In Redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sulla riapertura della rottamazione delle cartelle prevista dal DL 202/2024, post conversione in legge (L. n°15/2025).
“Buongiorno, sono a conoscenza della possibilità di riprendere la rottamazione-quater per coloro che sono decaduti per omesso o carente versamento di una delle rate previste del piano di rateazione.
A tal proposito, come devo comportarmi nel mio caso considerato che nel 2023 avevo presentato due diverse domande di rottamazione? Ognuna di loro si riferiva a cartelle diverse. Le due domande avevano generato due diversi piani di rateazione. A oggi sono decaduto da una rateazione ma non dall’altra.
Mi date indicazioni in merito? Grazie.”
La riapertura della rottamazione-quater
Prima di dare una risposta al nostro lettore, riprendiamo i tratti salienti della riapertura della rottamazione-quater. Si tratta di una vera e propria remissione in bonis per i contribuenti che avevano aderito nel 2023 alla rottamazione ma che poi sono deceduti.
La decadenza deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2024.
Come da avviso ADER sulla riapertura della rottamazione-quater,
Rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Come aderire alla remissione in bonis?
Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto Milleproroghe.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.
In particolare, il pagamento potrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- fino a un numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025. E le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata. Nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tenendo conto anche dei versamenti a deconto sulla rottamazione.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Riapertura rottamazione-quater per chi ha presentato più domande (quesito)
Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo al quesito del nostro lettore.
Il contribuente poteva presentare più domande di rottamazione delle cartelle. Riferiti anche a carichi diversi e ciascuna domanda generava un proprio piano di rateazione. Ossia di definizione agevolata.
Detto ciò, nell’avviso pubblicato ieri, l’ADER ha specificato che:
Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.
Ciò ci da conferma del fatto che, per il piano di dilazione ancora in essere, ossia con i pagamenti in regola, il contribuente dovrà procedere con il pagamento della 7° rata in scadenza al 5 marzo. Per il piano di dilazione dal quale invece è decaduto alla data del 31 dicembre, potrà presentare istanza di riammissione. Una volta riammesso alla rottamazione-quater dovrà rispettare le scadenze e le rate comunicate dall’ADER.
Riassumendo
- Riapertura Rottamazione-quater: possibilità di riammissione per chi è decaduto dal beneficio per mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate scadute entro il 31 dicembre 2024.
- Domanda di riammissione: deve essere presentata telematicamente entro il 30 aprile 2025, con modalità che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Modalità di pagamento: è possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate fino al 2027, con interessi del 2% annuo.
- Gestione di più rateazioni: chi ha più piani deve continuare a pagare quelli in regola; per quelli decaduti può chiedere la riammissione e rispettare il nuovo piano.
- Comunicazione dell’ADER: entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia invierà ai richiedenti l’importo totale dovuto e il dettaglio delle rate con scadenze.
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