Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro parasubordinato e atipico da Enti di Formazione, da Enti/Fondazioni gestori di corsi di istruzione e cultura in genere, dalle Associazioni esercenti la Formazione Professionale così come indicato dalla legge 845 del 21 dicembre 1978, dalle società tra professionisti costituite ai sensi dell’art. 10, L. n. 183/2011, modificata dal D.L. del 24/01/2012 n. 1 Art. 9bis, dagli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e dalle Aziende/Enti per i Servizi al Lavoro costituite in qualsiasi forma ed il relativo personale dipendente
Indice
SINTESI CCNL ENTI DI FORMAZIONE
UNIMPRESA – UNIAP- CONF.A.I.L. – ASSIDAL – CIU
Codice contratto CNEL – UNIEMENS
Gennaio 2025
DATI RETRIBUTIVI
Paga base nazionale
DATI RETRIBUTIVI
Scatti di anzianità
Gli aumenti periodici triennali sono pari al 2% della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del triennio, potranno eventualmente subire incrementi sui contratti di 2° livello. Al lavoratore dipendente potranno essere corrisposti un totale di 10 scatti triennali di anzianità. Per i primi 3 anni di validità del presente CCNL, gli scatti di anzianità sono determinati in base alla seguente tabella:
Livello € Lordi
- I 10,24
- II 10,84
- III 11,48
- IV 12,37
- V 12,88
- VI 14,60
- VII 15,28
- VIII 16,45
- IX 20,18
Mensilità aggiuntive
Tredicesima mensilità
In occasione delle feste natalizie, di norma entro il 15 dicembre, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente la tredicesima mensilità, di un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore dipendenti ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.
Premio di produttività
Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno.
Lavoro straordinario, notturno, festivo
straordinario Compenso
- giorni feriali 15%
- giorno festivo infrasettimanale 25%
- domenica 25%
- Notturno – 22,00 – 6,00 30%
Indennità: Area funzionale 1
ai dirigenti viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad almeno il 20% della retribuzione tabellare.
Indennità Area funzionale 2
viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari a euro 110,00.
Indennità di incarico
Ai dipendenti inquadrati nell’area Funzionale 5, destinatari di un incarico specifico individuato dall’Ente/Associazione, è corrisposta un’indennità lorda mensile della durata massima di 12 mensilità, di importo minimo pari a euro 80,00.
Parametri retributivi
Paga base nazionale conglobata, eventuali scatti di anzianità, eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva di I e Il livello.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Il personale dirigente è classificato in un’unica area denominata:
- Area Funzionale 1 articolata in 3 gradini economici.
Il personale non dirigente è classificato in quattro aree funzionali denominate:
- Area Funzionale 2 articolata in 2 gradini economici;
- Area Funzionale 3 articolata in 4 gradini economici;
- Area funzionale 4 articolata in 5 gradini economici;
- Area Funzionale 5 articolata in 2 gradini economici
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- I e II livello: 30 giorni
- III livello: 60 giorni
- IV, V, VI e VII livello: 4 mesi
- VIII livello: 6 mesi
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
La durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Per orario di lavoro s’intende quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
All’interno della stessa impresa, ente o associazione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi. Il riposo giornaliero è di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore.
Festività
I giorni di festività annuali sono: 1° gennaio – Capodanno; 6 gennaio – Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25 aprile – anniversario della Liberazione; 1°maggio – Festa del lavoro; 15 agosto – Assunzione; 1° novembre – Ognissanti; 8 dicembre – Immacolata Concezione; 25 dicembre – Santo Natale; 26 dicembre – Santo Stefano; ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede di lavoro. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi elencati nel punto precedente, saranno compensate come lavoro straordinario festivo con una maggiorazione del 25%. A tutto il personale assente nella giornata di festività per infortunio o per assenza obbligatoria per maternità dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione del 25%.
MALATTIA
Infortunio sul lavoro
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, poste a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33.
L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’ INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- 1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
- 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal quarto al ventesimo;
- 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal ventunesimo in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Al fine di prevenire situazioni di abuso nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) l’integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per 12 giorni complessivi.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico.
Servizio militare
Come previsto dalle norme in vigore.
Diritto allo studio
150 ore di permessi retribuiti nel triennio utilizzabili anche in un solo anno.
Le condizioni per poter fruire di tali permessi sono:
- Il corso deve essere svolto presso istituti pubblici o privati ma legalmente riconosciuti;
Il rapporto tra ore di permesso retribuito e ore di frequenza dei corsi deve essere almeno pari al doppio del numero delle ore di permesso richiesto; si riduce di 2/3 in caso di corsi con durata minima di 250 ore.
Formazione
I corsi di formazione professionale devono avere le seguenti caratteristiche:
- Devono essere correlati all’attività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale specifica;
- Devono essere svolti presso sedi pubbliche o private accreditate dalla regione;
- Devono prevedere un numero di ore almeno pari al doppio delle ore richieste come permesso retribuito.
Il massimo dì fruizione di ore retribuite è di 150 per il triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 2% dei lavoratori occupati compatibilmente con le esigenze legate allo svolgimento dell’attività del datore di lavoro.
Le richieste devono essere presentate rispettivamente entro il 30/06 e il 31/12.
La durata massima è di 10 mesi di aspettativa non retribuita per i lavoratori con almeno tre anni di anzianità:
- Al fine di completare la scuola dell’obbligo;
- Al fine di conseguire il titolo di Il grado;
- Al fine di conseguire il diploma universitario o di laurea;
- Per partecipare ad attività formative.
Al lavoratore con anzianità inferiore ai 3 anni vengono riconosciute 120 ore di permesso non retribuito nell’intero anno solare.
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello Durata
- II 36
- III 36
- IV 36
- V 36
- VI 24
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
- Area Funzionale 1: tre mesi
- Area Funzionale 2: due mesi
- Area Funzionale 3: due mesi
- Area Funzionale 4: due mesi
- Area Funzionale 5: due mesi
Trattamento di fine rapporto
Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dall’art. 2120 Codice Civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
L’anticipazione sul TFR può essere richiesta in presenza delle condizioni previste dalla legge, oltre che per spese sanitarie e per costruzione e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli anche per l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa.
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto.
TABELLA SALARIALE CCNL ENTI DI FORMAZIONE
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