Bando gioco online, Adm risponde ai quesiti degli operatori

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L’Agenzia dogane e monopoli fornisce una serie di chiarimenti in risposta a dei quesiti inviati dagli operatori su questioni relative al bando di gara per le concessioni di gioco online.

Vengono affrontati vari aspetti della procedura, tra i quali i criteri di valutazione, requisiti di partecipazione, piano degli investimenti e misure di sicurezza per i giocatori.

Ecco di seguito i 43 quesiti ricevuti dall’Agenzia, e le relative risposte:

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1. DOMANDA – Si chiede di chiarire se ai fini del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2 delle regole amministrative sia consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, stante la generale applicazione di tale istituto prevista ai sensi dell’art. 104 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e in linea con il corrispondente quadro normativo europeo, e in particolare con l’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE, orientato a garantire la più ampia possibilità di partecipazione alle procedure per l’affidamento del contratto di appalto.

RISPOSTA – Si chiarisce che l’istituto dell’avvalimento è utilizzabile anche per i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2. delle Regole amministrative. Infatti, depone in tal senso, non solo la giurisprudenza (anche più recente) ma anche i principi eurounitari volti a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche e la stessa lettera del bando che, infatti, al capitolo 8 esclude espressamente la possibilità di avvalimento solamente per i requisiti di ordine generale e, invece, prevede che l’ausiliario debba “possedere i requisiti i di cui al capitolo 7 oggetto di avvalimento”, capitolo 7 che ricomprende sia i requisiti di capacità economico-finanziaria, sia quelli di capacità tecnico infrastrutturale e di policy in materia di gioco responsabile e sociale.

 

2. DOMANDA – Si chiede di chiarire se il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2 delle regole amministrative: a. possa, alternativamente, essere posseduto anche tramite società controllate dal medesimo soggetto controllante il candidato; b. in caso di candidato costituito in forma di RTI, possa essere posseduto anche tramite società controllanti o controllate di uno dei soggetti che compongono il RTI, in qualità di impresa mandante o di impresa mandataria, anche in considerazione di quanto previsto dal paragrafo 7.4.2. delle stesse regole amministrative.

RISPOSTA – Il bando dispone espressamente che il requisito “può essere posseduto anche per il tramite di società controllanti o controllate in Italia o in un altro Stato dello Spazio economico europeo e deve essere dichiarato specificamente nella domanda di partecipazione”, pertanto, non è possibile prevedere che il requisito sia posseduto tramite società controllate dal medesimo soggetto controllante il candidato. Si conferma, inoltre, che, in caso di candidato costituito in forma di RTI, il requisito di capacità economica e finanziaria può essere posseduto anche tramite società controllanti o controllate di uno dei soggetti che compongono il RTI, in qualità di impresa mandante o di impresa mandataria.

 

3. DOMANDA – Si chiede, con riferimento ai requisiti di cui ai paragrafi 7.3.1 e 9.1.4 delle regole amministrative e all’articolo 8 dello schema di convenzione, di fornire indicazioni su quali soggetti siano ritenuti idonei al rilascio delle dichiarazioni di asseveramento richieste dal disciplinare e quali differenti competenze tecniche sono richieste per ciascuno dei profili in argomento e meglio dettagliati nei paragrafi summenzionati.

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RISPOSTA – È ritenuto idoneo un “soggetto indipendente”, ossia, una società specializzata o un professionista nel settore, terzi rispetto all’Agenzia e al candidato e che non abbiano con quest’ultimo alcun collegamento societario, che attestino il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione. In ogni caso, si precisa che le competenze del “soggetto indipendente” devono essere dimostrate tramite curriculum, iscrizione all’albo, accreditamento presso un organismo di certificazione o modalità similari.

 

4. DOMANDA – Si chiede di chiarire se, con riferimento ai requisiti di cui ai paragrafi 7.3.1 e 9.1.4 delle regole amministrative e all’articolo 8 dello schema di convenzione, le attestazioni sottoscritte dal soggetto terzo indipendente possono essere sostituite da altra certificazione o altra documentazione che possa essere ritenuta di valore equipollente ai fini richiesti dal disciplinare che qui interessa.

RISPOSTA – Fatta salva la necessità di presentazione della relazione tecnica asseverata e del piano degli investimenti asseverato, qualora il candidato ritenga di presentare ulteriori diversi documenti o certificazioni, questi saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

 

5. DOMANDA – Si chiede conferma in via esemplificativa e con espresso riferimento al punto c) del paragrafo 7.3.1 delle regole amministrative che la certificazione PdR125:2022 possa essere utilizzata dal candidato per comprovare il possesso dei requisiti in esso indicati.

