Dagli avvisi dell’Agenzia delle entrate all’Imu, Confedilizia informa

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Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina

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Lettere di compliance dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento attuativo

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 7.2.2025, ha emanato le disposizioni attuative dell’art. 1, commi 86 e 87, l. n. 213/2023, che prevedono l’attivazione dell’Agenzia delle entrate nei confronti di coloro che hanno effettuato sugli immobili interventi agevolati con il superbonus e che non hanno presentato, ove prevista, la dichiarazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Nel merito, tra le altre cose, e al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia delle entrate invierà (tramite pec in caso di domicilio digitale del destinatario o tramite raccomandata con avviso di ricevimento) un’apposita comunicazione contenente le seguenti informazioni: a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito; c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire
elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Il contribuente, dal canto suo, può, anche mediante soggetti delegati, richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti oppure può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Sul tema delle lettere di compliance dell’Agenzia delle entrate ex art. 1, commi 86 e 87, l. n. 213/2023 (cfr. articolo sovrastante), sono stati forniti i seguenti chiarimenti durante il question time del 12.2.2025 alla Camera dal Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, Lucia Albano, che ha risposto all’interrogazione n. 5-03532 dell’on. Fenu e altri (M5S), con la quale gli interroganti avevano chiesto di sapere “quali siano i criteri utilizzati dall’Agenzia delle entrate per la predisposizione delle liste selettive di contribuenti cui inviare le comunicazione di compliance di cui al comma 87 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e in che modo si intenda evitare l’invio generalizzato ai contribuenti, in particolare verso chi non ha alcun obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione catastale”.
Nella risposta il Sottosegretario ha chiarito che nella predisposizione delle liste selettive l’Agenzia delle entrate, al fine di garantire efficienza al processo di comunicazione di posizioni potenzialmente meritevoli di denuncia di variazione catastale, contenendo al massimo l’impatto sui contribuenti, ha previsto che l’invio delle lettere di compliance riguarderà, in una prima fase, gli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all’art. 119 del d.l. n. 34/2020 “che risultano all’attualità iscritti in Catasto privi di rendita catastale o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare” gli interventi edilizi in questione.
L’Agenzia ha, quindi, escluso un invio generalizzato di comunicazioni a tutti i contribuenti.

Imu 2024: eventuale terza rata entro febbraio 2025

Entro il 28.2.2025 alcuni proprietari potrebbero dover effettuare il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, di una terza rata dell’Imu per l’anno 2024, consistente nell’eventuale differenza a debito tra l’Imu, calcolata e versata entro il 16.12.2024, e quella dovuta nei Comuni (circa 190) le cui delibere sono state inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2024 e pubblicate alla data del 7.2.2025 nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel caso in cui invece risultasse una differenza a favore del contribuente, lo stesso dovrà procedere alla richiesta di rimborso con le modalità ordinarie. E ciò per effetto di una norma contenuta nel c.d. decreto milleproroghe, come modificato dal Parlamento nella sua conversione in legge, che ha fatto salva l’efficacia di tali delibere, pubblicate in ritardo rispetto agli ordinari termini previsti.

Immobile locato come ristorante ed utilizzato anche come pizzeria con forno a legna. È lecito?

L’uso come pizzeria con forno a legna è sicuramente un uso diverso da quello di ristorante e non costituisce semplice ampliamento del tipo di cibi serviti, ma un’attività diversa, tanto che per il suo esercizio si rendono necessarie installazioni di più canne fumarie per l’esalazione di fumi ed odori, comportanti anche nuove autorizzazioni sanitarie. Da ciò deriva che, se il contratto prevede l’utilizzo dell’immobile ad uso ristorante, la sua conversione o ampliamento in pizzeria costituisce violazione dell’art. 1587 c.c. laddove prevede che il conduttore debba utilizzare il bene locato come da destinazione contrattuale (in argomento cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/03/2012, n. 5056).

La delibera che autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale anche per tutti i gradi successivi?

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Secondo la Suprema Corte (cfr. in punto Cassazione civile sez. III, 02/05/2024, n. 11863) la delibera dell’assemblea condominiale, con la quale si autorizza l’amministratore genericamente a promuovere un giudizio, vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per Cassazione. (da Confedilizia Notizie).

Numero Verde 800.400.762 (dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00)



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