IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA: MOLTI DOCENTI E PERSONALE ATA NON HANNO LA PROGRESSIONE DI CARRIERA AGGIORNATA

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PREMESSA:

Per il personale della scuola, dopo l’immissione in ruolo e superamento periodo di prova, è prevista la presentazione, per chi vanta servizio non di ruolo quale docente o qualsiasi servizio scolastico per il personale ata, di produrre domanda di  ricostruzione di carriera che consiste, per l’appunto, nella valutazione del servizio prestato nelle scuole statali ccon incarico a tempo determinato prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza. Tale istanza si può produrre, e si è potuta produrre per coloro già di ruolo, dopo il superamento del periodo di prova ed attualmente solo nel periodo dal 1^ settembre al 31 dicembre.

Il fine della valutazione è di far rientrare i suddetti periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale collocare il lavoratore nella fascia stipendiale che gli spetta.

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  • Il diritto alla ricostruzione cadeva in passato in prescrizione dopo 10 anni, a partire dal giorno in cui poteva essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile.                                                                                               Tale prescrizione, invero, è stata cassata con la precisazione contenuta nella  circolare è la n. 28 del 2 dicembre 2021 del MEF, che stabilisce:  “… alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.  Ciò posto e preso atto del suddetto orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni già diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.  Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.  Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017” In estrema sintesi. Il diritto a presentare istanza di ricostruzione di carriera, da parte del personale scolastico – ora – non va più in prescrizione, “sulla base dell’effettiva anzianità di servizio”.

Pertanto il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo. Fermo restando valida la prescrizione quinquennale degli arretrati.

  • Infatti, i termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva. La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.

L’art. 1, comma 209 della Legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di presentazione della domanda, prevedendo che le istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico debbano essere presentate al Dirigente scolastico della scuola di titolarità nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno (sino all’entrata in vigore della legge la domanda poteva essere presentata in qualsiasi momento dell’anno).

Da settembre 2024 la legge 104/2023, poi,  ha introdotto modifiche significative, in particolare per quanto riguarda la valutazione del servizio pre-ruolo per i nuovi assunti nel comparto scolastico.

Nello specifico la normativa stabilisce che il servizio pre-ruolo effettivamente prestato dai neo-assunti sarà valutato per intero, con un impatto non indifferente sia sulla carriera che sullo stipendio del personale scolastico.

Appare chiaro ed evidente che:

  • il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo porta sicuramente dei vantaggi economici presenti e non futuri, evitando di fatto il “congelamento” di un’anzianità economica, recuperata poi al raggiungimento di determinate anzianità, diverse per profilo;
  • per il personale docente, con incarico annuale (1/9-31/8), la valutazione del servizio “effettivamente svolto”, è penalizzante rispetto alla valutazione “precedente”, in quanto,  con uin passato con un incarico, per esempio dal 1/9 al 30/6 (o comunque superiore a 180 giorni o incarico da 1. febbraio  con partecipazione agli scrutini), il riconoscimento era per l’intero anno scolastico (ovvero 12 mesi). Dopo quanto stabilito dal DL 69/2023 convertito nella legge 104/2023 la valutazione utile ai fini della carriera, diventa  di 10 mesi.

Tale nuovo disposto normativo, da un lato, quindi,  ha riconosciuto il diritto ad ottenere da parte del personale docente immesso dal 1.9,2023 tutto il servizio non di ruolo prestato da docente nelle scuole statali e, dall’altro, ha ridotto di parecchio l’arrotondamento ad anno del servizio non di ruolo prestato.

Con un esempio, possiamo chiarire la portata della nuonva normativa:

  • CASO :  docente immesso in ruolo dal 1.9.2023, con superamento periodo di prova 1.9.2024, con  5  anni di servizio non di ruolo prestato sempre con inizio 1^ ottobre e termine 30 giugno (in totale mesi 40)
  • Senza la modifica del DL 60/2023 avrebbe ottenuto il riconoscimento di 4 anni e mesi 8 validi ai fini giuridici ed economici (ossia validi per passare da una fascia stipendiale ad altra) e mesi 4 validi ai soli fini economici e che avrebbe recuperato in seguito con il riallineamento della carriera di cui appresso si dirà.
  • A seguito della modifica apportata del sopra citato DL il docente, invece, si vedrà riconosciuto tutto il servizio non di ruolo ma quello effettivamente prestato cioè mesi 40 pari ad anni 3 e mesi 4 con UNA PERDITA SECCA DI ANZIANITA’ GIURIDICA ED ECONOMICA DI ANNI 1 E MESI 4.

Il personale, invece, di ruolo precedentemente al 1.9.2023 continuerà ad ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo in base alla vecchia normativa (DPR297/1994) cioè 4 anni per intero più i 2/3 della parte restante sempre ai fini giuridici ed economici e 1/3 valido ai soli fini economici (vedi esempio sopra riportato)

Orbene, veniamo, ora, al cosiddetto “RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA” che deve essere fatto dalle scuole con l’emissione di un VERO E PROPRIO PROVVEDIMENTO al maturare da parte del personale della scuola (docente ed ata) di determinate anzianità giuridiche ed economiche. 

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COSA SI INTENDE PER “RIALLINEAMENTO” DELLA CARRIERA?

Il personale della scuola già di ruolo e che vanta un servizio non di ruolo notevole  può e deve chiedere alle scuole di emettere un provvedimento di riallineamento per recuperare parte del servizio pre-ruolo riconosciuto ai soli fini economici. 

