Con il DM 7 gennaio 2025 sono state definite le modalità attuative dell’incentivo per le imprese del Meridione in caso di assunzione di disoccupati che hanno raggiunto il 35° anno di età, previsto dall’art. 24 del DL 60/2024 (c.d. bonus ZES unica per il Mezzogiorno).
In particolare, la norma riconosce un esonero contributivo ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come specificato dal decreto in commento è necessario avere la sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
Alla data di assunzione incentivata, il lavoratore deve rispettare anche le seguenti condizioni:
– aver compiuto il 35° anno di età;
– essere disoccupati da almeno 24 mesi.
L’esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame.
L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), per una durata massima di 24 mesi, e può essere fruito nel limite di importo massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (entro comunque i limiti di spesa autorizzata).
L’esonero non impatta sulla futura pensione del lavoratore, in quanto resta ferma l’aliquota di computo.
Ai fini della fruizione occorre tenere presente anche ulteriori condizioni. In particolare, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. 296/2006 (ad esempio, la regolarità contributiva).
Inoltre, fermo restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015 (e quanto declinato nei citati commi 1175 e 1176), l’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva, non hanno proceduto a:
– licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
– licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991.
Qualora venga effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, l’incentivo verrà revocato con conseguente recupero del beneficio già fruito.
Sempre con riferimento alle condizioni, come sottolineato dal decreto in commento, l’incentivo si applica nel rispetto del Regolamento 651/2014.
L’art. 4 del decreto in commento disciplina le modalità di presentazione delle domande di ammissione, da inviare all’INPS telematicamente, seguendo le istruzioni e rispettando i termini che verranno definiti dall’Istituto di previdenza con apposito documento.
La domanda dovrà contenere specifiche informazioni, tra cui:
– dati identificativi dell’impresa (e numero dei dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata);
– dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
– tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e percentuale oraria di lavoro;
– retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto incentivato;
– sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
L’INPS verificherà le domande pervenute tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale e, se ci sarà esito positivo, il datore verrà ammesso all’esonero.
A fronte dell’ammissione, l’Istituto quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficienza capienza di risorse pro quota per i 24 mesi di agevolazione.
I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell’esonero contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato).
Quanto al rapporto con altre agevolazioni, l’esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre risulta essere compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.
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