Cosa sapere sul Conto Termico 3.0

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Il Conto Termico 3.0 è un aggiornamento del vecchio incentivo, nel quale rientrano interventi per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici.

Incentivi per l’energia da rinnovabili con il nuovo Conto Termico 3.0

Il nuovo Conto Termico 3.0 è un aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, prevista dal decreto interministeriale del 16 febbraio 2016.

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Impianto fotovolatico installabile con l’incentivo del Conto Termico 3.0 – Getty Images

Finita la fase della consultazione delle Regioni, a breve lo schema del decreto dovrebbe passare all’esame della Conferenza Stato-Regioni e, superato anche questo passaggio, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per poi entrare in vigore ed essere applicato dopo 90 giorni.

L’ultimo tassello avrà carattere operativo, poiché per la piena applicazione, occorrerà attendere l’approvazione delle disposizioni operative per l’attuazione degli incentivi.

Pur trattandosi di una misura già prevista diversi anni fa, le novità del nuovo Conto Termico 3.0 sono molteplici.

Cos’è il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico è un incentivo fiscale, finalizzato a promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili negli edifici esistenti.

Si tratta di un contributo statale di fatto gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con il quale si sostengono finanziariamente interventi come l’installazione di pompe di calore, caldaie a biomassa, impianti solari termici e la sostituzione di impianti di climatizzazione obsoleti.

Conto Termico 3.0 per incentivare gli interventi di efficienza energetica - Getty ImagesConto Termico 3.0 per incentivare gli interventi di efficienza energetica – Getty Images

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È previsto un contributo anche nel caso di produzione di energia termica, proveniente da fonti rinnovabili.

L’incentivo può arrivare fino a coprire fino al 65% del costo sostenuto, ma in alcuni casi può arrivare fino al 100%, ad esempio::

  • edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
  • edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale.

Chi può richiedere il Conto Termico 3.0

I beneficiari del Conto Termico 3.0 possono essere sia privati sia soggetti pubblici:

  • le amministrazioni pubbliche inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali;
  • i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario;
  • imprese.

Quali sono gli interventi previsti dal Conto Termico 3.0

Con il Conto Termico 3.0 sono previsti nuovi e diversi interventi, in particolare, è importante rilevare che gli interventi che consentono di fruire dell’agevolazione sono numerosi e possono essere suddivisi in alcune macro-aree, in base al soggetto che li effettua.

Interventi previsti con il nuovo Conto Termico 3.0 - Getty ImagesInterventi previsti con il nuovo Conto Termico 3.0 – Getty Images

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Nel caso in cui gli interventi riguardino le abitazioni private, è possibile fruire del contributo nel caso di:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore, caldaie a condensazione o impianti a biomassa;
  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • coibentazione di pareti e coperture per ridurre la dispersione termica;
  • sistemi di gestione intelligente dell’energia per ottimizzare i consumi.

Nel caso di interventi effettuati da privati e imprese, la richiesta può essere presentata:

  • dal soggetto che ha sostenuto le spese dell’intervento e che dispone dell’edificio/unità immobiliare su cui l’intervento e/o la misura di efficienza energetica è stata realizzata (“soggetto responsabile“);
  • da una ESCO (ovverosia Energy Service Company società specializzate in efficienza energetica) che abbia stipulato con il soggetto responsabile un contratto di servizio energia o di prestazione energetica.

Come ottenere l’incentivo previsto dal Conto Termico 3.0

La richiesta di incentivo deve essere presentata con apposita domanda che deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori a pena della decadenza del diritto all’incentivo.

Privati, imprese ed edifici pubblici sono i beneficiari del Conto Termico 3.0 - Getty ImagesPrivati, imprese ed edifici pubblici sono i beneficiari del Conto Termico 3.0 – Getty Images

I pagamenti, inoltre, non potranno essere datati più indietro di 90 giorni dalla data di presentazione dell’incentivo.

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È inoltre importante precisare che per i successivi 5 anni, il soggetto beneficiario è responsabile della manutenzione dell’impianto incentivato, poiché diversamente la sussistenza dei presupposti potrebbero essere messi in discussione con conseguente revoca del beneficio.

Conto Termico 3.0 sostituisce il Superbonus?

Il Conto Termico 3.0 è stato da molti ritenuto una grande opportunità per chi desidera migliorare l’efficienza energetica degli edifici, poiché riduce i costi delle forniture domestiche in bolletta e contribuisce a creare una maggiore sostenibilità ambientale, come richiesto dalle nuove politiche europee.

Per tale motivo tale incentivo è stato analizzato come una importante alternativa all’ormai già finita detrazione fiscale del Superbonus.

Ciò in quanto sono assimilabili gli interventi, che consentono l’ottenimento dell’incentivo rispetto alla detrazione fiscale e i soggetti beneficiari.



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