L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto ad ulteriori quesiti presentati dagli operatori del settore in merito al bando di gara di rinnovo della concessione dei gioco del Lotto.
Di seguito il testo integrale.
QUESITO 1
È pervenuto un quesito in relazione al chiarimento n.3 dell’11 febbraio u.s.
In particolare, la richiesta attiene alla circostanza “che la possibilità concessa ai candidati di scegliere se procedere all’acquisto di nuove apparecchiature o all’aggiornamento delle medesime oggetto di devoluzione, possa introdurre di fatto un possibile vantaggio competitivo per il concessionario uscente. Si ritiene che ogni differente candidato, infatti, non avrebbe la possibilità di:
– conoscere le specifiche di dettaglio dell’hardware e del software dei terminali di gioco in sede di preparazione della proposta (al netto delle indicazioni di alto livello indicate nell’Allegato Sistema Devoluto) necessarie per pianificare e proporre con un sufficiente grado di confidenza un eventuale upgrade;
– sostituire i terminali di gioco e/o i pezzi di ricambio nel corso della concessione, una volta terminate le scorte previste dall’Allegato Sistema Devoluto, se non ricorrendo necessariamente alla richiesta di fornitura al concessionario uscente, il quale per il tramite di società del medesimo gruppo, risulta essere anche il produttore di detti terminali di gioco. In ogni caso la sostituzione con terminali diversi non potrebbe che essere anticipata rispetto al concessionario attuale.
Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di chiarire la risposta al citato quesito, indicando se l’adeguamento tecnologico potrà essere eseguito tramite l’acquisto di nuove apparecchiature o l’aggiornamento delle medesime oggetto di devoluzione, limitatamente alle apparecchiature differenti dai terminali di gioco, restando necessaria per questi ultimi la sostituzione o, in alternativa, si chiede di ricevere informazioni in merito alle componenti dei terminali, al fine di permettere al candidato il livello informativo minimo per poter valutare la fattibilità dell’aggiornamento SW come opzione percorribile e proponibile in sede di gara.”
RISPOSTA AL QUESITO 1
Il quesito offre la possibilità di chiarire sia quanto riferito nel quesito 3 dell’11 febbraio u.s., sia quanto riportato nei chiarimenti aventi medesimo tema del 31 gennaio u.s. in relazione al medesimo argomento della valutazione dell’adeguamento dei terminali di gioco.
Sebbene la norma primaria, con riferimento ai terminali, utilizzi la parola aggiornamento tecnologico – che non esclude la possibilità di un adeguamento del software – nondimeno non risulta possibile, quantomeno nell’arco del periodo concessorio, non procedere in ogni caso all’acquisto di nuovi terminali, tale da garantire un effettivo miglioramento tecnico anche delle apparecchiature dedicate e del sistema complessivo per la raccolta.
Pertanto, considerata, in ogni caso, la necessità di procedere, nell’arco del novennio, alla sostituzione del parco terminali e di assicurare la piena ed effettiva parità di trattamento tra i potenziali concorrenti – nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione – si chiarisce che la valutazione sulla spesa che i candidati riterranno di sostenere per i terminali di gioco è riferita all’acquisto per la sostituzione dei medesimi e che i tempi di effettuazione, di cui alla tabella 2.3, comportano la necessità di ripartire, a seconda di quanto indicato dal candidato, la percentuale di effettuazione della medesima.
Le medesime considerazioni valgono per la tabella 1B in ordine al numero e alla percentuale dei punti di raccolta fisici aggiornati per anno.
QUESITO 2
È pervenuto un quesito in relazione alla tabella 2.3 dell’Allegato 3 alle Regole amministrative – che valuta i tempi di attuazione della spesa del piano di adeguamento tecnologico.
In particolare, si richiede “di voler chiarire l’apparente divergenza tra quanto indicato nel secondo capoverso di pagina n. 21 – che recita: “L’importo della spesa individuata per ciascun anno verrà moltiplicato per il suddetto coefficiente di valutazione, determinando per ogni offerta un importo “ponderato” di spesa” – e quanto previsto, sia nella stessa Tabella n. 2.3, che non riporta alcun riferimento all’importo della spesa, sia al paragrafo sottostante la medesima Tabella 2.3 – che recita “La percentuale “ponderata” di effettuazione della spesa di investimento di cui trattasi (somma di tutte le percentuali ponderate dei singoli anni) sarà utilizzata per l’attribuzione dei punti relativi al tempo di attuazione della spesa” – in base al quale sembrerebbe rilevare esclusivamente la percentuale di attuazione della spesa indipendentemente dal valore complessivo della spesa stessa.”
RISPOSTA AL QUESITO 2
Si evidenzia la presenza di un refuso individuato nell’allegato 3 alle Regole amministrative, nella pagina 21, in relazione alle tabelle 2.1 e 2.3.
