Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, entrata in vigore il 25 febbraio 2025.
Di seguito, l’approfondimento delle previsioni di interesse sui lavori pubblici, da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Articolo 1, comma 9 (Responsabilità erariale)
Il comma 9 dell’articolo 1 proroga di quattro mesi, dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la previsione dell’articolo 21, comma 2, del dl. n. 76/2020, che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo, quindi, la responsabilità per colpa grave.
La previsione, i cui termini sono stati prorogati diverse volte[1], è volta a ridimensionare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive, con l’obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo.
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[1] Nella formulazione originaria, la previsione si applicava con riguardo ai soli fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del d.l.) al 31 luglio 2020, termine esteso al 31 dicembre 2021 in sede di conversione. Il termine è stato poi prorogato fino al 30 giugno 2023 dal d.l. n. 77 del 2021, fino al 30 giugno 2024 dal d.l. n. 44 del 2023 e fino al 31 dicembre 2024 dal d.l. n. 215 del 2023.
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La proroga va accolta positivamente, laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di bloccare nuovamente l’azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l’avvio delle procedure amministrative.
L’obiettivo è, dunque, quello di incentivare la politica del “fare” e porre fine alla “burocrazia difensiva”.
Sul punto, giova ricordare che la previsione in parola è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 132 del 2024, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, ritenendo non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell’attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale.
Articolo 1, comma 10 (Attività del Commissario straordinario per il G7)
L’articolo 1, comma 10, dispone la proroga al 30 giugno 2025 dell’attività del Commissario straordinario per il G7, al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità.
Si ricorda che al Commissario in parola è stato attribuito il compito, ad opera dell’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 5 del 2024, di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.
Articolo 7- comma 4-novies (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
Il nuovo comma 4-novies, introdotto in sede di conversione, interviene sull’articolo 18, comma 2, del D.l. n. 104 del 2023 (c.d. decreto Asset”) stabilendo che, al fine di far fronte anche per l’anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate, per le quali sono riconosciute la contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione prezzi.
I contratti presi in considerazione dalla previsione sono, in particolare, i seguenti:
- la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale;
- la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale;
- la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.
Viene precisato, altresì, che l’erogazione delle risorse è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da una apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell’incremento delle tariffe della medesima società.
Per tali finalità, si autorizza la spesa nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
In allegato il testo del decreto legge oggetto di conversione.
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