RISPOSTA – Si ritiene che la certificazione PdR 125:2022, elaborata al fine di definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese, soddisfi solo parzialmente il requisito previsto dal paragrafo 7.3.1 lett. c. Nello specifico, dalla lettura del requisito emerge una portata più ampia come, ad esempio, “l’utilizzo dello smart working, dell’orario di lavoro plurisettimanale, di specifici programmi di assistenza e benefici per le categorie svantaggiate, lo sviluppo di strumenti di welfare aziendale, la presenza di politiche  di mobility management e di diversity management.”, in applicazione, fra l’altro, di quanto stabilito dall’articolo 57 del decreto legislativo 25 marzo 2023, n. 36. Nella convinzione che una sola certificazione non fosse sufficiente per soddisfare i requisiti individuati dall’Agenzia in ambito sociale e ambientale, si è operata la scelta di richiedere nel bando di gara la presentazione di una relazione tecnica asseverata.

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6. DOMANDA – Si chiede di chiarire se le certificazioni, di cui al paragrafo 7.3.1., lett. b) delle Regole Amministrative, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI CEI EN ISO 5001:2011 debbano essere possedute per l’intera durata della Concessione e che, invece, in sede di partecipazione alla procedura di selezione sia sufficiente la presentazione di una dichiarazione di impegno finalizzata all’ottenimento delle summenzionate certificazioni sui sistemi di gestione ambientale e di gestione della dell’energia.

7. DOMANDA – Si chiede di chiarire se il requisito di cui al paragrafo 7.3.1, lett. b. delle regole amministrative debba essere posseduto dal candidato al momento di formalizzazione della domanda di partecipazione o, come suggerisce il testo letterale della disposizione in considerazione, al momento della sottoscrizione della convenzione di concessione

RISPOSTA – Si chiarisce che il requisito di cui al punto 7.3.1., lett. b) deve essere posseduto all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e che il requisito deve essere mantenuto per l’intera durata della concessione.

 

8. DOMANDA – Si chiede di voler confermare che le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale e UNI CEI EN ISO 50001:2011 “Sistemi di gestione dell’energia” devono essere intese non come requisiti necessari che il candidato deve integrare, ma come mero elemento di prova del possesso del requisito della conformità ai requisiti ambientali minimi di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.

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RISPOSTA – Si chiarisce che le certificazioni, quali UNI EN ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale e UNI CEI EN ISO 50001:2011 sui “Sistemi di gestione dell’energia” possono essere intese come elemento di prova del possesso del requisito della conformità ai requisiti ambientali minimi di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 2023, da presentare al terzo soggetto asseverante ai fini del rilascio della relazione tecnica. Si conferma l’obbligo di trasmettere la relazione tecnica con la quale il soggetto terzo assevera il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., lett. a., b. e c.

 

9. DOMANDA – Si chiede di chiarire, non essendo previsti specifici Criteri Ambientali Minimi per i servizi oggetto della procedura, quali siano i parametri che i soggetti interessati debbono considerare per valutare il possesso dei requisiti di conformità ai requisiti ambientali minimi di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.

RISPOSTA – Considerato che per l’attività oggetto della concessione il Ministero dell’Ambiente con il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione non ha definito i Criteri Minimi Ambientali (CAM), il richiamo a tale Piano deve essere inteso agli obiettivi da esso perseguiti e alle azioni da porre in essere per il loro raggiungimento e, pertanto, a tutte quelle attività poste in essere dal candidato per favorire un uso sostenibile delle risorse. Ad esempio, le attività relative alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, all’efficientamento energetico, al miglioramento della progettazione dei prodotti e dei servizi. In sostanza tutte quelle attività volte a ridurre l’impatto ambientale nell’attività oggetto della concessione e ampiamente descritte nel citato Piano d’azione. In tal senso, non è possibile, indicare dei parametri di riferimento a cui rifarsi per la stesura della relazione che dovrà descrivere e dettagliare le politiche adottate e le attività poste in essere dal candidato per ridurre l’impatto ambientale.

 

10. DOMANDA – Si chiede di chiarire se il requisito di cui al paragrafo 7.3.1, lett. c), delle Regole Amministrative possa essere comprovato attraverso l’attestazione in sede di relazione asseverata di policy approvate e rese esecutive a livello di gruppo e, conseguentemente, vincolanti per il candidato in quanto parte del gruppo societario.

RISPOSTA – Il requisito richiesto al paragrafo 7.3.1 lett. c. delle regole amministrative può essere comprovato attraverso una relazione tecnica asseverata di policy approvate e rese esecutive a livello di gruppo societario e, di conseguenza, vincolanti anche per il candidato in quanto parte del gruppo.

