Con la risposta ad interpello n. 36/2025 pubblicata il 17/02/2025 l’Agenzia delle Entrate affronta una tematica molto frequente nei rapporti tra società sportive: quando una società/associazione sportiva dilettantistica gestisce un impianto sportivo e mette a disposizione tale impianto, o parte di esso, di un’altra società e associazione sportiva, il corrispettivo percepito deve essere assoggettato a IVA, o può rientrare nell’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 4, c. 4, del DPR 633/1972?
È il caso, per fare degli esempi, di una ASD che gestisce un campo di calcio e affitta tale campo ad altre ASD/SSD per lo svolgimento delle partite e/o per alcune ore di allenamento, ovvero della SSD che gestisce una piscina e mette a disposizione delle ore/corsia ad altre ASD/SSD per lo svolgimento degli allenamenti, ecc.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, in sintesi, è la seguente:
- Il corrispettivo incassato per la messa a disposizione di impianti sportivi ad altre ASD può essere escluso da IVA qualora siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 4, cc. 4 e 7, d.p.r. 633/1972 (che sono i medesimi dell’art. 148, c. 8, T.U.I.R. ai fini della de-commercializzazione dei corrispettivi ai fini delle imposte dirette);
- L’attività di messa a disposizione/noleggio dell’impianto sportivo non deve essere l’attività svolta in via principale dal gestore, ma è necessario che il noleggio rappresenti “il naturale completamento” dell’attività sportiva esercitata dallo stesso, e che l’impianto sia utilizzato e destinato in via prevalente per lo svolgimento esclusivo di attività sportiva dilettantistica, che rappresenta l’oggetto sociale dell’ASD/SSD.
In relazione ai requisiti di cui al n. 1) l’Agenzia richiama la lettera delle disposizioni di legge che disciplinano l’esclusione da IVA dei corrispettivi incassati dalle ASD/SSD. È quindi necessario che:
- entrambi i sodalizi possano regolarmente qualificarsi quali ASD/SSD (necessaria iscrizione RASD di entrambi) e siano affiliati alla medesima Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata (non è sufficiente il generico riferimento al CONI e/o al RASD);
- lo statuto preveda le clausole richieste dalla legge (attenzione, in particolare, alla cedibilità delle quote e alla rimborsabilità delle stesse in caso di recesso) e sia registrato.
Come noto, ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis del D.Lgs 39/2021, introdotto dal c.d. “correttivo bis” (D.Lgs 120/2023), a decorrere dal 05/09/2023 non è più necessario, per i sodalizi iscritti al RASD, l’invio del modello EAS ai fini della fruizione dell’agevolazione.
Più delicato è il rispetto del requisito sub 2).
Per la fruizione dell’agevolazione dell’esclusione da IVA dei corrispettivi incassati l’art. 4, c. 4, D.P.R. 633/1972 richiede che gli stessi siano relativi ad attività effettuate ”in conformità alle finalità istituzionali dell’ente”.
La norma gemella ai fini delle imposte sui redditi usa una terminologia leggermente diversa – “attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali” – ma la sostanza, come confermato dalla risposta all’interpello, è la medesima: come già indicato dalla circolare 18/E/2018 in relazione ad altre attività collaterali a quella sportiva (es: noleggio degli armadietti o degli asciugacapelli, o servizio di mantenimento e cura dei cavalli sportivi, ormeggio dei natanti sportivi ecc.), è necessario che il noleggio degli impianti costituisca, “il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente”.
Viene a tal fine richiamata anche una datata sentenza della Corte Costituzionale (Cost., 5-19 novembre 1992 n. 467).
Poiché, ai sensi dell’art. 7, c. 1, del D.Lgs 36/2021 (Riforma dello Sport) l’oggetto sociale deve fare “specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” e, ai sensi del successivo articolo 9, la gestione degli impianti sportivi (a cui è riconducibile l’affitto dei campi sportivi a terzi) deve avere carattere “secondario e strumentale” rispetto alle attività istituzionali, la risoluzione precisa che l’esclusione da IVA delle attività di noleggio dell’impianto sportivo può essere ammessa solo a condizione che il gestore continui a destinare lo stesso in via esclusiva allo svolgimento dell’attività sportiva di cui al proprio oggetto sociale, e che tale requisito deve essere rispettato anche dall’affittuaria.
La medesima condizione viene richiesta ai fini della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ai sensi dell’art. 148 del T.U.I.R.
In definitiva:
L’esclusione da IVA del corrispettivo è ammessa se il sodalizio sportivo esercita in via prevalente nell’impianto gestito la propria attività sportiva istituzionale, mentre non è ammessa se l’attività di noleggio/affitto dell’impianto dovesse costituire l’attività prevalente.
Tale circostanza deve essere verificata caso per caso.
Ci sembra a questo punto importante aggiungere tre considerazioni:
- la risoluzione arriva “in zona Cesarini”, in quanto, ai sensi del D.L. 146/2021, e ss.mm.ii., a decorrere dal 01/01/2026, la disposizione relativa all’esclusione dall’IVA delle operazioni effettuate dalle ASD/SSD sarà soppressa, e sarà sostituita dal regime di esenzione ex art. 10 d.p.r. 633/1972. Occorrerà verificare se la disposizione che entrerà in vigore riproporrà il testo attualmente previsto o se il processo di razionalizzazione delle disposizioni IVA in materia di attività sportive dilettantistiche suggerirà delle variazioni, e, nel caso, quali;
- la risoluzione, avendo valore interpretativo, potrà essere utilizzata anche in relazione a eventuali contenziosi in corso aventi a oggetto il trattamento IVA dell’affitto di impianti sportivi (ovviamente a condizione che il sodalizio rispetti i requisiti richiesti dalla risposta);
- anche in questa occasione l’Agenzia conferma che l’agevolazione dell’esclusione IVA prevista dall’art. 4, c. 4, d.p.r. 633/1972, si applica anche alle SSD a r.l., in forza del richiamo operato dall’art. 90, c. 1, L. 289/2002, principio consolidato dall’art. 3 del d.l. 9 agosto 2024 n. 113 – c.d. “decreto omnibus”, e valevole, per espressa previsione della norma, anche per il passato. Non vi possono quindi più essere dubbi in merito, come da sempre sostenuto da Fiscosport, e anche questa interpretazione può essere fatta valere negli eventuali contenziosi in corso.
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