Troppe criticità in Tribunale. Gli avvocati dell’Ordine di Lagonegro si astengono dalle udienze dal 10 al 14 marzo

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro ha proclamato l’astensione dalle udienze civili e penali da lunedì 10 marzo a venerdì 14 marzo.

Il Consiglio fa sapere tramite una nota a firma del Presidente Vincenzo Bonafine e della Consigliera Segretaria Rosa Pepe che “la decisione è stata assunta per la necessità di richiamare l’attenzione sulle criticità, alcune delle quali croniche, per le quali ogni sforzo di collaborazione, anche della Magistratura, non è servito all’elaborazione di formule organizzative condivise e risolutive. Ci si riferisce alla necessità, avvertita nel settore penale, di limitazione del numero dei processi in ragione della loro prevedibile durata, così da fissare un tendenziale e ragionevole orario di chiusura delle udienze che invece, spesso, si protraggono sino a tarda sera con gravi ripercussioni sulla gestione del lavoro degli avvocati, la stragrande maggioranza dei quali non risiede nella sede del Tribunale, sulla stessa efficacia dell’attività difensiva a danno dei diritti degli assistiti, ai ritardi negli stessi tempi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (nel settore penale) e a quelli, ancora maggiori, nella fase di liquidazione delle istanze (sia nel settore penale che civile), peraltro riconoscendo importi ingiustificatamente inferiori ai valori minimi di legge, con lesione del diritto a un giusto compenso e mortificazione della funzione difensiva, richiedendo gravosi adempimenti, non sempre necessari, che paiono avere una chiara finalità deterrente”.

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Nella nota si fa riferimento anche “all’esigenza di una più precisa regolamentazione dello svolgimento delle udienze civili in presenza, anche in considerazione dell’assoluta inadeguatezza, ai limiti dei minimi requisiti igienico-sanitari, degli spazi destinati all’attesa di avvocati, parti, testi, ausiliari, all’esigenza di velocizzare le definizioni delle cause di lavoro ‘puro’ dove i tempi tra l’avvio e la decisione sono eccessivi, alla valorizzazione del ruolo dei Giudici Onorari di Pace, concentrando nello stesso magistrato l’attività istruttoria e la decisione, anche al fine di garantire una maggiore uniformità e prevedibilità delle decisioni e alla fissazione di criteri oggettivi per gli affidamenti degli incarichi previsti dai codici contemperando l’efficienza con la trasparenza e la rotazione”.

Per gli avvocati vi è inoltre l’urgenza di assegnare i posti vacanti dei giudice, tra cui quello di Presidente del Tribunale, e degli addetti all’UNEP, dove la scopertura è di circa l’80% con “gravi ripercussioni sullo svolgimento delle funzioni dell’ufficio e concreto rischio di paralisi di ogni attività“.

L’intuibile malessere prodotto da queste condizioni e dalla constatazione della loro sostanziale invariabilità è deflagrato dopo la denuncia, da parte del Collegio penale, di un giovane collega che, dopo avere discusso la causa (della quale il difensore di fiducia aveva richiesto un breve rinvio), si è allontanato dall’aula non risultando presente al momento della lettura del dispositivo – continua – In ordine all’insussistenza dell’obbligo di presenza fisica del difensore alla lettura del dispositivo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha preso formalmente posizione sul tema con nota nella quale ha osservato come l’art. 545, 3° comma introduca una presunzione assoluta di conoscenza del dispositivo letto in udienza per le parti che, anche se fisicamente assenti, devono considerarsi giuridicamente presenti, non riscontrandosi dunque l’obbligo che si assume essere stato violato né ponendosi il paventato rischio di nullità del dispositivo letto in assenza fisica del difensore. In ogni caso, appare quanto meno eccessivo l’inoltro della segnalazione non solo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, unico soggetto competente, ma anche alla Procura della Repubblica in mancanza di qualsiasi valenza penale dell’episodio e, in verità, neppure deontologica dal momento che, secondo il costante insegnamento del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione, l’abbandono della difesa non può ravvisarsi nella mera assenza ad una sola udienza e, dunque, a maggior ragione alla mera lettura del dispositivo (tanto più da parte di difensore immediatamente reperibile che non ha un legame con la causa), trattandosi di un dato a tal fine assolutamente insufficiente, occorre, invece, che vi sia una effettiva compromissione del diritto di difesa consumata attraverso la consapevole violazione dei precetti deontologici”.

Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che questa decisione non è contro i magistrati né vuole risolversi con una mera protesta ma ha come scopo il miglioramento della gestione dell’attività giudiziaria. “Si auspica che, già prima del periodo di prevista astensione, possa esservi un confronto che possa far superare le ragioni, dando atto degli ottimi rapporti istituzionali, improntati a leale collaborazione con la Magistratura e avendo bene a mente la complementarità delle rispettive professioni, accomunate da un medesimo destino”.



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