I debitori decaduti a fine 2024 dalla rottamazione non pagano la rata di febbraio

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L’art. 3-bis commi 1 e 2 del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022, circoscritta ai debitori che avevano presentato la relativa domanda.
Ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati diramati i primi chiarimenti sul tema, in attesa che venga approvato il modello per la trasmissione telematica dell’istanza di riammissione.

Rammentiamo che in base all’art. 1 commi 231-252 della L. 197/2022, presentando domanda entro il 30 giugno 2023 era possibile rottamare i carichi consegnati in riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative, di qualsiasi interesse fiscale (sia degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che degli interessi di mora), nonché degli aggi di riscossione.
Se i carichi riguardavano sanzioni non tributarie/contributive, venivano stralciati solo gli interessi e le maggiorazioni previste dall’art. 27 comma 6 della L. 689/81 (art. 1 comma 247 della L. 197/2022).

I termini di pagamento delle rate sono stati varie volte posticipati e, ora, per i debitori decaduti dalla dilazione alla data del 31 dicembre 2024, è possibile presentare domanda per essere riammessi.
Non siamo in presenza di una nuova rottamazione dei ruoli, quindi nella domanda di riammissione, il cui termine scade il 30 aprile 2025, non possono essere indicati debiti non oggetto della precedente domanda, ancorché si riferiscano a carichi consegnati entro il 30 giugno 2022.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Dalle istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge che:
– possono essere riammessi i debitori decaduti dalla dilazione il 31 dicembre 2024, quindi coloro i quali hanno pagato tardi, non hanno pagato o hanno pagato in misura insufficiente una o più rate (questi debitori non devono, di conseguenza, pagare la rata scadente il 28 febbraio 2025, considerato che riceveranno un nuovo piano di pagamento a seguito della domanda di riammissione);
– non sono riammessi i debitori che hanno pagato regolarmente le rate oppure hanno pagato tardi una o più rate non sforando i 5 giorni di tolleranza (questi debitori devono pagare la rata scadente il 28 febbraio 2025 al massimo entro il 5 marzo 2025 essendo previsto, come detto, il limite di tolleranza dei 5 giorni).

Per come è formulato l’art. 3-bis comma 1 del DL 202/2024, non pare la riammissione sia possibile per i debitori che non hanno avuto accesso alla rottamazione per tardiva presentazione della domanda, il cui termine scadeva il 30 giugno 2023.

Entro il 30 aprile 2025 occorre presentare domanda, a seguito della quale ci sarà la riliquidazione delle somme d’ufficio entro il 30 giugno 2025.
Sebbene su ciò sia opportuno attendere i chiarimenti della Riscossione, potrebbe essere possibile presentare diverse domande, sempre che i debiti fossero in origine compresi nella domanda ex L. 197/2022, in modo che l’eventuale decadenza da un piano di dilazione non comprometta gli altri.
La domanda sembra necessaria quand’anche non ci siano importi da versare (è il caso del debitore decaduto dalla rottamazione per tardivo pagamento di una o più rate).

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:
– le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
– le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025.
Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis).

Presentata la domanda di rottamazione il debitore è considerato adempiente a tutti gli effetti quindi non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari ormai avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Ci sarà un nuovo piano di dilazione

I carichi formati dalle Casse di previdenza rientrano nella riammissione solo se, a suo tempo, la Cassa aveva deliberato in questo senso ai sensi dell’art. 1 comma 251 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis del DL 202/2024.
Invece, il DL 202/2024 non ha previsto la possibilità di deliberare la riammissione alla rottamazione per gli enti locali che non si avvalgono della riscossione a mezzo ruolo (facoltà che era stata prevista dall’art. 17-bis del DL 34/2023).
La riammissione è quindi “riservata” agli enti che si sono avvalsi dell’Agente della riscossione “nazionale”.



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