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11. DOMANDA – Si chiede di chiarire se il requisito di cui al paragrafo 7.3.1, lett. c), debba essere integrato dal candidato anche se lo stesso impieghi un numero di dipendente inferiore a 15.

RISPOSTA – Tutti i requisiti previsti dal paragrafo 7.3.1 sono richiesti a prescindere dal numero dei dipendenti impiegati dal candidato.

 

12. DOMANDA – Si chiede di confermare che: a. la relazione tecnica citata nelle regole tecniche non è la medesima relazione tecnica asseverata dal terzo soggetto indipendente richiesta dalle regole amministrative in sede di domanda di partecipazione e che il nome a dominio non va indicato nella relazione tecnica di cui al paragrafo 7.3.1 delle regole amministrative; b. sarà sufficiente per il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dimostrare di aver predisposto le condizioni necessarie per poter soddisfare i requisiti prima del rilascio della concessione – senza indicazione in prima battuta del nome a dominio/brand specifico – presentando la relazione tecnica asseverata.

RISPOSTA – Si conferma che la relazione tecnica citata nelle regole tecniche non è la medesima relazione asseverata dal terzo soggetto indipendente richiesta dalle regole amministrative in sede di domanda di partecipazione e che il nome a dominio non va indicato nella relazione tecnica di cui al paragrafo 7.3.1 delle regole amministrative. Sarà sufficiente per il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dimostrare di aver predisposto le condizioni necessarie per poter soddisfare i requisiti prima del rilascio della concessione – senza indicazione in prima battuta del nome a dominio/brand specifico – presentando la relazione tecnica asseverata.

 

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13. DOMANDA – Si chiede di confermare che i requisiti di cui al paragrafo 7.3.1 delle regole amministrative, tra i quali i requisiti minimi ambientali e quelli relativi al c.d. “work life balance”, non sono richiesti già all’atto di presentazione della domanda, ma soltanto successivamente all’aggiudicazione della Concessione.

RISPOSTA – Si chiarisce che i requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e che i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata della concessione. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a., b. e c. da parte del candidato, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente.

 

14. DOMANDA – Si chiede di chiarire se è sufficiente che il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dimostri per i requisiti di cui al paragrafo 7.3.1., di aver predisposto le condizioni necessarie per soddisfare i requisiti prima del rilascio della concessione, presentando il relativo piano delle attività con le quali realizzerà quanto richiesto e sul quale la Commissione assegnerà il relativo punteggio.

RISPOSTA – Si chiarisce che non si ritiene sufficiente la presentazione di un piano delle attività per la realizzazione dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.1, bensì i requisiti in parola devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e devono essere mantenuti per l’intera durata della concessione.

 

15. DOMANDA – Con riferimento al requisito di cui all’articolo 7.3.2 delle regole amministrative, si chiede di confermare che, per un candidato società non residente ma con stabile organizzazione in Italia: a) è sufficiente redigere una unica Relazione di genere per tutto il personale, sia della società non residente sia della stabile organizzazione, al fine di assolvere il requisito; oppure b) è necessario disgiuntamente (i) per i dipendenti non assunti in Italia produrre la Relazione di genere e, (ii) per quelli, invece, in forza alla stabile organizzazione italiana applicare la procedura prevista dall’art. 46 del D. Lgs n. 198/2006.

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RISPOSTA – Per un candidato società non residente ma con stabile organizzazione in Italia, il possesso del requisito di cui all’articolo 7.3.2 delle Regole Amministrative si intende documentato con la presentazione di: a) SE stabile organizzazione in Italia con un numero di dipendenti superiore a cinque: – Rapporto sulla situazione del personale, di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 con l’attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alle Consigliere regionali di Parità, con riferimento alla struttura che realizza la stabile organizzazione in Italia con un numero di dipendenti superiore a cinquanta; – Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta con riferimento alla struttura estera. b) SE stabile organizzazione in Italia con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta e maggiore di quindici: – Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta con riferimento sia alla struttura che realizza la stabile organizzazione in Italia con un numero di dipendenti compreso tra quindici e cinquanta e sia alla struttura estera.

 

16. DOMANDA – Si chiede di chiarire se il requisito di cui al paragrafo 7.3.2. debba essere ottemperato anche se il candidato sia dotato di un organico inferiore alle 15 unità e, in caso di risposta affermativa, quale documentazione debba essere prodotta a comprova della integrazione del requisito.

RISPOSTA – La normativa distingue due soli ambiti per l’applicazione: aziende con più di 50 dipendenti e aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 dipendenti. Il requisito, pertanto, non deve essere ottemperato dai candidati con un organico inferiore alle 15 unità.

