Il Legislatore, con la Riforma del 2001, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il comparto agricolo e, soprattutto, le attività che l’imprenditore agricolo può svolgere.
Infatti, oltre ad aver meglio definito il concetto di attività connessa, ha ricompreso, in tale perimetro, anche le prestazioni di servizi che l’imprenditore agricolo può svolgere.
Affinché le prestazioni di servizio possano essere classificate quali attività connesse è necessario, come previsto dal comma 3, dell’articolo 2135, cod. civ., che le stesse siano effettuate “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.
Tra di esse, vi possono essere, ad esempio, le prestazioni agromeccaniche che vengono definite dall’articolo 5, D.Lgs. 228/2001, come quelle fornite “a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.”.
Tali prestazioni agromeccaniche, se effettuate da parte di un imprenditore agricolo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2135, cod. civ., vengono tassate forfettariamente come stabilito dall’articolo 56-bis, comma 3, Tuir, ai sensi del quale per le attività dirette alla fornitura di servizi, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti Iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25%.
Tale regime, che rappresenta, al sussistere dei requisiti soggettivi e oggettivi, quello naturale, salvo facoltà concessa dal comma 5, di optare per le regole ordinarie, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 192/2024, si rende applicabile, a decorrere dal periodo di imposta 2024, anche alle società agricole, ex articolo 2, D.Lgs. 99/2004, che hanno optato per la determinazione del reddito prodotto secondo le regole dell’articolo 32, Tuir.
Per quanto riguarda i profili Iva connessi alle prestazioni agromeccaniche erogate da parte di imprenditori agricoli, è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% ai sensi del n. 125) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, al rispetto di determinati requisiti soggettivo e oggettivo.
Dal punto di vista soggettivo è richiesto che beneficiaria delle prestazioni sia un’impresa agricola singola o associata, ragion per cui non rileva il soggetto erogante. Ne deriva che sarà onere di chi richiede la prestazione di rendere nota la qualifica per poter azionare l’aliquota ridotta, il tutto, a prescindere, si ribadisce, dalla natura del prestatore.
Da un punto di vista oggettivo, la prestazione deve essere resa avvalendosi di macchine agricole e/o aeromobili.
In merito alla tipologia di macchine agricole utilizzabili si deve avere riguardo a quanto previsto dall’articolo 57, D.Lgs. 285/1992, che definisce come tali le macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ. nonché nelle attività di gestione forestale.
A tali mezzi è consentita la circolazione su strada per i seguenti fini:
- per il proprio trasferimento;
- per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all’esecuzione delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ. e delle attività di gestione forestale;
- per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell’ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, cod. civ., per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell’impresa agricola.
Resta inteso che si considerano quali mezzi agricoli non solo quelli che possono circolare su strada, ma anche quelli ordinariamente utilizzati in agricoltura.
Ai fini del corretto assoggettamento a Iva ordinaria o ridotta si deve prestare particolare attenzione quando le prestazioni di servizi rese a imprenditori agricoli prevedono anche un intervento manuale da parte dell’uomo, quale può essere la realizzazione di un vigneto o la successiva vendemmia. In tal caso, si dovrà verificare la prevalenza o meno, nell’erogazione del servizio, del mezzo meccanico e si dovrà procedere a un’attenta ed esaustiva descrizione della prestazione resa nella relativa fattura.
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