Con l’ordinanza n. 3879, depositata ieri, la Cassazione è intervenuta sull’imponibilità delle vincite dei giocatori di tornei di poker nei Paesi extra-Ue, nello specifico negli Stati Uniti e nel Principato di Monaco.
In estrema sintesi, è stato deciso che le vincite realizzate in tali Stati risultano imponibili in Italia come redditi diversi ex artt. 67 comma 1 lett. d) e 69 del TUIR, mentre quelle realizzate in Slovenia possono beneficiare dell’esenzione.
Secondo le norme vigenti nel 2010 (periodo d’imposta oggetto di accertamento), l’art. 67 comma 1 lett. d) del TUIR e l’art. 30 del DPR 600/73 stabilivano che le vincite realizzate nelle case da gioco sono soggette all’imposta sul reddito, con l’esenzione delle vincite ottenute in casinò italiani, in quanto già soggette all’imposta sugli intrattenimenti (DLgs. n. 60/1999).
Pertanto, le vincite conseguite nei casinò esteri da soggetti residenti in Italia dovevano essere dichiarate ai fini della formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito, mentre le vincite realizzate dai medesimi soggetti in Italia risultavano esenti dall’imposta.
Sul tema, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 22 ottobre 2014 (cause C-344/13 e C-367/13), secondo la quale la normativa italiana che assoggetta all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo ottenute nei casinò di altri Stati membri risultava discriminatoria, in quanto restringeva la libera prestazione dei servizi.
In particolare, proprio in relazione a giocatori di poker professionisti, è stato considerato discriminatorio il diverso regime fiscale imposto dall’ordinamento italiano a seconda che le vincite siano ottenute in Italia o in altri Stati membri.
La Corte ha respinto anche le motivazioni fondate sulla presunta lotta al riciclaggio dei capitali, in quanto le autorità di uno Stato Ue non possono validamente presumere, in modo generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali.
In esecuzione di questa sentenza, l’art. 6 della L. 122/2016 ha modificato la tassazione IRPEF delle vincite conseguite presso casinò situati nella Ue e nello See, assimilandola a quella applicabile alle vincite presso case da gioco nazionali.
Tecnicamente, è stata prevista l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 69 del TUIR secondo il quale “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”.
Non è invece stata modificata la norma generale del comma 1 dell’art. 69 del TUIR, per la quale “i premi e le vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”.
Successivamente, l’ordinanza della Cassazione n. 13038 del 14 maggio 2021 ha affermato che le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell’Ue non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67 comma 1 lett. d) e 69 comma 1 del TUIR. Infatti, si deve escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto a redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, dalla libera prestazione dei servizi ex art. 56 del TFUE, nei confronti soltanto dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi.
Tuttavia, l’ordinanza n. 3879/2025 osserva che sempre la sentenza della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2014 nelle cause C-344/13 e C-367/13, ha dichiarato che “gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”.
Si ritiene dunque evidente che tale principio non possa valere di per sé nei confronti di vincite conseguite presso case da gioco situate in pase estranei all’Unione europea, come gli Stati Uniti o il Principato di Monaco.
Prendendo atto della decisione della Corte, sembra anche che questa tipologia di contribuente residente non possa nemmeno cercare sostegno in quanto previsto dalla Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stati Uniti (ratificata dalla L. 3 marzo 2009 n. 20).
I redditi in questione dovrebbero, infatti, essere riconducibili a quelli disciplinati dall’art. 22, che prevede (conformemente alla formulazione dell’art. 21 del modello OCSE) la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente (nel caso considerato, quindi, l’Italia).
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