Soggetti passivi Ue con due alternative per recuperare il credito IVA

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I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Ue, che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono ivi identificativi direttamente, possono fare valere il credito IVA maturato nel nostro Paese chiedendo il rimborso tramite il “portale elettronico” oppure attraverso le modalità (dichiarazione annuale e modello TR) previste ordinariamente per i soggetti passivi italiani. A tale fine, assume rilievo la partita IVA alla quale sono intestate le fatture d’acquisto.

Ai sensi dell’art. 38-bis2 del DPR 633/72, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Ue possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi in Italia, se detraibile ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/72.

L’istanza di rimborso tramite “portale elettronico” è presentata da tali soggetti passivi allo Stato membro ove sono stabiliti, il quale la inoltra all’Agenzia delle Entrate. La domanda è da inviare con riferimento a un periodo non superiore a un anno solare e non inferiore a tre mesi, salvo che questi ultimi rappresentino la parte residua di un anno solare.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

La presentazione della richiesta deve avvenire (provv. Agenzia delle Entrate n. 53471/2010, § 2.1.3 e 2.1.4):
– a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo interessato;
– a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta annuale di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

L’importo dell’imposta che forma oggetto della domanda di rimborso non può essere inferiore a 400 euro, se la richiesta si riferisce a periodi infrannuali, oppure a 50 euro, se la stessa è relativa a un anno civile.
Il rimborso dell’IVA assolta in Italia con la procedura descritta può essere chiesto a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:
– non abbia avuto una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
– non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia, salvo che si tratti di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge, di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA (art. 9 del DPR 633/72) nonché di operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del DPR 633/72.
Occorre, inoltre, che il soggetto passivo effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro in cui è stabilito.

Non preclude il diritto al rimborso tramite “portale elettronico” la mera nomina di un rappresentante fiscale, ai fini IVA, in Italia (es. Cass. nn. 24207/2023 e 1031/2022; Corte di Giustizia Ue 6 dicembre 2014 causa C-323/12) o la circostanza che il soggetto passivo sia o avrebbe dovuto essere ivi identificato ai predetti fini (Corte di Giustizia Ue 11 giugno 2020 causa C-242/19).

Come precisato dalla prassi amministrativa, però, è necessario che le fatture di acquisto la cui imposta è chiesta a rimborso (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 339/2020, 359/2021, 147/2024 e 236/2024):
– siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente;
– non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Pertanto, il soggetto non residente non può utilizzare il “portale elettronico” per ottenere il rimborso dell’eccedenza d’imposta relativa alle fatture passive intestate alla sua partita IVA italiana. Infatti, l’utilizzo di quest’ultima denota la scelta di ottenere il rimborso, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30 del DPR 633/72, ai sensi dell’art. 38-bis del medesimo decreto e, dunque:
– se annuale, mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA, da presentare entro i termini di cui all’art. 8 del DPR 322/98 (dal 1° febbraio al 30 aprile successivi all’anno di riferimento);
– se trimestrale, mediante la presentazione dell’istanza telematica (modello TR), da inviare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8 comma 2 del DPR 542/99).

Presupposto di rimborso ad hoc per i non residenti

Il rimborso IVA può essere chiesto nel caso sussista almeno una delle fattispecie previste dall’art. 30 del DPR 633/72. Si segnala, in particolare, che il rimborso è ammesso, se l’eccedenza detraibile che risulta dalla dichiarazione annuale o dal modello TR è superiore a 2.582,28 euro e senza ulteriori condizioni, per i soggetti passivi non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia oppure che si siano ivi identificati direttamente ai fini IVA (art. 30 comma 2 lett. e) del DPR 633/72).



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