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Quando le fatture allegate alle dichiarazioni doganali contengono informazioni chiare, precise e facilmente comprensibili sui dettagli di qualità, quantità e corrispettivi, e l’errore nella dichiarazione deriva da semplici sviste o omissioni, è necessario interpretare l’intera documentazione in modo unificato.
In questo caso, l’errore o l’incompletezza delle dichiarazioni non è sanzionabile, poiché la sanzione si applica solo in caso di difformità sostanziale, non formale, rispetto alle informazioni indicate nella documentazione allegata.
Violazioni doganali di lieve entità: nessuna sanzione
Il caso esaminato
Con ordinanza n. 4287 del 19 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, si è pronunciata su un ricorso relativo a un accertamento IVA effettuato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’impresa, che aveva presentato delle dichiarazioni doganali relative a operazioni di esportazione verso Paesi extra UE.
In queste dichiarazioni, erano stati omessi gli acconti ricevuti per le cessioni effettuate.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omissione, addebitando una maggiore IVA e applicando sanzioni per la presunta violazione delle norme fiscali.
L’avviso era stato impugnato dalla società davanti al giudice tributario.
Le ragioni della contribuente erano state accolte dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR).
La CTR, in particolare, aveva ritenuto che gli errori dello spedizioniere fossero materiali e non violazioni fiscali. I funzionari doganali avevano tutte le informazioni necessarie per correggere facilmente l’errore. L’errore di trascrizione o calcolo non era punibile, in assenza di dolo.
La decisione della Cassazione
Tali assunti sono stati confermati anche dalla Cassazione che, sul punto, ha dichiarato infondato il ricorso successivamente promosso dall’Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte ha ritenuto che l’errore contestato fosse di natura materiale e non dovesse comportare l’applicazione di sanzioni.
Non vi era, infatti, alcuna volontà fraudolenta da parte della società, in quanto le fatture alle quali erano allegati gli acconti fornivano informazioni sufficienti per determinare il valore reale delle transazioni.
La documentazione fiscale, inclusa la fattura, costituiva un elemento fondamentale per valutare la correttezza delle operazioni doganali, e un semplice errore di trascrizione o di calcolo non poteva essere considerato un comportamento sanzionabile.
L’interpretazione della Corte sui semplici errori materiali
In linea con la propria interpretazione, la Corte ha stabilito che la non corretta indicazione degli acconti nelle dichiarazioni doganali non fosse un’infrazione rilevante ai fini sanzionatori, poiché l’errore era riconducibile a una svista materiale, non a un comportamento intenzionale volto a eludere il fisco.
In questi casi è necessario un approccio che tenga conto del contesto complessivo, in cui la documentazione allegata (come le fatture) fornisce gli elementi sufficienti per determinare la corretta imposta da versare.
Secondo le disposizioni vigenti, gli uffici doganali non sono tenuti a interpretare o rettificare i dati contenuti nelle fatture, ma devono piuttosto verificare se la documentazione presentata soddisfi i requisiti legali.
In presenza di errori materiali facilmente correggibili, gli uffici avrebbero dovuto limitarsi a informare l’operatore e procedere alla rettifica senza applicare sanzioni, in quanto tali errori non implicano una violazione sostanziale delle normative fiscali.
In conclusione, la Corte ha accolto la tesi che un errore materiale nella dichiarazione doganale, non accompagnato da intenti fraudolenti, non può essere sanzionato, confermando così la decisione favorevole per l’impresa e rigettando la richiesta di applicazione della sanzione.
Il principio di diritto
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:
“…in presenza di un chiaro, preciso ed immediatamente evidente contenuto delle fatture allegate, circa i profili rilevanti di qualità, quantità e corrispettivi, e di semplici errori od incompletezze, frutto di mere sviste od omissioni, delle dichiarazioni, è doverosa una lettura unitaria di queste alla luce delle prime; pertanto, in tal caso, la non corretta o completa compilazione delle dichiarazioni esula dalla previsione sanzionatoria, la quale colpisce la difformità della dichiarazione non già sul piano formale, (ossia del dato inserito nel modulo corrispondente), ma, sul piano sostanziale, della sola “indicazione” (alla stregua, dunque, anche del corredo documentale unito alla dichiarazione)”.
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