Accezione ampia di «amministrazione pubblica» per il Conto termico 3.0

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I soggetti beneficiari degli incentivi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici e sugli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, previsti dal c.d. “Conto Termico 3.0”, di cui allo schema di decreto interministeriale al vaglio delle regioni per il passaggio “finale” in Conferenza Unificata Stato-Regioni, con il quale verrà aggiornato il c.d. “Conto Termico 2.0” di cui al decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, sono sia le amministrazioni pubbliche che i soggetti privati che hanno la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (si veda “Conto termico 3.0 in dirittura d’arrivo” del 18 febbraio).

Tra i soggetti privati, che possono beneficiare degli incentivi, sono comprese anche le imprese, con l’esclusione però di quelle “in difficoltà” (secondo la definizione comunitaria) e di quelle per le quali pende un ordine di recupero di incentivi precedentemente fruiti che siano stati dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione europea (art. 24 dello schema di decreto).

L’accesso agli incentivi è in ogni caso precluso, ai sensi dell’art. 12 dello schema di decreto, quando i soggetti richiedenti incorrono in una delle cause di esclusione automatica o non automatica da un appalto pubblico, di cui agli artt. 94 e 95 del DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), nonché nel caso in cui siano assoggettati a una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del DLgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

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Per le amministrazioni pubbliche, entrambe le macro-categorie di interventi sono agevolate sia quando effettuati su edifici dell’ambito terziario (categoria catastale A/10; gruppo B; gruppo C, a esclusione di C/6 e C/7; gruppo D, a esclusione di D/9; gruppo E, a esclusione di E/2, E/4 e E/6), sia quando effettuati su edifici dell’ambito residenziale (gruppo A, a esclusione di A/8, A/9 e A/10).
Per i soggetti privati, invece, gli interventi agevolati anche su edifici dell’ambito residenziale sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Le amministrazioni pubbliche, rispetto ai soggetti privati, hanno la possibilità di accedere all’incentivo non soltanto mediante la c.d. “richiesta diretta” di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 14 dello schema di decreto (la quale deve essere presentata a lavori ultimati, purché entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ultimazione), ma anche “tramite prenotazione”, ai sensi della successiva lett. b), già prima dell’avvio degli interventi.

Inoltre, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 15 dello schema di decreto, solo per le amministrazioni pubbliche, e non anche per i soggetti privati, le spese sostenute per la redazione della diagnosi energetica “preventiva” e dell’attestato di prestazione energetica “consuntivo” possono essere incentivate nella misura del 100%, con anche possibilità di richiedere un contributo anticipato del 50% a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica “preventiva” (l’ammontare massimo del contributo anticipato, così come del resto quello dell’incentivo a copertura delle spese per la redazione della diagnosi energetica “preventiva” e dell’attestato di prestazione energetica “consuntivo” è rinvenibile dalla tabella 20 del paragrafo 3 dell’Allegato II allo schema di decreto).

Giova sottolineare che, ai fini del Conto Termico 3.0, la nozione di “amministrazione pubblica” va intesa in una accezione ampia, in quanto, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 2 dello schema di decreto, vi rientrano, oltre a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni, le Camere di Commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale; le Agenzie, gli enti pubblici economici, gli enti contenuti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, anche le cooperative di abitanti iscritte nell’apposito Albo costituito presso il MISE, le cooperative sociali di cui all’art. 1 della L. 381/91, le società “in house” secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 175/2016 (limitatamente però agli interventi realizzati su immobili delle amministrazioni controllanti).

Inoltre, ai sensi dei commi 2 degli artt. 4 e 7 dello schema di decreto, sono assimilati alle amministrazioni pubbliche, “ai fini del presente decreto”, tutti gli enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017 iscritti al RUNTS.



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