Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti

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Dilazione debiti

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La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio tra le altre norme, consente la riammissione dei decaduti al 31 dicembre 2024 dalla Rottamazione quater.

Relativamente alla Rottamazione 5 (quinquies) dopo le dichiarazioni di cautela del Vice Ministro Leo, il Ministro Giorgetti non ha smentito la possibilità di una nuova misura agevolativa.

Prima dei dettagli sulla riammissione in termini per i decaduti dalla rottamazione quater, ricordiamo che sta per scadere la settima rata: in proposito leggi anche: Rottamazione quater: VII entro il 28 febbraio evidenziando che nella novità introdotta col Milleproroghe non rientrano coloro i quali salteranno le rate 2025.

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1) Rottamazione quater: riammessi i decaduti

Come evidenziato anche dall’Agenzia della Riscossione, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla “Rottamazione-quater”, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

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2) Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025

oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

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3) Rottamazione quater: cosa succede dopo la riammissione

La Riscossione ha chiarito che per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

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Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.



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