 

17. DOMANDA – Si chiede di chiarire se la voce di cui al punto C) della tabella riportata nel paragrafo 17.1 debba essere considerata un mero refuso e, conseguentemente, oggetto di valutazione, coerentemente con quanto stabilito nel punto 7.3., ultimo periodo, e nel punto 17, secondo periodo, delle regole amministrative, la voce in essa inclusa, riferita al requisito di cui al punto 7.3.2 delle regole amministrative, debba essere sostituita con il requisito di cui al punto 7.3.1 lett. c).

RISPOSTA – Si comunica che si tratta evidentemente di un mero refuso in quanto sono oggetto di valutazione e di punteggio in sede di procedura di affidamento della concessione i requisiti e parametri di cui al punto 7.3.1. delle regole amministrative. Il criterio di valutazione inserito alla lettera C della tabella di cui al paragrafo 17.1. delle regole amministrative deve intendersi sostituito, pertanto, con “Specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro, come ad esempio, l’utilizzo dello smart working, dell’orario di lavoro plurisettimanale, di specifici programmi di assistenza e benefici per le categorie svantaggiate, lo sviluppo di strumenti di welfare aziendale, la presenza di politiche di mobility management e di diversity management”.

 

18. DOMANDA – Con riferimento all’articolo 8.2 della convenzione di concessione, si chiede di sapere se il revisore unico della società, nominato ai sensi del Decreto Legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019, sia considerato soggetto terzo ai fini della relazione del piano di investimenti ovvero in caso contrario quali siano i soggetti terzi.

RISPOSTA – Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, all’articolo 6, comma 5, lettera g) recita “[…] presentazione di un piano degli investimenti individuato dall’Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza proporzionalità e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilità commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto concessorio;” La figura del revisore unico della società nominato ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) non può essere considerato soggetto terzo ai fini della relazione del piano di investimenti, in quanto la prestazione di attività di “consulenza tecnica” e di auto-riesame di documenti impatta sull’indipendenza e sull’imparzialità del revisore unico.

 

19. DOMANDA – Si chiede di chiarire se il piano di investimenti richiesto al paragrafo 9.1.4 delle regole amministrative debba essere strutturato come cash-flow prospettico che copra l’intera durata della concessione o, come sembra dedursi dal testo dell’articolo 8, comma 2, secondo periodo, dello schema di convenzione, solo per i primi due anni di concessione. Inoltre, si chiede di chiarire se l’importo minimo degli investimenti indicato nell’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, dello schema di convenzione di concessione, sia applicabile solo al primo biennio di concessione o all’intero arco di durata della stessa.

RISPOSTA – Il piano degli investimenti, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, dovrà prevedere gli investimenti che saranno effettuati dal concessionario nei tre ambiti di cui al comma 1 dell’articolo 8 dello schema di convenzione di concessione, per il primo biennio di concessione in una percentuale non inferiore al 10% dell’importo una tantum di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 per ciascuna concessione richiesta. Per il successivo arco di durata della concessione, l’articolo 8, comma 3 stabilisce: “A partire dal terzo anno di concessione, ADM, entro il 30 novembre di ogni anno, individua o autorizza, su proposta del concessionario, gli ulteriori investimenti, volti a implementare o sviluppare specifiche soluzioni tecnologiche, ai fini di aumento della sicurezza, di utilizzo della migliore tecnologia o di sviluppo di specifiche policy di gioco responsabile, prevedendo un importo non inferiore, per ciascun concessionario, allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) della raccolta media riferita a tutti i concessionari nell’anno precedente. Il concessionario è tenuto a documentare ad ADM l’effettiva realizzazione degli investimenti, nonché, per quelli indicati dal concessionario stesso, i benefici ottenuti mediante gli stessi, attraverso una relazione da presentarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli investimenti.”

 

20. DOMANDA – Si può avere la definizione del termine “raccolta media”?

RISPOSTA – Lo Schema di convenzione, all’articolo 8, comma 3 stabilisce: “A partire dal terzo anno di concessione, ADM, entro il 30 novembre di ogni anno, individua o autorizza, su proposta del concessionario, gli ulteriori investimenti, volti a implementare o sviluppare specifiche soluzioni tecnologiche, ai fini di aumento della sicurezza, di utilizzo della migliore tecnologia o di sviluppo di specifiche policy di gioco responsabile, prevedendo un importo non inferiore, per ciascun concessionario, allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) della raccolta media riferita a tutti i concessionari nell’anno precedente.” L’espressione “raccolta media” individua la media aritmetica della raccolta nell’anno precedente riferita a tutti i concessionari online. Con il termine “raccolta”, con riferimento alle singole tipologie di gioco, si intende: − Scommesse – quota fissa sportiva, ippica in agenzia, ippica nazionale, totocalcio, scommesse virtuali: per raccolta si intende la differenza tra l’importo venduto e l’importo rimborsato; − Betting Exchange – per raccolta si intende l’importo degli abbinamenti tra banco e puntata; − Giochi di abilità a torneo – per raccolta si intende l’importo dei diritti di partecipazione; − Giochi di sorte a quota fissa e di carte con vincita in denaro organizzati in forma diversa dal torneo – per raccolta si intende gli importi complessivi delle puntate comprensive anche degli importi vinti e rigiocati, su ciascuna sessione di gioco; − Bingo a distanza – per raccolta si intende l’importo delle cartelle acquistate.

