le modifiche del Codice della Crisi

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Con il Decreto Legislativo n. 136 del 13 settembre 2024, il legislatore ha novellato anche il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, meglio noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d’ora, in poi, CCII).
In particolare, per quanto, qui, d’interesse, l’art. 20, comma 2, del D.Lgs.n.136/2024, ha inserito, nell’alveo dell’art. 75, CCII, dopo il comma, II, il comma II, bis, concernente il concordato minore.
L’anzidetta norma prevede che “…Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”. Sul tema, consigliamo il volume Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese che raccoglie e illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter.

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Saldo e stralcio

 

1. Il D.lgs.n.136/2024 introduce il nuovo comma II bis dell’art. 75 CCII nel concordato minore


Con la prefata norma si è introdotta la possibilità, anche nell’ambito della procedura di proposta di concordato minore, disciplinata dal Titolo IV, strumenti della regolazione della crisi e dell’insolvenza, Capo II, delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, Sezione III, di cui all’art. 74, CCII, di consentire al debitore di continuare a pagare le rate del contratto di mutuo pertinente l’abitazione principale ovvero d’essere autorizzato dal giudice al relativo pagamento con conseguente autorizzazione al mantenimento dell’originario piano di ammortamento.
Tal possibilità, invero, era già contemplata nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui all’art. 67, comma, V, del CCII, il quale stabiliva, per l’appunto, che “…È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data…”.
Per tal via normativa, si è, pertanto, estesa anche alla proposta di concordato minore, la possibilità di mantenere il piano di ammortamento concordato nel contratto di mutuo dell’abitazione principale del debitore, come già previsto per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sul tema, consigliamo il volume Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese che raccoglie e illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter.

Nuovo correttivo alla crisi di impresa

Il presente volume illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il commento operativo articolo per articolo si propone di fornire una guida completa all’interpretazione ed all’applicazione delle rilevanti modifiche apportate al CCII, a breve distanza dalla sua entrata in vigore. Tra le principali novità, l’ampliamento della composizione negoziata della crisi come procedura per il superamento della situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza e il potenziamento del ruolo dell’esperto. Rilevanti interventi riguardano anche la disciplina del sovraindebitamento e del concor- dato minore, aperto al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, e i requisiti più rigorosi per ottenere il cram down fiscale, uno dei punti più significativi della nuova disciplina, con cui il Legislatore risponde all’esigenza di conciliare la tutela delle ragioni dei creditori pubblici ed il superamento della crisi d’impresa. Per agevolare la lettura delle novità è riportato a confronto il vecchio ed il nuovo testo in cui sono evidenziati i cambiamenti operati dal legislatore.Giorgio CherubiniAvvocato, ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita nel settore del diritto commerciale e della crisi d’impresa. Già Presidente e attualmente socio onorario di INSOL Europe, è Vice Presidente dell’ISIR. Founding Partner dell’Associazione professionale Explegal, ricopre incarichi su nomina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in numerose procedure concorsuali. Già curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, commissario liquidatore su nomina dell’IVASS, è autore di pubblicazioni e relatore in conferenze nazionali e internazionali.

 

Giorgio Cherubini | Maggioli Editore 2024

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2. La ragione del correttivo mediante l’introduzione del nuovo comma II bis dell’art. 75 CCII. La relazione tecnica e l’Atto del Governo n. 178.


