Rimborso IMU all’ex convivente non assegnatario della casa familiare
In caso di cessazione della convivenza more uxorio, soggetto passivo d’imposta diventa il genitore assegnatario, anche se non è comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell’immobile (Giustizia tributaria Toscana II grado – sentenza 04 febbraio 2025, n. 112 – Sez./Coll. 4)
Il sig. C.S. ricorreva avverso il diniego espresso dal Comune di Pontedera avverso l’istanza di rimborso dell’IMU, precisamente delle rate di acconto e saldo per gli anni 2018 e 2019, relativa all’immobile in comproprietà con la sig.ra T. V., assegnato con decreto del Tribunale di Pisa alla sig.ra T.V. quale genitore collocatario prevalente della figlia minore di entrambi, rimborso negato dal Comune ritenendo che l’esenzione IMU spettasse solo per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il contribuente e la sig.ra T.V. non erano legati da matrimonio né da unione civile.
Il ricorrente sosteneva il proprio difetto di soggettività passiva, essendo cessato il possesso per effetto della costituzione, con provvedimento giudiziale, del diritto di abitazione in capo alla ex convivente ed essendo intervenuta una equiparazione tra separazione delle coppie di fatto e quella delle coppie coniugate, e chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego con condanna del Comune al rimborso dell’IMU.
Il Comune con proprie controdeduzioni sosteneva la legittimità del proprio operato.
La CTP di Pisa rigettava il ricorso con compensazione delle spese, ritenendo non spettante l’esenzione non essendo stato provato il rapporto di stabile convivenza in mancanza di dichiarazione resa avanti all’ufficiale di anagrafe, quale requisito per beneficiare delle tutele.
Il contribuente propone appello avverso tale sentenza sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’eccezione relativa all’assenza della dichiarazione di convivenza mai espressamente proposta da controparte e che la convivenza risulta dallo stato di famiglia storico rilasciato dal Comune, riproponendo le questioni già avanzate nel precedente grado e chiedendo pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento del provvedimento di diniego con condanna del Comune al rimborso dell’IMU ed al pagamento delle spese di giudizio con distrazione a favore dei difensori.
Il Comune con proprie controdeduzioni sosteneva la non assimilabilità dello scioglimento della convivenza more uxorio con lo scioglimento del matrimonio, tanto più se priva della dichiarazione resa all’ufficiale di anagrafe, già sostenuta come motivo del provvedimento del diniego, e che in ogni caso non era stata presentata la dichiarazione IMU per le annualità in questione e chiede il rigetto dell’appello.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana accoglie l’appello dell’ex convivente non assegnatario della casa familiare.
La Corte in esame si rifà alla sentenza della Corte di Cassazione n. 11416/2019, che costituisce un punto di riferimento interpretativo riconosciuto sulla questione di cui si controverte, in quanto afferma che alla luce dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, che mirano ad una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi “more uxorio” e considerati i principi che orientano l’assegnazione della casa familiare sia in caso di separazione che di cessazione della convivenza, deve optarsi per una interpretazione estensiva dell’art. 4 comma 12 quinquies del D.L. n. 16 del 2012 cui peraltro non osta la natura della norma de qua, per cui, ai fini dell’applicazione dell’IMU, la previsione di tale norma, per la quale l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione deve ritenersi applicabile estensivamente anche nel caso dell’assegnazione della casa familiare, in quanto precedentemente abitata a titolo di convivenza more uxorio, poiché ai fini dell’assegnazione della casa familiare i figli nati da un matrimonio o da una famiglia di fatto sono totalmente equiparati.
Deve quindi affermarsi, conclusivamente, che la costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore assegnatario, anche se quest’ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell’immobile.
Deve ritenersi pertanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che l’esenzione IMU spetta al proprietario dell’immobile in caso di assegnazione all’altro genitore anche quale ex convivente di fatto e non necessariamente quale ex coniuge o legato da vincolo di unione civile.
Tale affermazione contrasta tuttavia con la motivazione del provvedimento di diniego notificato dal Comune, in base al quale l’assegnazione all’ex convivente della casa non farebbe sorgere i benefici fiscali previsti, invece, per coloro che hanno contratto matrimonio.
La sussistenza della convivenza non è stata oggetto di contestazione nel provvedimento impugnato ed in ogni caso, essendosi verificata anteriormente all’entrata in vigore della L. 76/2016 che prescriverà la dichiarazione anagrafica della convivenza, risulta dall’accertamento in sede giudiziale effettuato dal Giudice civile che nel provvedimento dispone l’assegnazione della casa familiare e dal certificato di famiglia storico rilasciato dal Comune di Pontedera depositato in atti.
Si ritiene pertanto di dover accogliere l’appello e disporre che il Comune di Pontedera provveda al rimborso al ricorrente dell’IMU oggetto della presente causa.
di Daniela Nannola
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