 

21. DOMANDA – Ai fini del calcolo degli investimenti, qualora il primo biennio della concessione cominci operativamente a titolo di esempio in data 1° ottobre 2025, si chiede se gli investimenti da calcolare a piano siano la somma di quelli effettuati tra il 1° ottobre 2025 fino al 30 settembre 2026; in caso di risposta positiva, se la relazione successivamente richiesta vada presentata entro il 28 febbraio 2027. 

RISPOSTA – L’Agenzia, con il bando di gara, richiede la presentazione di un piano degli investimenti per il primo biennio della concessione a prescindere dalla data di inizio dell’operatività della concessione. Lo Schema di Convenzione, infatti, all’articolo 8, comma 2 prevede che “Il piano degli investimenti del concessionario, da presentarsi all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, deve essere asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilità commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto concessorio. In particolare, il piano dovrà prevedere gli investimenti che saranno effettuati dal concessionario nei tre ambiti di cui al comma 1, per il primo biennio di concessione. L’importo annuo di tali investimenti è determinato, per ciascuna concessione, in una percentuale non inferiore al 10% dell’importo una tantum di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.” Il piano degli investimenti, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, dovrà prevedere gli investimenti che saranno effettuati dal concessionario nei tre ambiti di cui al comma 1 dell’articolo 8 dello schema di convenzione di concessione, per il primo biennio di concessione in una percentuale non inferiore al 10% dell’importo una tantum di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 per ciascuna concessione richiesta. Ne consegue che il primo biennio decorre dalla data di avvio della concessione, qualunque essa sia. Inoltre, si fa presente che, all’atto di presentazione della domanda, il piano degli investimenti deve essere consegnato asseverato da soggetto terzo con una relazione che dimostri la sostenibilità del piano per l’intero arco temporale della concessione, ossia per nove anni.

 

22. DOMANDA – Si chiede se la sostenibilità del piano degli investimenti di cui al paragrafo 9.1.4 delle regole amministrative e all’articolo 8 dello schema di convenzione debba risultare dalla legal entity nella sua totalità oppure solo dai flussi generati dalla concessione.

RISPOSTA – La sostenibilità del piano degli investimenti deve essere riferibile alla società che si candida al rilascio della concessione per la totalità delle sue attività d’impresa e non deve rapportarsi ai soli flussi generati dalla concessione per la raccolta del gioco a distanza.

 

23. DOMANDA – Si chiede se, considerato il richiamo all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2024, n. 41 contenuto nell’articolo 8, comma 1, lett. c, dello schema di convenzione di concessione, nel piano degli investimenti debbano essere ricompresi anche: a. gli investimenti in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile di cui all’articolo 15, comma 2 del richiamato decreto legislativo; b. gli investimenti a tutela e protezione dei giocatori di cui all’articolo 15, comma 3, del richiamato decreto legislativo.

RISPOSTA – L’articolo 8, comma 1, lett. c. dello schema di convenzione di concessione richiama l’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, esclusivamente per il rispetto dei criteri in esso contenuti. Del resto, nell’articolo 20, comma 9 dello schema di convenzione si riporta espressamente il dettato dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024: “Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti dalla commissione governativa di cui all’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute.” È di tutta evidenza che le somme di cui si richiede l’investimento sono diverse da quelle previste per il piano degli investimenti all’articolo 8, commi 2 e 3 dello schema di convenzione di concessione. Si ritiene, tuttavia, possibile ricomprendere nel piano degli investimenti le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi per la diffusione del gioco sicuro e responsabile a ulteriore tutela dei giocatori, specie più vulnerabili, che il concessionario ha facoltà di effettuare, previste dall’articolo 20, comma 11 dello schema di convenzione di concessione, con il quale il bando recepisce l’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

 

24. DOMANDA – Si chiede, con riferimento al piano degli investimenti di cui all’articolo 8, comma 1 della convenzione di concessione, se il termine “investimenti” debba essere inteso esclusivamente come investimenti in conto capitale (CAPEX) oppure se includa anche costi operativi (OPEX). In particolare, se siano inclusi tra gli investimenti anche quelli che, pur non essendo in conto capitale, si riferiscono agli ambiti oggetto dell’articolo 8.