La ratio dell’introduzione della disposizione di nuovo conio, ossia il comma II, bis, dell’art. 75, si comprende anche dalla relazione enunciata nello schema di decreto legislativo n.136 del 13 settembre 2024, relativo alle correzioni al CCII, curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, nella premessa, laddove si osserva che tramite l’art. 20 del ridetto decreto “…Il comma 2 estende al debitore persona fisica che risulti già adempiente rispetto allo scaduto o che sia a ciò autorizzato dal giudice, la possibilità di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale, così consentendo anche nel concordato minore la possibilità di fare salva la stessa abitazione mantenendola nel patrimonio…”. (Schema di decreto legislativo n.136 del 13 settembre 2024; Relazione Tecnica; Atto del Governo n. 178, pag.9).
Del resto, ciò sembrerebbe coerente con la finalità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento volta, in sostanza, a consentire al debitore, anche, eventualmente, professionista, di poter ricominciare, laddove, naturalmente, gli indici normativi richiesti per concessione delle misure in parola, depongano per una situazione di indebitamento scevra da profili soggettivi rilevabili in termini di negligenza (colpa) ovvero d’intenzionalità (dolo).
In tal direzione, menzionando la relazione illustrativa al D.Lgs n.14/2019 (CCII), la giurisprudenza di merito ricorda quale sia la finalità della normativa circa la composizione della crisi da sovraindebitamento, e, cioè, che essa consiste “… piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile…”. (Trib. Spoleto, Ufficio Fallimentare, Sent. N. 61 del 19 novembre 2024).
La finalità, nella parte che, qui, interessa, della modifica operata dal decreto legislativo n.136 del 13 settembre 2024, è quella di estendere anche nella procedura di concordato minore la possibilità per il debitore di conservare nel proprio patrimonio l’immobile adibito ad abitazione principale, quand’anch’esso sia gravato da ipoteca a seguito dell’accensione di un contratto di mutuo fondiario.
Potremmo dire che quest’aspetto della riforma incide positivamente nella misura in cui, per l’appunto, consente al debitore di continuare, previa autorizzazione del Giudicante, di pagare le rate di mutuo, anche se scadute, consentendo, così, seppur per via giudiziale, il ripristino dell’originario piano di ammortamento del cespite adibito a  prima abitazione.
Se l’introduzione della nuova disposizione ha esteso, ora, anche al concordato minore la possibilità di conservare, al ricorrere delle condizioni di legge, l’immobile adibito ad abitazione familiare, si osserva, nondimeno, che alcune pronunce giurisprudenziali, hanno, tuttavia, esteso, la misura in commento nel concordato minore ancor prima dell’introduzione della novella in scrutinio.

3. Il mantenimento del piano di mutuo dell’abitazione familiare nel concordato minore prima della novella ex art. 20, comma 2, del D.Lgs.n.136/2024. Alcune pronunce giurisprudenziali.


