Tratto da: Giurisprudenzappalti
E’ sicuramente corretta l’affermazione secondo cui il soccorso istruttorio obbedisce ad una direttiva antiformalistica (vedi Il soccorso istruttorio obbedisce ad una direttiva antiformalistica (importo garanzia insufficiente) – Giurisprudenzappalti), ma è doveroso evidenziare come in data odierna un altro Tar abbia fissato il limite entro il quale esso debba operare.
Il Tar Valle d’Aosta stabilisce infatti che il soccorso istruttorio non è ammesso qualora confligga con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti. Ciascuno di essi è infatti tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio.
Questo quanto stabilito da Tar Valle d’Aosta, 10/02/2025, n. 4:
Nonostante l’importanza attribuita dal legislatore all’istituto esso non può tuttavia essere applicato indiscriminatamente in quanto deve necessariamente essere bilanciato altri principi di eguale rango.
Ci si riferisce, in particolare, a quello di autoresponsabilità, corollario della par condicio tra gli operatori, il quale impone «che l’obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell’onere di diligenza normalmente esigibile (nei confronti dell’amministrazione procedente e dell’impresa partecipante alla gara, cui è corretto richiedere non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.): sull’impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell’offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore, mentre gli accertamenti e le verifiche esigibili nei confronti della commissione giudicatrice, che pur deve presentare un’adeguata preparazione tecnica specifica, non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della (già complessa) procedura selettiva» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Il soccorso istruttorio non è, quindi, ammesso qualora confligga con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti; ciascuno di essi è infatti tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio (ex multis. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2018, n. 675).
Detto altrimenti, è vietato ai concorrenti integrare le offerte economiche o tecniche affette da carenze o incompletezze che ne rendono il contenuto indeterminato o incerto (tra le tante, TAR Lazio, Sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18000) né per acquisire «degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti» (ex multis. TAR Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 117). Del resto, una simile facoltà si porrebbe in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta economica, il quale impedisce la rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta.
In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «la modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti» (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 9 febbraio 2024 n. 230).
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