RISPOSTA – Si specifica che, nel caso di specie il termine “investimenti” è riferito agli investimenti in conto capitale (CAPEX) in quanto rientrano nelle spese in conto capitale tutti quegli investimenti che permettono di migliorare la capacità produttiva, l’efficienza e la competitività di un’azienda nel lungo periodo. Tuttavia, si ritiene che possano essere considerate le spese operative (OPEX) che hanno un impatto su produttività ed efficienza del complessivo sistema di raccolta e offerta dei giochi pubblici oggetto della concessione. In ogni caso, è possibile inserire nel piano degli investimenti tutti quelli previsti dall’articolo 8.

 

25. DOMANDA – Si chiede, con riferimento al piano degli investimenti di cui all’articolo 8, comma 1 della convenzione di concessione, se esiste una struttura o un format specifico che l’operatore economico deve seguire nell’elaborazione del Piano di Investimenti.

RISPOSTA – Si comunica che l’Agenzia nel bando non ha previsto una struttura o un format specifico per l’elaborazione del piano degli investimenti.

 

26. DOMANDA – Si chiede di chiarire come l’operatore economico è tenuto a documentare all’Agenzia l’effettiva realizzazione degli investimenti e con quale modalità l’Agenzia intende verificare il rispetto puntuale, da parte del concessionario, del Piano degli Investimenti.

RISPOSTA – Non sono oggetto del bando di gara la documentazione che comprova l’effettiva realizzazione del piano degli investimenti e le modalità con le quali l’Agenzia intende verificare il rispetto puntuale, da parte del concessionario, del piano degli investimenti.

 

27. DOMANDA – Con riferimento all’articolo 10 delle regole amministrative, relativo alla garanzia provvisoria, si chiede di confermare che è accettata la costituzione di un deposito temporaneo presso la tesoreria statale secondo le modalità previste dalla Circolare del 6 novembre 2018, n. 27, della Ragioneria Generale dello Stato?

RISPOSTA – La risposta è affermativa.

 

28. DOMANDA – Con riferimento al paragrafo 10 ed in particolare al 10.2. delle regole amministrative, si chiede di confermare che la garanzia provvisoria può essere ridotta cumulativamente del 30% più il 20% in caso di possesso delle certificazioni ISO 9001 ISO 26000 e Pdr125:2022?

RISPOSTA – Si conferma che il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 dà diritto alla riduzione del 30 per cento e che la certificazione Pdr125:2022, presente nell’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dà diritto alla riduzione del 20 per cento dell’importo da prestare a titolo di garanzia provvisoria. Con riferimento alla cumulabilità delle riduzioni, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all’articolo 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura, comma 8, dispone che “[…] in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente”. Si fa, inoltre, presente che la certificazione UNI ESO EN 9001, presente nella serie UNI CEI ISO 9000 e nell’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può essere presentata per richiedere la riduzione del 30 per cento dell’importo della garanzia o, in alternativa, la riduzione del 20 per cento ma non per entrambe.

 

29. DOMANDA – Con riferimento al paragrafo 10 delle regole amministrative, qualora la società si qualifichi come piccola e media impresa e sia in possesso della certificazione ISO 9001 ISO 26000, si chiede di confermare che si ha diritto a un’ulteriore riduzione del 20% sui 375.000 euro risultanti dalla riduzione del 50% come PMI?

RISPOSTA – La risposta è positiva nel caso in cui il candidato sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. Le micro, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese hanno diritto a una riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria. Tale riduzione è cumulabile con quella prevista in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi, di cui all’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le regole amministrative, al punto 10.2. Riduzione della garanzia provvisoria, prevedono che “Ai sensi dell’articolo 106, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati: a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. […] b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lettera a). c. riduzione del 20 per cento in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi, di cui all’allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b).” Con riferimento alla cumulabilità delle riduzioni, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all’articolo 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura, comma 8, dispone che “[…] in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’ importo che risulta dalla riduzione precedente.”

 

30. DOMANDA – Si chiede se, con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 9.1.2 e 7.3.1, lett. b) delle regole amministrative, le certificazioni elencate siano le uniche che i soggetti ammessi alla partecipazione debbano possedere e che, dunque, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 – di cui al paragrafo 10.2 “Riduzione della garanzia provvisoria” – sia riconducibile sempre alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015, in quanto unica norma europea certificabile della serie UNI CEI ISO 9000.

RISPOSTA – L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nella misura del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Con ISO 9000, tendenzialmente, ci si riferisce a una famiglia di norme che contiene molti standard individuali raggruppati sotto questa denominazione, tra questi è presente anche la ISO 9001. Pertanto, si conferma che il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 dà diritto alla riduzione del 30% dell’importo da prestare a titolo di garanzia provvisoria.

