ECSPR: nuove Q&A ESMA sul Regolamento crowdfunding

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ESMA ha pubblicato due Q&A nell’ambito del Regolamento (UE) sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Regolamento 2020/1503/UEECSPR), con particolare riferimento all’ambito di applicazione del regolamento.

Di seguito, le domande poste e le risposte di ESMA:

  • Q&A n. 2437/2025: come deve essere calcolata la soglia di cui all’art. 1, par. 2, lett. c), del regolamento sui servizi di crowdfunding (ECSPR)?

ESMA ricorda che l’ECSPR consente ai titolari di progetti di utilizzare le piattaforme di crowdfunding per raccogliere fondi fino a un importo massimo aggregato di 5 milioni di euro in un periodo di 12 mesi; tale importo comprende:

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    • le offerte (di valori mobiliari e strumenti ammessi e prestiti) condotte attraverso le piattaforme di crowdfunding
    • le altre offerte al pubblico (di valori mobiliari) condotte in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto (c.d. “piccole offerte”), da uno specifico titolare di progetto, in un periodo di 12 mesi.

Il riferimento al “corrispettivo totale” delle offerte di cui all’art. 1, par. 2, lett. c), punti i) e ii), dell’ECSPR, deve essere letto in modo coerente con il riferimento al “corrispettivo totale” delle offerte di cui all’art. 1, par. 3, e all’art. 3, par. 2, del Regolamento prospetto (2017/1129/UE) per quanto riguarda le offerte al pubblico che sono esentate dall’obbligo di pubblicare un prospetto.

Pertanto, ESMA ritiene che, al fine di valutare se un’offerta di crowdfunding rientra nel campo di applicazione dell’ECSPR, i seguenti importi dovrebbero essere aggregati e sommati:

    • l‘importo in valori mobiliari e strumenti ammessi che il titolare del progetto ha offerto in offerte condotte attraverso piattaforme di crowdfunding nell’Unione nei 12 mesi precedenti
    • l‘importo raccolto dal titolare del progetto in offerte di prestiti condotte attraverso piattaforme di crowdfunding in tutta l’Unione nei 12 mesi precedenti,
    • l’importo in valori mobiliari che lo stesso titolare del progetto ha offerto in altre offerte al pubblico, quando è stato esentato dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, o dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento sul prospetto.

Se la somma dei punti da a) a c) supera i 5.000.000 di euro, l’offerta è considerata non coperta dall’ECSPR (cioè tale offerta non è inclusa nell’autorizzazione a operare come CSP): ciò implica che il superamento della soglia non è rilevante solo per il titolare del progetto, ma anche per il CSP, che deve valutare se il titolare del progetto rimane al di sotto della soglia, tenendo conto delle restrizioni della sua autorizzazione ai sensi dell’ECSPR e del rischio di fornire servizi di investimento che superano tale autorizzazione.

  • Q&A n. 2438/2025: il proprietario di un progetto può cercare finanziamenti per il suo progetto sia tramite un’offerta di crowdfunding, sia attraverso un’offerta al pubblico di titoli trasferibili, che non sia un’offerta di crowdfunding?

ESMA ricorda che il regolamento sui servizi di crowdfunding (ECSPR) non impedisce al proprietario di un progetto di reperire fondi attraverso diversi mezzi di finanziamento, compresa un’offerta pubblica di titoli trasferibili; tuttavia, si applicano restrizioni nel caso in cui tale offerta pubblica di valori mobiliari rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1, par. 2, lett. c), punto ii), dell’ECSPR, ai fini del calcolo della soglia di cui all’art. 1, par. 2, lett. c), dell’ECSPR (5 milioni di euro in un periodo di 12 mesi).

In questo contesto, ESMA chiarisce che le offerte al pubblico di valori mobiliari effettuate dal titolare di un progetto non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della soglia di cui all’art. 1, par. 2, lett.c), dell’ECSPR, quando abbiano le seguenti caratteristiche:

    • qualsiasi offerta al pubblico di valori mobiliari non effettuata ai sensi dell’esenzione di cui all’art. 1, par. 3, o di quella di cui all’art. 3, par. 2, del Regolamento prospetto
    • qualsiasi offerta al pubblico di valori mobiliari chiusa più di 12 mesi prima del lancio dell’offerta di crowdfunding
    • qualsiasi offerta al pubblico di valori mobiliari condotta dopo il lancio dell’offerta di crowdfunding.



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