Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari è stato ufficialmente prorogato fino al 31 dicembre 2025. Questa misura, inizialmente prevista fino al 31 marzo 2025, è stata estesa con un emendamento approvato durante la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024). La norma riguarda tutti coloro che sono obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), impedendo loro di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Proroga del divieto: cosa prevede la nuova norma
L’intervento normativo conferma che fino al 31 dicembre 2025 tutti gli operatori sanitari tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria non potranno emettere fatture elettroniche attraverso lo SDI. Questa proroga modifica l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, che già aveva introdotto il divieto per tutelare la privacy dei pazienti.
L’obiettivo principale della norma è quello di evitare che informazioni sensibili legate alla salute dei cittadini possano essere in qualche modo accessibili attraverso il processo di fatturazione elettronica, garantendo così una maggiore riservatezza sui dati sanitari.
Con l’approvazione della legge di conversione del D.L. n. 202/2024, il divieto viene esteso a tutto il 2025, confermando il principio secondo cui le prestazioni sanitarie rivolte ai privati devono continuare a essere fatturate in formato cartaceo o in un formato elettronico alternativo, ma senza passare attraverso lo SDI.
Chi è coinvolto dal divieto di fatturazione elettronica
Il divieto riguarda tutti gli operatori sanitari che devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal fatto che il paziente abbia espresso o meno opposizione alla trasmissione dei dati. In pratica, questa misura coinvolge:
- Medici e odontoiatri,
- Farmacie e parafarmacie,
- Strutture sanitarie private e pubbliche,
- Professionisti sanitari (fisioterapisti, psicologi, infermieri, etc.).
Ciò significa che qualsiasi prestazione sanitaria erogata a un cittadino privato non può essere documentata con fattura elettronica tramite SDI, ma dovrà essere emessa in altro formato.
Esempio pratico – Un fisioterapista che effettua una seduta a un paziente privato dovrà emettere una fattura cartacea o un documento elettronico che non transiti tramite lo SDI. Tuttavia, se lo stesso fisioterapista fornisce una prestazione a una società sportiva (soggetto IVA), potrà emettere una normale fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.
Il caso delle prestazioni sanitarie soggette a IVA
Un punto ancora dibattuto riguarda le prestazioni sanitarie imponibili IVA, come la chirurgia estetica priva di finalità terapeutiche. Dal 17 dicembre 2023, infatti, l’art. 4-quater del D.L. n. 145/2023 ha stabilito che questi interventi sono soggetti a IVA, creando un’incertezza sulla corretta modalità di fatturazione.
Al momento, in attesa di chiarimenti ufficiali, l’orientamento prevalente è che anche queste prestazioni rientrino nel divieto di fatturazione elettronica tramite SDI, per tutelare la privacy del paziente.
Fatturazione elettronica ai soggetti passivi IVA
Se la prestazione sanitaria viene fatturata a un soggetto passivo IVA (es. un’azienda o un’assicurazione che paga per conto del paziente), la normativa prevede che i dati personali del paziente non debbano essere riportati nella fattura elettronica.
In altre parole, la fattura può essere elettronica, ma senza indicare il nome del paziente o altri dati che possano identificarlo direttamente. Questa misura si allinea al principio di tutela della privacy, evitando che dettagli sanitari possano essere accessibili a soggetti terzi.
Esempio pratico – Un’azienda stipula una convenzione sanitaria per i propri dipendenti e salda direttamente le fatture per visite mediche e accertamenti diagnostici. Il centro medico emette una fattura elettronica intestata all’azienda, ma senza indicare il nome dei singoli dipendenti che hanno usufruito delle prestazioni.
In sintesi
IN SINTESI Qual è la principale novità introdotta dalla normativa? Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, estendendo la scadenza inizialmente prevista per il 31 marzo 2025. Qual è l’obiettivo della proroga del divieto? La misura mira a tutelare la privacy dei pazienti, impedendo che le informazioni sanitarie sensibili possano essere accessibili attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Chi è coinvolto dal divieto di fatturazione elettronica? Il divieto riguarda tutti gli operatori sanitari obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui medici, odontoiatri, farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie private e pubbliche, nonché professionisti sanitari come fisioterapisti, psicologi e infermieri. Come devono essere emesse le fatture per le prestazioni sanitarie? Le prestazioni sanitarie rivolte ai privati devono essere documentate in formato cartaceo o in formato alternativo elettronico, ma senza passare attraverso lo SDI. Qual è la situazione per le prestazioni sanitarie soggette a IVA? Le prestazioni sanitarie imponibili IVA, come la chirurgia estetica senza finalità terapeutiche, sono soggette a incertezze interpretative, ma l’orientamento attuale le include comunque nel divieto di fatturazione elettronica tramite SDI. Cosa cambia per le fatture elettroniche emesse verso soggetti passivi IVA? Se la fattura è destinata a un soggetto passivo IVA, come un’azienda o un’assicurazione, questa può essere elettronica ma senza riportare i dati personali del paziente, garantendo così la riservatezza delle informazioni sanitarie. |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link