L’importo complessivo della spesa per l’adeguamento dei terminali e della rete telematica è da inserire nella tabella 2.1, lettera a), al fine di essere considerato nell’ambito della complessiva spesa minima prevista di 90 mln/€ nell’arco del periodo concessorio per l’attuazione degli investimenti e all’ulteriore fine di conoscere il sottoinsieme delle risorse che, se non investite nei tempi previsti, vanno in ogni caso versate all’erario, per esplicita previsione normativa.
Nella tabella 2.3, viceversa, va indicata, per i singoli periodi, la percentuale di effettuazione della spesa per l’adeguamento, come dichiarata nel precedente punto 2.1, lettera a), e il punteggio fino a 5 punti da attribuire al candidato si riferisce alla “percentuale “ponderata” di effettuazione della spesa di investimento di cui trattasi (somma di tutte le percentuali ponderate dei singoli anni)”.
Nell’ambito della tabella 2.3 vanno quindi indicati, per ciascun periodo, esclusivamente i valori percentuali dell’importo di cui al punto 2.1, lettera a), coerentemente con quanto indicato nella tabella medesima e nel primo periodo, contenuto a pag. 21 dell’allegato 3 alle Regole amministrative, nonché con quanto già specificato nei chiarimenti 1 e 3 del 31 gennaio u.s.
È pertanto da considerarsi un refuso l’indicazione contenuta nel secondo periodo della predetta pagina 21, laddove si afferma che “L’importo della spesa individuata per ciascun anno verrà moltiplicato per il suddetto coefficiente di valutazione, determinando per ogni offerta un importo “ponderato” di spesa”, dovendosi ritenere che la moltiplicazione sarà effettuata tra il valore percentuale inserito e il coefficiente di valutazione riferiti al periodo indicato dal candidato.
QUESITO 3
È pervenuta una richiesta di chiarimento in ordine all’impegno ad integrare la garanzia provvisoria.
In particolare, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamenti temporanei, di consorzi, di retisti, o di GEIE, “ l’impegno di cui al paragrafo 9.1, lettera b) delle regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula dell’atto di convenzione debba essere riferito ai predetti raggruppamenti temporanei, consorzi, retisti, o GEIE e non alla società di capitali che deve essere costituita entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’esito della procedura di selezione ai sensi dell’art. 22.2 delle regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula dell’atto di convenzione”.
RISPOSTA AL QUESITO 3
La garanzia provvisoria di cui al paragrafo 9.1 – lett. a), prestata secondo le forme di cui al 9.2. garantisce gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’offerta e pertanto deve essere riferita a tutto l’arco temporale che va dal momento della domanda allo svincolo della medesima.
Va da sé che, pertanto, viene garantito sia il candidato, sia l’eventuale aggiudicatario, sia la società di capitali costituita, a seconda del periodo nel quale gli obblighi devono essere rispettati.
L’impegno all’integrazione della garanzia di cui al punto 9.1, lettera b), da presentare esclusivamente tramite istituti bancari o assicurativi, si riferisce alla necessità che la garanzia sia estesa nell’importo e nel prolungamento temporale a valere nel caso in cui il candidato risulti aggiudicatario e, successivamente, abbia costituito la prevista società di capitali.
Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante cauzione di cui alla lettera a) del paragrafo 9.2. l’impegno all’integrazione, presentato necessariamente dall’istituto bancario o assicurativo, deve ricalcare – sotto forma di obbligo da rendere effettivo al momento dell’eventuale aggiudicazione – il modello della garanzia fideiussoria, per l’importo e il periodo ulteriore richiesto.
Nel caso, invece, di garanzia provvisoria prestata mediante fideiussione, di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2., l’impegno può essere assunto da altro garante – e in tal caso vale quanto esplicitato al punto precedente – ovvero dal medesimo che può limitarsi solo all’obbligo, al verificarsi delle condizioni previste, di integrare l’importo e fissare la nuova scadenza della garanzia precedentemente prestata.
L’obbligo di cui al paragrafo 22.2, lettera d), in capo all’aggiudicatario, riguarda la presentazione dell’effettiva garanzia ulteriore, oggetto dell’impegno di cui al paragrafo 9.1, lettera b).
QUESITO 4
È pervenuta richiesta di chiarimento sulla modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14.1 delle Regole amministrative.
In particolare, si chiede di confermare che “ai fini della partecipazione alla gara, sia corretto e sufficiente scaricare il modello di domanda di partecipazione (Allegato 4), compilarlo e firmarlo, e che non sia richiesta una compilazione diretta sul portale”.
RISPOSTA AL QUESITO 4
Il modello di domanda di partecipazione non è generato dal sistema.
Si conferma che l’operatore è tenuto a scaricare il modello predisposto e messo a disposizione degli operatori economici nella sezione Documentazione di gara, compilarlo, sottoscriverlo secondo le modalità indicate negli atti di gara, infine caricarlo all’interno della busta amministrativa.
FAQ
Si ritiene opportuno segnalare un refuso alla pag. 17 dell’Allegato 3 alle Regole Amministrative, la parola “DOTAZIONI TECNOLOGICHE” è da intendersi sostituita con la parola “Concessione”.
PressGiochi
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