Vincolo di destinazione a tutela dei figli maggiorenni non autosufficienti: un’analisi giuridica
La tutela patrimoniale dei figli, anche dopo il raggiungimento della maggiore età , rappresenta un tema di grande interesse giuridico e sociale. In particolare, si pone la questione della possibilità di vincolare un immobile mediante la costituzione di un vincolo di destinazione per atto pubblico notarile, già conferito in un fondo patrimoniale e successivamente trasferito a uno dei coniugi dopo la separazione, ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., per garantire il mantenimento dei figli fino al raggiungimento di un’età superiore ai diciotto anni, qualora essi non siano ancora economicamente indipendenti. L’analisi giurisprudenziale e dottrinale in merito è articolata e merita un approfondimento.
Caso specifico: scioglimento del fondo patrimoniale e nuova destinazione dell’immobile
Nel caso in esame, i due coniugi avevano tre figli, e avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi l’immobile destinato a casa familiare. Dopo la separazione, il giudice ha disposto il trasferimento dell’immobile alla moglie, con il fondo patrimoniale rimasto circoscritto a lei e ai figli. Con il successivo divorzio e il raggiungimento della maggiore età dei figli, il fondo patrimoniale si è sciolto ai sensi dell’art. 171 c.c.
Ora, la moglie intende vincolare l’immobile ex art. 2645-ter c.c. fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età dell’ultimo figlio, per garantirne il mantenimento. A tal proposito si pone una domanda centrale: tale destinazione può essere considerata meritevole di tutela?
Negozio di destinazione e il requisito della meritevolezza
L’art. 2645-ter c.c. prevede che determinati beni possano essere destinati a uno specifico scopo meritevole di tutela, con effetto di segregazione patrimoniale. In dottrina e giurisprudenza, il concetto di meritevolezza è stato interpretato in modi diversi ed stato oggetto di dibattito acceso.
In particolare alcuni autori ritengono che la destinazione sia meritevole solo se giustificata da un interesse di rilevanza pubblicistica, come la tutela dei soggetti disabili.
Altri studiosi, invece, considerano sufficiente la liceità dello scopo perseguito, valutando caso per caso se l’interesse tutelato sia prevalente rispetto a quello dei creditori del disponente.
Una terza corrente ritiene necessaria una valutazione comparativa tra l’interesse perseguito e quello dei creditori, senza richiedere un requisito di pubblica utilità .
Nel caso concreto, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti potrebbe rientrare tra gli interessi meritevoli di tutela, purché la destinazione sia strutturata in modo chiaro e non generico.
Ammissibilità del negozio di destinazione per il mantenimento dei figli
La dottrina si divide sull’ammissibilità di un negozio di destinazione a tutela dei bisogni dei figli maggiorenni. Alcune tesi escludono questa possibilità , ritenendo che gli interessi familiari debbano trovare protezione attraverso strumenti tradizionali come usufrutto o cessione di crediti. Gli interessi familiari trovano la loro protezione generalmente nell’ambito della costituzione di un fondo patrimoniale. Tuttavia, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di merito riconoscono che la destinazione negoziale possa essere impiegata per proteggere economicamente i figli non autosufficienti.
Un’importante pronuncia giurisprudenziale ha ammesso un negozio di destinazione a favore di figli minorenni fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, avallando la tesi che la meritevolezza dell’interesse deve essere analizzata a seconda del singolo caso concreto. Tuttavia, altre sentenze hanno censurato atti di destinazione che, per la loro genericità o durata eccessiva (ad esempio, fino ai quarant’anni di età del beneficiario), risultavano elusivi nei confronti dei creditori.
Condizioni per la validità del vincolo ex art. 2645-ter c.c.
Affinché la destinazione sia considerata meritevole, occorre: in primis chiarezza nello scopo perseguito in quanto il vincolo deve specificare le esigenze concrete che intende soddisfare.
In secondo luogo è necessario che sia prevista una durata ragionevole: il termine finale deve essere congruo rispetto alla necessità di garantire il mantenimento dei figli.
Infine va rilevata la proporzionalità rispetto all’interesse tutelato: non deve configurarsi un intento fraudolento nei confronti dei creditori.
In particolare, il giudice ha evidenziato che un atto di destinazione è legittimo solo se dimostra perché la segregazione patrimoniale sia l’unico o il migliore strumento di tutela del nucleo familiare.
Preventivo per vincolo di destinazione
Dall’analisi emerge che, sebbene il negozio di destinazione a tutela dei figli maggiorenni non autosufficienti non sia pacificamente ammesso, la dottrina e la giurisprudenza più recenti ne riconoscono la possibilità , a condizione che l’atto sia strutturato in modo trasparente e proporzionato. Nel caso specifico sopra analizzato, il vincolo potrebbe essere ritenuto meritevole di tutela se dimostra con precisione la necessità della segregazione patrimoniale per il mantenimento dei figli fino al venticinquesimo anno di età .
In definitiva, il negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c. rappresenta uno strumento utile e flessibile per la tutela patrimoniale familiare, ma richiede un’attenta valutazione del caso concreto per evitare abusi e garantire la sua opponibilità ai terzi.
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