Scarica Sentenza Tribunale di Pavia N.134-2025
Mediazione obbligatoria: la domanda non è improcedibile a causa della condotta dell’amministratore precedente e soggetto terzo
L’amministratore di condominio, soggetto terzo, non causa l’improcedibilità della mediazione
La condotta del precedente amministratore di condominio menzionato dal convenuto nella sua eccezione è un soggetto terzo rispetto alle parti. Ne consegue che la condotta di questo soggetto, proprio per la sua estraneità rispetto alle parti in causa, non può rendere inefficace la condizione di procedibilità, che formalmente è stata assolta. Lo ha chiarito il Tribunale di Pavia nella sentenza n. 134/2025.
Scioglimento condominiale: mancato avvio della mediazione
Alcuni condomini avviano un’azione giudiziaria in materia condominiale con l’obiettivo di ottenere lo scioglimento dell’attuale condominio in due distinti condomini autonomi. Tuttavia, pur volendo procedere con tale divisione, gli attori intendono mantenere in comune alcuni impianti essenziali, nello specifico l’impianto fognario e quello destinato all’illuminazione del cortile comune. Tale richiesta si basa sulla volontà di garantire una gestione congiunta di questi servizi, considerati fondamentali per entrambi i nuovi condomini che verrebbero a costituirsi. Un gruppo di condomini contrari a tale scioglimento però, convenuti in giudizio, solleva in via pregiudiziale un’eccezione di improcedibilità dell’azione avviata dagli attori. Essi sostengono che la parte attrice non abbia adempiuto a un requisito fondamentale previsto dalla normativa vigente: l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria prima di adire il giudice. Infatti, la legge prevede che, per le controversie in materia condominiale, la mediazione sia una condizione di procedibilità della domanda in giudizio, pena l’improcedibilità dell’azione stessa.
Eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale
Il Tribunale, investito della questione, ritiene di dover esaminare preliminarmente l’eccezione sollevata dai convenuti, in quanto un’eventuale conferma dell’improcedibilità precluderebbe la prosecuzione del giudizio di merito. Dopo un’attenta analisi degli atti e delle allegazioni delle parti, il Tribunale decide di rigettare l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti, ritenendola infondata.
Il soggetto terzo non causa l’improcedibilità della domanda
Nello specifico, dalla documentazione presentata in giudizio, è emerso che, in realtà, la parte convenuta ha lamentato di non aver potuto partecipare effettivamente alla mediazione per cause a essa non imputabili. Più precisamente, i convenuti hanno dichiarato che il precedente amministratore del condominio, il quale è anche figlio di uno dei condomini attori, non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di passaggio di consegne. In particolare, egli non ha provveduto a trasferire i documenti condominiali al nuovo amministratore, impedendo così ai condomini convenuti di consultare la documentazione necessaria per prendere parte con piena consapevolezza alla procedura di mediazione. Il Tribunale, pur riconoscendo che tale comportamento dell’ex amministratore possa aver generato difficoltà nella gestione della controversia, ha ritenuto che ciò non infici la validità della mediazione avviata. Infatti, il giudice ha sottolineato che l’ex amministratore non è parte in causa nel giudizio, ma un soggetto terzo. Di conseguenza, le sue eventuali omissioni non possono incidere sulla regolarità della procedura di mediazione, la quale, dal punto di vista formale, risulta correttamente espletata dagli attori. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come l’eccezione sollevata dai convenuti appaia generica e priva di adeguato supporto probatorio. I convenuti non hanno specificato con precisione quali documenti non sarebbero stati accessibili e in che modo tale mancata disponibilità avrebbe concretamente compromesso la loro partecipazione effettiva alla mediazione. In assenza di una chiara dimostrazione del pregiudizio subito, il Tribunale ha ritenuto di dover respingere l’eccezione di improcedibilità, consentendo la prosecuzione del giudizio di merito sulla richiesta di scioglimento del condominio.
In materia di mediazione e condominio leggi anche la recente sentenza: Sanzionato l’amministratore di condominio che diserta la mediazione
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