Calcolo Danno Biologico Macropermanenti con Nuova Tabella Unica Nazionale 2025

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Questa applicazione consente di simulare il calcolo del danno non patrimoniale in base alla nuova Tabella Unica Nazionale.

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l’art. 1, comma 17, ha introdotto nel nostro ordinamento la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze:
12408/2011 e
3802/2015).

La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), è basata sul sistema a “punto variabile” in relazione all’età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell’età.

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Per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un’ulteriore personalizzazione di fascia per danno morale all’interno di un range prestabilito che varia in funzione dei punti di invalidità.

Analogamente, l’indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.

Inoltre, come stabilito dall’art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l’importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in “maniera rilevante” su specifici aspetti “dinamico-relazionali” personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati.

L’importo complessivo del danno permanente è calcolato e visualizzato automaticamente nella maschera al variare dell’età del danneggiato, dei punti di invalidità e della personalizzazione di fascia per danno morale.
Per il calcolo completo del risarcimento, comprensivo dell’indennità permanente, dell’ulteriore personalizzazione e delle spese documentate basta cliccare sul bottone [Calcola].

La tabella unica nazionale entrerà in vigore il 05/03/2025.

  1. I dati richiesti sono sostanzialmente identici a quelli delle altre applicazioni sul risarcimento del danno.

  2. E’ possibile modificare la percentuale di personalizzazione del c.d. danno morale, impostandola in un range che varia automaticamente in base ai punti di invalidità selezionati.
    La percentuale di default impostata ad ogni nuovo calcolo è quella media.

  3. Anche se l’art. 138, comma 3 indica espressamente che l’ulteriore personalizzazione in sede giudicante si applica all’ “ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale”, l’applicazione consente di specificare, per particolari esigenze, se tale aumento debba essere calcolato sul solo danno non patrimonale o sull’intero risarcimento, comprensivo quindi dell’indennità temporanea totale.

  4. Per particolari esigenze di simulazione e valutazione è possibile escludere completamente la personalizzazione di fascia per danno morale, pur non essendo tale circostanza espressamente prevista dalla normativa.
    La stessa considerazione vale per la personalizzazione dell’indennità temporanea.

  5. La tabella unica nazionale è aggiornata annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico e l’applicazione consente di accedere allo storico degli anni precedenti per eventuali calcoli pregressi.

  6. Per facilitare le operazioni di “copia e incolla” l’applicazione accetta vari formati numerici:

    • Numeri con o senza separatore dei decimali che può essere sia il punto che la virgola (esempio: 12345,67 oppure 12345.67).

    • Numeri con o senza separatore delle migliaia (esempio: 12.345,56 oppure 12345,56).
      Nota: se si utilizza il separatore delle migliaia è obbligatorio usare la virgola per i decimali.

    • Numeri con il simbolo dell’Euro (€) (esempio: €12.345,67 oppure € 12.345,67).

Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.

Il DPR n. 12 del 13/01/2025

Riportiamo di seguito l’estratto del decreto.

Art. 1 – Adozione della tabella unica nazionale

1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli amotore e dei natanti, nonchè conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:

  • a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;

  • b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, – tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;

  • c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all’allegato II, tabella 2.

2. All’aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B, riportata nell’allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

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Art. 2 – Valore del primo punto di invalidità

1. Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall’articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3 – Liquidazione del danno biologico temporaneo

1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all’articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.



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