Si tratta, in definitiva, del recupero, di un periodo di servizio compreso tra i 16 e i 24 anni, in base al grado e al tipo di personale, con cui si chiede  il recupero di un terzo del servizio pre-ruolo accumulato dopo i primi 4 anni. Il tutto è previsto dall’articolo 489 del DL 297/94.

In poche parole, grazie al riallineamento carriera, sia i docenti che il personale ATA possono aumentare lo stipendio mensile e scalare le fasce stipendiali, recuperando l’anzianità congelata all’atto della ricostruzione della carriera.

Il riallineamento, nonostante sia strettamente legato alla ricostruzione della carriera, non è un provvedimento “automatico”  ed è per questo che docenti e personale ATA devono prestare molta attenzione.

Il discorso del riallineamento non riguarda più solo il personale immesso in ruolo dal 1.9.2023 che si vedrà tutto il servizio non di ruolo (con le penalizzazioni però di cui all’esempio sopra descritto) valido ai fini giuridici ed economici, ma tutto il personale di ruolo prima di tale data. 

Tutte le scuole devono, pertanto, anche su istanza degli interessati (per non incorrere in prevedibile prescrizione) ad una revisione delle vecchie ricostruzioni dei titolari, in modo da definire una volta per tutte il riallineamento di carriera e confermare (o modificare) la scadenza contrattuale e la classe stipendiale.

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QUALE PERSONALE DOCENTE ED ATA E’ INTERESSATO ALLA RICHIESTA ?

Circa 1 anno fa, e precisamente con una nota del 10 maggio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito utili chiarimenti in relazione a tale problematica

In sostanza, il MEF ha voluto evidenziare come, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, il personale interessato a sollecitare le scuole ad emettere un ulteriore provvedimento (cosiddetto riallineamento) dopo quello di ricostruzione della carriera è:

  • docenti delle scuola secondarie di 2^ grado: al compimento del 16esimo anno di servizio 
  • docenti della scuola primaria e dell’infanzia, docenti delle scuole medie, dsga, ITP:  al compimento del 18esimo anno
  • personale amministrativo e tecnico, compresi collaboratori scolastici, infermieri, cuochi e guardarobieri: al 20esimo anno 

Ciò rilevato, il servizio riconosciuto ai soli fini economici (nell’esempio sopra riportat i 4 mesi riconosciuti ai soli fini economici) viene aggiunto al servizio valido ai fini giuridici ed economici

Il tutto dovrebbe avvenire in modo automatico da parte delle scuole, ma, recentemente, si è avuto modo di notare che non tutte le scuole adempiono a questo importante adempimento, per cui si rende necessaria una richiesta dei diretti interessati.

DA QUANTO DETTO, APPARE EVIDENTE CHE TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA CONTROLLI IL PROPRIO DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E, OVE, RILEVI CHE UNA PARTE DEL SERVIZIO NON DI RUOLO RICONOSCIUTO E’ STATO VALUTATO AI SOLI FINI ECONOMICI, AL RAGGIUNGIMENTO DELLE ANZIANITA’ SOPRA INDICATE, IN MANCANZA DELL’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI “RIALLINEAMENTO” DA PARTE DELLE SCUOLE DI APPARTENENZA, PROVVEDA IMMEDIATAMENTE (PER NON INCORRERE, COME DETTO, IN POSSIBILE PRESCRIZIONE QUINQUENNALE SUI MAGGIORI ASSEGNI) A RICHIEDERE ALLE STESSE SCUOLE L’EMISSIONE DELLO SPECIFICO DECRETO DI RIALLINEAMENTO

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Per rispondere, in particolare, a taluni quesiti posti sulla problematica, facciamo presente che tutto il personale che ha più di 4 anni di servizio a tempo determinato è tenuto a controllare il decreto di ricostruzione di carriera, in quanto  ogni anno eccedente il 4° di servizio non di ruolo è stato riconosciuto solo 2/3  ai fini giuridici ed economici (utile per passare da una classe all’altra) MENTRE LA RESTANTE PARTE ECCEDENTE I 4 ANNI (NEL NOSTRO ESEMPIO DI SOPRA 4 MESI) NON HA PRODOTTO NESSUN EFFETTO SULLA PROGRESSIONE DI CARRIERA A MENO CHE SI EMETTA DECRETO DI RIALLINEAMENTO: questo è un dato importante, perché il riconoscimento giuridico parziale del servizio pre-ruolo va influenzare anche il raggiungimento di una determinata classe stipendiale.

GLI ISCRITTI A QUESTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE, NONCHE’ CHI, RECANDOSI IN SEDE PERFEZIONI PRELIMINARMENTE L’ADESIONE ALLA FLP SCUOLA FOGGIA, POSSONO RECARSI IN SEDE, MUNITI DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE E DELL’ULTIMO CEDOLINO DELLO STIPENDIO, PER UNA VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA

PER OTTENERE LA DOVUTA CONSULENZA ED ASSISTENZA E’ NECESSARIO, PERO’, PRENOTARE APPUNTAMENTO SU QUESTO SITO CLICCANDO “PRENOTA ORA APPUNTAMENTO” E, NEL MENU A TENDINA, SCEGLIERE LA VOCE “RICOSTRUZIONE DI CARRIERA” SUCCESSIVAMENTE SI INDICHERA’ GIORNO E ORA IN CUI SI INTENDE  FISSARE APPUNTAMENTO CON I NOSTRI ESPERTI



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