Condizioni di salute del detenuto e compatibilità con il carcere

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Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, che era stata presentata a causa delle condizioni di salute del detenuto per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nel 30 settembre 2030.

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Le condizioni di salute del detenuto

Secondo il Tribunale le condizioni di salute del detenuto affetto da concomitanti patologie cardiologiche, renali e diabetiche, pur nella loro obiettiva problematicità, erano compatibili con il regime carcerario. Regime al quale il detenuto era sottoposto presso il centro clinico della Casa di reclusione di Parma, attestate dalle relazioni sanitare redatte nel corso della sua lunga carcerazione, che rendevano superfluo l’espletamento di ulteriori verifiche peritali.

Contro questa ordinanza l’imputato propone ricorso per Cassazione, deducendo la ritenuta insussistenza dei presupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con un percorso argomentativo inidoneo, che non teneva conto della gravità delle, conclamate e concomitanti patologie.

Il Tribunale, secondo la tesi dell’imputato, non avrebbe tenuto in considerazione che le patologie concomitanti da cui era affetto erano connotate da elevata gravità. Tali considerazioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il secondo vaglio della Corte di Cassazione

La S.C. dà atto che le censure mosse dall’imputato tendono, in realtà, a provocare la rivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, risultano vagliate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salute del detenuto, la cui problematicità non è in alcun modo risultata controversa.

Il detenuto, infatti, è affetto da conclamate e concomitanti patologie cardiologiche, renali e diabetiche, caratterizzate da periodiche riacutizzazioni, in conseguenza delle quali, da tempo, era sottoposto a un monitoraggio clinico continuo, effettuato all’interno del circuito penitenziario.

Infatti, nell’ordinanza impugnata sono stati correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che le condizioni di salute del detenuto, pur nel contesto di obiettiva complessità, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria attualmente patita.

Le patologie sottoposte a costante monitoraggio

Le patologie cardiologiche, renali e diabetiche, vengono sottoposte, come detto, a un monitoraggio intramurario costante, attualmente effettuato presso il centro clinico della Casa di reclusione di Parma dove il ricorrente è detenuto, che è idoneo a supportare il paziente ristretto di un’assistenza sanitaria intensificata e prossima a strutture ospedaliere di alta specializzazione.

Il Tribunale di Sorveglianza, inoltre, è arrivato a tale conclusione anche tenendo conto degli accertamenti svolti presso le strutture sanitarie nelle quali il detenuto era stato visitato nel corso degli ultimi anni, che risultavano corroborati dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente.

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Il diniego espresso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dunque, è fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza secondo cui, “per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute del detenuto è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione”.

La valutazione del percorso terapeutico del detenuto

In tali ipotesi, pertanto, è necessario verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza e un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dalla legittima esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del Tribunale di Sorveglianza.

Nella stessa direzione il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, che ribadisce la necessità di valutare, sia in astratto sia in concreto, il percorso terapeutico seguito dal detenuto affetto da problemi di salute all’Interno del circuito penitenziario, secondo cui: “In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico”.

Il ricorso viene rigettato (Corte di Cassazione, prima penale, sentenza 21 febbraio 2025, n. 736).

Avv. Emanuela Foligno

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