E, difatti, non isolate, appaiono alcune pronunce della giurisprudenza di merito, orientate a estendere anche al debitore del concordato minore la possibilità di pagare le rate del mutuo dell’abitazione principale.
In tal senso, nell’ambito di una procedura di concordato minore, il Giudicante omologava, tramite sentenza, la proposta del debitore (architetto), che contemplava, tra l’altro, la possibilità di continuare a versare le rate del mutuo, in regolare ammortamento, pertinenti l’abitazione familiare. (Trib. Pistoia, Ufficio Concorsuale, Sent. N. 20 del 21 marzo 2023).
Con la citata pronuncia, la corte territoriale evidenziava che il beneficio del mantenimento del muto anche per l’abitazione principale, pur prevista dall’art. 75, co. 3, CCII, soltanto per l’immobile strumentale all’esercizio dell’attività professionale, è compatibile con la libertà del contenuto della domanda di concordato minore (ex art.74, co.3, CCII), volta, nel caso di specie, a “… escludere  alcune posizioni creditorie e non liquidare l’immobile destinato ad abitazione….”, purché, naturalmente, sia verificato, tramite attestazione del gestore, che il rimborso delle rate di mutuo non leda i diritti degli altri creditori. (Trib. Pistoia, Sent. N. 20/2023, cit.).
Rispetto all’orientamento espresso dal Tribunale di Pistoia, si rinvengono altre pronunce tese a consentire, ancor prima della formulazione della modifica operata dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs.n.136/2024, al debitore di conservare l’immobile adibito a prima abitazione.
Si provvedeva, indi, ad omologare, tramite sentenza, la proposta di concordato minore avente ad oggetto, tra l’altro, l’autorizzazione concessa dal Giudicante al debitore, sulla scorta del previo accordo raggiunto con il creditore ipotecario, ed in assenza d’opposizione degli altri creditori, di continuare a pagare le rate del mutuo dell’immobile destinato ad abitazione principale. (Trib. Venezia, Sez. I, Sent. N. 34 del 6 aprile 2023).
Segnatamente, con la prenuncia da ultimo in rassegna, il Giudicante precisa, al riguardo, che “…è comunque ipotizzabile che il debitore predisponga un concordato minore proponendo ai suoi creditori la misura e la modalità della loro soddisfazione e prevedendo, al contempo, che il credito garantito da ipoteca per l’acquisto della casa di abitazione sia pagato in conformità al piano di ammortamento, e ciò previo consenso del creditore ipotecario; rilevato che, in un siffatto caso, gli altri creditori potranno, se del caso, contestare la convenienza della proposta ai sensi dell’art. 80 co. 3 ccii …”.(Trib. Venezia, Sez. I, Sent. N. 34/2023, cit.).
E sulla stessa linea potremmo menzionare anche quanto espresso dal Tribunale di Rimini il quale, con decreto ex art. 78 CCII, dichiarando aperta la procedura per l’ammissione al concordato minore, ha, nondimeno, rilevato che il debitore avrebbe potuto sottrarre l’immobile destinato ad abitazione, in deroga a quanto previsto dalla precedente formulazione dell’art.75, CCII, tramite un apposito patto con il creditore ipotecario, atteso che “…nulla vieta che – tramite un patto paraconcordatario sottoscritto con il creditore ipotecario- il bene risulti estraneo alla proposta negoziale, purché tale opzione risulti neutra per la restante massa creditoria…”. (Trib. Rimini, Decreto dell’1 luglio 2024; RG. 43-1/2024).
Dalla giurisprudenza di merito fin qui rassegnata, emerge come si sia anticipato, tramite anche un’opera d’interpretazione funzionale, quanto, poi, sarebbe stato introdotto dal corrente legislatore tramite il D. Lgs n. 136/2024.

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4. Le prime pronunce giurisprudenziali del nuovo comma II bis dell’art. 75 CCII nel concordato minore


Di talché, nella vigenza del D.Lgs.n.136/2024, entrato in vigore alla data del 28 settembre 2024, si sono registrate le prime pronunce giurisprudenziali con le quali, nell’ambito di una domanda di concordato minore, in continuità diretta, ex art. 74, ss., CCII, con il decreto di apertura della relativa procedura, si è autorizzato il debitore a pagare le rate del mutuo pertinente all’abitazione principale.
Il Giudicante, stante la possibilità di consentire al debitore di conservare la propria abitazione principale, ove sia gravata da mutuo ipotecario in condizione di regolare ammortamento, autorizzava il ricorrente “…al pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale…”. (Trib. Civile di Bologna, Sez. IV, Decreto del 23 dicembre 2024; R.g. n.122-1/2024 PU).
Con la pronuncia da ultimo in rassegna, facendo applicazione della norma intertemporale di cui all’art. 54, comma IV, del D.Lgs n.136/2024, con la quale si disponeva che l’art. 75, comma II, bis, CCII, travasasse applicazione anche per le procedure di composizione pendenti all’entrata in vigore del decreto da ultimo citato, il Giudicante ha fatto applicazione della predetta disposizione di nuovo conio riguardo ad una domanda d’omologazione di una proposta di concordato minore in continuità diretta il cui ricorso era stato depositato in epoca precedente all’introduzione della recente riforma normativa.

5. Conclusioni


Sulla base delle superiori argomentazioni, si può giungere alle seguenti osservazioni.
Con l’art. 20, comma 2, del D.Lgs.n.136/2024, che ha introdotto il comma II, bis, nell’alveo dell’art. 75, CCII, si è concesso, anche nel concordato minore, la possibilità per il debitore, previa autorizzazione del Giudicante, di poter conservare la propria abitazione principale, gravata da garanzia reale, con la possibilità, quindi, di poterla escludere dallo stato passivo.
L’abitazione principale, eletta a residenza familiare, rappresenta un bene, non solo economico, indispensabile per il proseguimento di una decorosa vita familiare.

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