio, il meccanismo che sostiene la realizzazione degli impianti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Il provvedimento supporta tecnologie come il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione. Il decreto è pubblicato sul sito del Mase ed avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

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Foto d’archivio: il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

L’obiettivo fondamentale dell’intervento normativo è puntare a “favorire l’innovazione e la sicurezza energetica del Paese” dichiara nella nota stama il ministro Gilberto Pichetto Pichetto, sottolineando che si tratta di “un provvedimento molto atteso da imprese e famiglie a conferma che la transizione verde e l’adozione di tecnologie pulite sta accelerando e coinvolge un numero crescente di operatori”.

Decreto Fer X: focus sul meccanismo di supporto

Accedono direttamente al meccanismo di supporto, gli impianti a fonti rinnovabili con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Tali impianti acquisiscono il diritto di accedere al meccanismo a valle della presentazione della comunicazione di avvio lavori secondo le modalità disciplinate nelle regole operative e  garantendo preliminarmente il rispetto dei requisiti illustrati nel testo.

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Rientrano nell’ambito di applicazione anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti, “fermo restando che, per questi ultimi, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento”. Come da disposizioni, il decreto cessa di applicarsi alla fine dell’anno corrente, “fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025”.

Gli impianti risultati in posizione utile, nelle relative graduatorie, entrano in esercizio entro 36 mesi che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

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Prezzi di aggiudicazione stabiliti da Arera: i criteri

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’Arera provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto sulla base dei seguenti criteri:

  1. i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all’onerosità dell’intervento per garantirne un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, sulla base dei dati elaborati dal Gse in esito alle attività di monitoraggio (di cui all’art. 48 del d.lgs n. 199 del 2021) e in particolare coprono i costi netti previsti, compreso il costo medio ponderato del capitale stimato, tenendo conto di tutte le principali entrate;
  2. i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto;
  3. il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi svolte dal Gse (ai sensi dell’art. 15 del decreto): in caso di aggiornamento, i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti che hanno avviato i lavori successivamente alla data di pubblicazione dell’aggiornamento stesso.

L’accesso al meccanismo di supporto per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal Gse, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia.

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Contingente di potenza e valutazione accelerata per grandi impianti

La stima del contingente di potenza, che sarà complessivamente reso disponibile per ciascuna tecnologia nelle procedure competitive bandite entro il 31 dicembre 2025, è così composto come da seguente prospetto:

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In esito ad ogni procedura, il Gse verifica che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell’ambito della formazione della graduatoria, viene esclusa una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata: “L’esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del prezzo di esercizio inferiore” specifica il decreto.

Infine, per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, assoggettati al regime di autorizzazione unica, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti: “Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell’ambito delle misure sperimentali e innovative del Pnrr”.

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