 

31. DOMANDA – Con riferimento alle garanzie da mantenere per tutta la durata della concessione, per un attuale concessionario è possibile integrare le garanzie già depositate per la attuale concessione e garantire con esse parte della nuova integrandole fino al raggiungimento della somma richiesta?

RISPOSTA – La risposta è negativa.

 

32. DOMANDA – La garanzia che occorre depositare può essere commisurata al fatturato 2024 dell’attuale concessione utilizzando le nuove regole di cui all’articolo 22.6 oppure dobbiamo versare il 10% del valore della procedura come da articolo 22.7?

RISPOSTA – Preliminarmente, l’argomento della domanda quando riferisce all’articolo 22.7 sembra, invece, riferire al 22.8 dello schema di convenzione. L’articolo 22 – Garanzia prevede: “8. Per l’anno solare in corso all’atto della sottoscrizione della convenzione, l’importo della garanzia è indicato nella misura del 10 per cento del valore della procedura, come definito nelle regole amministrative del bando di gara per il rilascio delle concessioni per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza al capitolo 10, punto 10.1.” “9. A partire dall’anno solare successivo a quello di sottoscrizione della convenzione, il concessionario ha l’obbligo di adeguare l’importo della garanzia con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno con i criteri e le modalità specificatamente descritti al comma 6 del presente articolo, sulla base degli importi resi disponibili da ADM.” Il testo dello Schema di Convenzione non lascia dubbi sull’esclusiva applicabilità del dettato del comma 8 per la definizione dell’importo della garanzia definitiva dovuta all’atto della sottoscrizione della Convenzione. 33. DOMANDA – Nel caso in cui il valore risultante dal calcolo di cui all’articolo 22, comma 6, lett. b. sia inferiore al valore richiesto all’articolo 22, comma 8, entro quando verrà disposta la restituzione della differenza? RISPOSTA – L’articolo 22, comma 10 dello schema di convenzione prevede: “ADM può, altresì, richiedere l’adeguamento della garanzia, qualora l’imposta unica pagata o la giacenza o entrambi, relativi a un mese, rapportati all’anno, risultino superiori ai corrispondenti dati registrati nei dodici mesi precedenti; l’adeguamento è effettuato dal concessionario entro novanta giorni dalla data della richiesta.” Lo svincolo di eventuali valori della garanzia superiori a quelli risultanti dal calcolo dell’articolo 22, comma 6 avverrà nei termini previsti per il procedimento amministrativo specifico. Alla luce del comma 22, comma 10, verosimilmente ciascun concessionario valuterà se risulti opportuno e utile richiedere lo svincolo del valore eccedente oppure se tale valore eccedente entro un lasso di tempo di pochi mesi possa diventare congruo in base all’andamento delle giacenze e dell’imposta unica.

 

34. DOMANDA – Si chiede di confermare che: a. il concessionario – anche nel nuovo regime concessorio – potrà proseguire l’esercizio della concessione attraverso l’utilizzo della piattaforma di gioco messa a disposizione da soggetti terzi (come le software house) attraverso un contratto di licenza d’uso della stessa, senza necessità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; b. il candidato, in sede di valutazione, potrà essere considerato in possesso della capacità tecnico-infrastrutturale per l’adempimento delle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dalle regole tecniche, di cui al paragrafo 7.3.1 delle regole amministrative, in relazione a tale contratto di licenza d’uso della predetta piattaforma, senza fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.

RISPOSTA – L’esercizio della concessione attraverso l’utilizzo della piattaforma di gioco messa a disposizione da soggetti terzi attraverso un contratto di licenza d’uso è possibile alla luce delle disposizioni emanate sia con il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 che con lo schema di convenzione. Il rapporto tra concessionario fornitore di servizi e un altro concessionario a cui il primo renda disponibile il proprio sistema di gioco riguarda, appunto, esclusivamente il sistema di gioco, per come questo è definito nel nomenclatore e per come è individuato nelle regole tecniche. Il concessionario – anche nel nuovo regime concessorio – potrà proseguire l’esercizio della concessione attraverso l’utilizzo della piattaforma di gioco messa a disposizione da soggetti terzi attraverso un contratto di licenza d’uso della stessa, nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina cui risponde il rapporto concessorio.

 

35. DOMANDA – La doppia autenticazione è obbligatoria per ogni singolo login dell’utente oppure è una funzionalità facoltativa?

RISPOSTA – Sì, l’autenticazione a più fattori è obbligatoria per ogni singolo login dell’utente.

