conferme e integrazioni al testo originario – ANCE

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di conversione del d.l. n. 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), recante misure in materia di termini normativi.

Oltre alla conferma delle misure già adottate dal decreto Milleproroghe – ovvero il rinvio al 1° gennaio 2026 del nuovo regime di esenzione dall’IVA per gli Enti associativi e la proroga al 31 ottobre 2025 del cd. Bonus alberghi – numerose sono le modifiche e integrazioni apportate al testo originario.

 

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Delibere di approvazione delle aliquote dei tributi comunali – Proroga termini (art. 1, commi 2-bis e 2-ter)

Nel corso dell’esame al Senato è stata inserita la proroga dei termini concernenti la tempestività delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.

Già la Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) aveva previsto, per l’anno 2023, di considerare tempestive le delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale IRPEF, purché inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate entro il 15 gennaio 2024.

Ciò in deroga alla disciplina ordinaria che fissa i termini di inserimento sul portale di pubblicazione delle delibere rispettivamente al 14 e al 28 ottobre dell’anno di riferimento.

La Legge di conversione del c.d. Milleproroghe ha prorogato la deroga anche per l’anno 2024: sono da considerarsi tempestive e, dunque, valide le delibere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre e pubblicate entro il 7 febbraio 2025.

L’eventuale differenza tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 7 febbraio e l’IMU già versata è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025.

 

Regime di esenzione IVA per gli Enti associativi – Rinvio al 2026 (art.3, co.10)

Microcredito

per le aziende

 

Anche a seguito della conversione in legge, l’art.3, co.10, del d.l. 202/2024, rinvia, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, del passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari (cfr. l’art.5, co.15-quater, del D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 215/2021).

Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE qualora effettuino prestazioni ricadenti nell’attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA.

Infatti, a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d’affari dell’Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l’apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell’operazione.

Il rinvio dell’efficacia della disposizione al 1° gennaio 2026 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di avere più tempo a disposizione per valutare l’opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l’attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l’apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.

 

Riammissione dei decaduti alla definizione agevolata c.d. Rottamazione-quater (art. 3-bis)

L’art. 3-bis della Legge – inserito nel corso dell’esame al Senato – prevede la possibilità di riammissione alla c.d. Rottamazione-quater per i soggetti che ne erano decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022) con l’obiettivo di consentire ai contribuenti l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il termine di adesione alla definizione – mediante apposita dichiarazione – è scaduto lo scorso 30 giugno 2023 (come differito dal d.l. n. 51 del 2023). Gli aderenti erano tenuti a procedere al versamento di quanto dovuto entro specifiche scadenze fissate per legge. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace.

Già una prima volta il Legislatore ha prorogato le scadenze fissate: il d.l. n. 145 del 2023 ha rimesso in termini i contribuenti consentendo di effettuare i versamenti con scadenza al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 entro il 18 dicembre 2023; poi il d.l. n. 215 del 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata.

Ora, con la Legge di conversione del c.d. Milleproroghe, viene prevista un’ulteriore ancora di salvataggio per i soggetti decaduti: coloro che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere possono beneficiare della riammissione alla definizione, limitatamente ai debiti per i quali era stata manifestata la volontà di adesione.

A tal fine, il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione con modalità telematiche, che saranno chiarite dall’agente della riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Nella stessa dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci, secondo precise scadenze definite dalla medesima legge di conversione del D.L. Milleproroghe (prima rata da pagare entro il 31 luglio 2025).

Sempre entro il 31 luglio 2025 è possibile saldare, in un’unica soluzione, le somme ancora dovute.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

 

Ampliamento dell’ambito di applicazione del credito d’imposta Transizione 5.0 (art.13, co.1-quinquies)

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe “amplia” l’arco temporale degli investimenti agevolabili con il credito d’imposta c.d. Transizione 5.0.

La norma, difatti, chiarisce che il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso.

Il credito d’imposta, si ricorda, è disciplinato dall’articolo 38 del d.l. n. 19/2024, il quale circoscrive l’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti territorio che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.

Stante la formulazione normativa, il chiarimento fornito con la Legge di conversione consente di sciogliere i dubbi di “natura temporale” relativi alla portata del beneficio.

Dunque, il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al beneficio fiscale (richiesta che, si ricorda, può essere presentata a decorrere dal 7 agosto 2024).

Conto e carta

difficile da pignorare

 

 

Proroga del cd. Bonus alberghi al 31 ottobre 2025 (art.14, co.1)

Da ultimo, la Legge conferma la proroga al 31 ottobre 2025 del credito d’imposta in misura pari all’80%, e del contributo, fino ad un massimo di 100.000 euro, per le spese relative ad interventi di recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi (art.1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021).

L’estensione temporale interessa le imprese che avevano già fatto richiesta dell’incentivo in base a quanto stabilito dall’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 (art.6), inviando apposita istanza telematica sulla piattaforma on line gestita da Invitalia. Tali soggetti avranno così più tempo per completare gli interventi agevolati (cfr, in tal senso, Dossier parlamentare sui contenuti del DL 202/2024 – 8 gennaio 2025).

In linea generale, beneficiarie degli incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica (di cui alla legge 96/2006), le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, che potranno fruire del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025 per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive.

Resta fermo che il credito d’imposta ed il contributo sono usufruibili anche indipendentemente l’uno dall’altro, mentre il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, mediante la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, non risulta eliminata la possibilità di cedere il credito d’imposta, che, in virtù di quanto previsto dall’art.1, co.8, del DL152/2021 – legge 233/2021, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione (per le modalità operative, cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2024).

Conto e carta

difficile da pignorare

 

 

Allegati
Legge_n_15_del_21_febbraio_2025
Apri
Per informazioni rivolgersi a:



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link