 

36. DOMANDA – È possibile, dopo aver effettuato una doppia autenticazione, acquisire un cookie che permetta le successive autenticazioni tramite singola autenticazione con credenziali per un certo periodo di tempo, come ad esempio 30 giorni?

RISPOSTA – No, l’autenticazione a più fattori è obbligatoria per ogni singolo login dell’utente.

 

37. DOMANDA – Sono ammesse come doppia verifica di autenticazione il login con le credenziali e una seconda verifica a scelta del concessionario (sms, e-mail o app esterna) o ci sono restrizioni (ad esempio che non è permesso l’utilizzo della e mail come seconda verifica)?

RISPOSTA – Sì, sono ammessi come autenticazione a più fattori il login con le credenziali e una seconda verifica a scelta del concessionario (sms, e-mail o app esterna), che consenta di riferire il possesso dello strumento di verifica al soggetto titolare delle credenziali comunicate. 

 

38. DOMANDA – Durante la sessione utente deve essere prevista la visualizzazione di specifici messaggi di alert da attivarsi ogni qualvolta siano raggiunte soglie di spesa e/o di tempo in funzione dell’età e delle abitudini di gioco del giocatore. Il limite di 100 euro per sessione e/o di 1 ora di gioco come soglia massima è valido sempre anche nei giorni successivi al giorno di registrazione o solamente nel giorno di registrazione del conto gioco?

RISPOSTA – Si tratta di alert di cui il sistema del concessionario deve prevedere l’attivazione. Il limite di 100 euro per sessione e/o di 1 ora di gioco come soglia massima per l’attivazione dell’alert è valido sempre, anche nei giorni successivi al giorno di registrazione.

 

39. DOMANDA – Al raggiungimento della soglia di 100 euro (o di un’ora di gioco) l’utente viene scollegato automaticamente dal sistema (tramite log-out)?

RISPOSTA – Gli specifici messaggi di alert, da attivarsi ogni qualvolta siano raggiunte soglie di spesa e/o di tempo in funzione dell’età e delle abitudini di gioco del giocatore, non sono bloccanti per il giocatore ma sono solo visualizzati.

 

40. DOMANDA – Nel caso il giocatore avesse scelto dei limiti di tempo e di spesa superiori, cosa succede? Si applicano per gli alert quelli massimi o si può utilizzare per la soglia limite quelli scelti dall’utente?

RISPOSTA – Si tratta di alert di cui il sistema del concessionario deve prevedere l’attivazione. Il limite di 100 euro per sessione e/o di 1 ora di gioco come soglia massima per l’attivazione dell’alert è valido sempre.

 

41. DOMANDA – Va previsto dal concessionario un timer che visualizza il tempo trascorso durante la sessione di gioco e al raggiungimento del limite di tempo (ad esempio 5 minuti prima) un messaggio di avviso che il tempo sta per scadere?

RISPOSTA – È facoltativo. Obbligatorio è prevedere che durante la sessione utente sia prevista la visualizzazione di specifici alert da attivarsi ogni qualvolta siano raggiunte soglie di spesa e/o di tempo in funzione dell’età e delle abitudini di gioco del giocatore.

 

42. DOMANDA – Cosa significa che “la funzionalità per l’impostazione dei limiti di gioco deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell’offerta di gioco”. È sufficiente visualizzare la funzionalità nel dettaglio del conto gioco?

RISPOSTA – Nelle regole tecniche, parte seconda – requisiti tecnici – 1. Sistema Del Concessionario – è esplicitato che il sistema del concessionario si compone di:

a. sistema/i di gioco, deputato/i all’erogazione dei servizi di gioco, che si compone di: piattaforma/e di gioco contenente le singole applicazioni di gioco;

b. sistema di accettazione del gioco.

c. sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e/o App); d. sistema dei conti di gioco del concessionario; Non è sufficiente, quindi, visualizzare la funzionalità nel dettaglio del conto gioco.

 

43. DOMANDA – È obbligatorio fornire l’opzione di scelta all’utente di modificare o estendere il tempo di time-out o è possibile, come concessionario, scegliere di impostare di default un time-out di 20 minuti, sempre e comunque per tutti gli utenti, senza fornire la possibilità di estendere il Time-out?

RISPOSTA – Nelle Regole Tecniche, Parte Seconda – Requisiti Tecnici – 1. Sistema Del Concessionario – è esplicitato che deve essere previsto un time-out massimo di 20 minuti dopo l’accesso al conto di gioco da parte del giocatore che, in caso di inattività dell’utente, inibisca l’accesso alle funzionalità di gioco e di gestione del conto di gioco; è fatta salva la possibilità per l’utente di impostare autonomamente un diverso valore, comunque inferiore a 60 minuti.







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